98/648/CE: Decisione della Commissione del 5 novembre 1998 recante modifica della decisione 97/217/CE che definisce i gruppi di paesi terzi cui è consentito utilizzare i certificati veterinari previsti per l'importazione di carni di selvaggina, carni di selvaggina d'allevamento e carni di coniglio provenienti da paesi terzi [notificata con il numero C(1998) 3332] (Testo rilevante ai fini del SEE)
Gazzetta ufficiale n. L 308 del 18/11/1998 pag. 0042 - 0045
DECISIONE DELLA COMMISSIONE del 5 novembre 1998 recante modifica della decisione 97/217/CE che definisce i gruppi di paesi terzi cui è consentito utilizzare i certificati veterinari previsti per l'importazione di carni di selvaggina, carni di selvaggina d'allevamento e carni di coniglio provenienti da paesi terzi [notificata con il numero C(1998) 3332] (Testo rilevante ai fini del SEE) (98/648/CE) LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE, visto il trattato che istituisce la Comunità europea, vista la direttiva 92/45/CEE del Consiglio, del 16 giugno 1992, relativa ai problemi sanitari e di polizia sanitaria in materia di uccisione di selvaggina e di commercializzazione delle relative carni (1), modificata da ultimo dalla direttiva 97/79/CE (2), in particolare l'articolo 16, paragrafo 3, considerando che la decisione 97/217/CE della Commissione (3) stabilisce i gruppi di paesi terzi o di loro zone cui è consentito utilizzare i certificati veterinari previsti per l'importazione di carni di selvaggina, carni di selvaggina d'allevamento e carni di coniglio provenienti da paesi terzi; considerando che la decisione 98/372/CE della Commissione (4), modificata da ultimo dalla decisione 98/505/CE (5), ha stabilito le condizioni di polizia sanitaria e la certificazione veterinaria cui è subordinata l'importazione di animali vivi delle specie bovina e suina provenienti da alcuni paesi europei; considerando che a motivo della presenza di focolai di peste suina classica negli allevamenti di suini selvatici sono state applicate restrizioni alle importazioni di suini vivi da alcune parti della Repubblica ceca; considerando che la medesima regionalizzazione dovrebbe essere applicata alle importazioni di carni di cinghiale dalla Repubblica ceca; considerando che la Comunità europea ha applicato restrizioni sanitarie ad alcune zone della Croazia a causa di problemi relativi ai controlli veterinari in dette zone; che una recente missione veterinaria della Comunità ha appurato che i servizi veterinari della Croazia controllano efficacemente l'intero paese; considerando che è pertanto possibile autorizzare le importazioni di carni di artiodattili selvatici dall'intero territorio della Croazia; considerando che il controllo delle epizoozie in alcune zone dello Zimbabwe è soddisfacente; che possono pertanto essere autorizzate le importazioni di carni di artiodattili e solipedi selvatici da tali zone dello Zimbabwe; considerando che occorre pertanto modificare la decisione 97/217/CE della Commissione; considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato veterinario permanente, HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE: Articolo 1 L'allegato della decisione 97/217/CE è sostituito dall'allegato della presente decisione. Articolo 2 Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione. Fatto a Bruxelles, il 5 novembre 1998. Per la Commissione Franz FISCHLER Membro della Commissione (1) GU L 268 del 14. 9. 1992, pag. 35. (2) GU L 24 del 30. 1. 1998, pag. 31. (3) GU L 88 del 3. 4. 1997, pag. 201. (4) GU L 170 del 16. 6. 1998, pag. 34. (5) GU L 226 del 13. 8. 1998, pag. 50. ALLEGATO >SPAZIO PER TABELLA>