31998D0719

98/719/CE: Decisione della Commissione dell'8 dicembre 1998 che abroga la decisione 98/116/CE che istituisce provvedimenti speciali per l'importazione di ortofrutticoli originari o provenienti dall'Uganda, dalla Tanzania, dal Mozambico e dal Kenya [notificata con il numero C(1998) 3632] (Testo rilevante ai fini del SEE)

Gazzetta ufficiale n. L 342 del 17/12/1998 pag. 0029 - 0029


DECISIONE DELLA COMMISSIONE dell'8 dicembre 1998 che abroga la decisione 98/116/CE che istituisce provvedimenti speciali per l'importazione di ortofrutticoli originari o provenienti dall'Uganda, dalla Tanzania, dal Mozambico e dal Kenya [notificata con il numero C(1998) 3632] (Testo rilevante ai fini del SEE) (98/719/CE)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

vista la direttiva 93/43/CEE del Consiglio, del 14 giugno 1993, sull'igiene dei prodotti alimentari (1), in particolare l'articolo 10,

previa consultazione degli Stati membri,

considerando che la decisione 98/116/CE della Commissione, del 4 febbraio 1998, che istituisce provvedimenti speciali per l'importazione di ortofrutticoli originari o provenienti dall'Uganda, dalla Tanzania, dal Mozambico e dal Kenya (2), è stata adottata dopo che nei paesi citati si sono riscontrati casi di colera a livello epidemico;

considerando che, in un parere del giugno 1998, il comitato scientifico dell'alimentazione umana ha sostenuto che nelle regioni non interessate dal colera il rischio per la salute umana, derivante da un esposizione al vibrio cholerae presente negli ortofrutticoli importati da paesi in cui il colera è presente a livello endemico o epidemico, è ridotto;

considerando che non si sono riscontrati casi di colera riconducibili al consumo di ortofrutticoli importati nella comunità da Uganda, Kenya, Tanzania e Mozambico o da altri paesi in cui il colera è presente a livello endemico o epidemico;

considerando che i controlli a campione eseguiti dalle autorità competenti degli Stati membri nei luoghi di importazione nella Comunità sul 10 % degli ortofrutticoli originari o provenienti da Uganda, Kenya, Tanzania e Mozambico hanno evidenziato una bassa incidenza della contaminazione da vibrio cholerae;

considerando che, pertanto, è opportuno abrogare la decisione 98/116/CE,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

La decisione 98/116/CE è abrogata con decorrenza 1° novembre 1998.

Articolo 2

Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, l'8 dicembre 1998.

Per la Commissione

Martin BANGEMANN

Membro della Commissione

(1) GU L 175 del 19. 7. 1993, pag. 1.

(2) GU L 31 del 6. 2. 1998, pag. 28.