31998D0634

98/634/CE: Decisione della Commissione del 2 ottobre 1998 che stabilisce i criteri per l'assegnazione del marchio comunitario di qualità ecologica ai materassi da letto [notificata con il numero C(1998) 2919] (Testo rilevante ai fini del SEE)

Gazzetta ufficiale n. L 302 del 12/11/1998 pag. 0031 - 0036


DECISIONE DELLA COMMISSIONE del 2 ottobre 1998 che stabilisce i criteri per l'assegnazione del marchio comunitario di qualità ecologica ai materassi da letto [notificata con il numero C(1998) 2919] (Testo rilevante ai fini del SEE) (98/634/CE)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CEE) n. 880/92 del Consiglio, del 23 marzo 1992, concernente un sistema comunitario di assegnazione del marchio di qualità ecologica (1), in particolare l'articolo 5, paragrafo 1, secondo comma,

considerando che, ai sensi dell'articolo 5, paragrafo 1, primo comma, del regolamento (CEE) n. 880/92, le condizioni di assegnazione del marchio di qualità ecologica sono definite per gruppi di prodotti;

considerando che, ai sensi dell'articolo 10, paragrafo 2, di detto regolamento, le proprietà ecologiche di un prodotto devono essere valutate in rapporto a criteri specifici per ciascun gruppo di prodotti;

considerando che in conformità dell'articolo 6 del regolamento (CEE) n. 880/92, la Commissione ha consultato i principali ambienti interessati, riuniti a tal fine in un forum consultivo;

considerando che le misure previste dalla presente decisione sono conformi al parere del comitato istituito dall'articolo 7 del regolamento (CEE) n. 880/92,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

Il gruppo di prodotti «materassi da letto» (in seguito denominato «gruppo di prodotti») è così definito:

Prodotti che offrono una superficie per coricarsi, costituiti da un involucro di tessuto resistente imbottito di materiali, e che possono essere posti su una struttura letto esistente che fa da supporto.

Tale definizione comprende i materassi a molle con intelaiatura, che sono definiti come basi letto rivestite di tessuto, costituite da molle, coperte da strati di imbottitura e poste su un telaio rigido, inseribili in una struttura letto o a sé stanti, abbinate con materassini non destinati ad essere utilizzati separatamente.

Sono esclusi dalla definizione i materassi ad aria e materassi ad acqua.

Articolo 2

Le proprietà ecologiche e l'idoneità all'uso del gruppo di prodotti definiti all'articolo 1 sono valutate in rapporto ai criteri ecologici e di idoneità all'uso specifici stabiliti nell'allegato.

Articolo 3

La definizione del gruppo di prodotti e i relativi criteri sono validi per un periodo di tre anni dalla data in cui la presente decisione diviene efficace.

Articolo 4

Il numero di codice assegnato al gruppo di prodotti a fini amministrativi è «014».

Articolo 5

Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il 2 ottobre 1998.

Per la Commissione

Ritt BJERREGAARD

Membro della Commissione

(1) GU L 99 dell'11. 4. 1992, pag. 1.

ALLEGATO

Per ottenere l'assegnazione del marchio di qualità ecologica, un prodotto appartenente al gruppo di prodotti definiti all'articolo 1 deve risultare conforme ai criteri stabiliti dal presente allegato in base a prove effettuate secondo i metodi ivi indicati. In assenza di riferimenti alle prove, gli organismi competenti devono basarsi, ove opportuno, sulle dichiarazioni e sui documenti forniti dal richiedente e/o su verifiche eseguite da terzi.

Si raccomanda agli organismi competenti di tener conto, nella valutazione delle domande e nella verifica della conformità ai criteri previsti dal presente allegato, dell'attuazione di programmi di gestione ambientale riconosciuti, come EMAS o ISO 14001.

Unità funzionale

L'unità funzionale cui devono essere riferiti gli imput e gli output è:

1 m2 di materasso.

A. CRITERI ECOLOGICI

A1. MATERIALI

La presente sezione A1 stabilisce criteri specifici per la schiuma di lattice, la schiuma di poliuretano, il filo metallico e le molle, le fibre di cocco e il legno. Sono consentiti altri materiali per i quali non sono previsti criteri specifici. Tutti i materiali impiegati devono soddisfare i criteri stabiliti nella sezione A2 sull'uso di coloranti, pigmenti e sostanze ignifughe. Il richiedente deve fornire informazioni dettagliate sui materiali che compongono i materassi.

I criteri specifici per la schiuma di lattice, la schiuma di poliuretano e le fibre di cocco stabiliti nella presente sezione A1 devono essere soddisfatti solo se tali materie costituiscono più del 5 % del peso totale del materasso.

Schiuma di lattice

1) La concentrazione delle seguenti sostanze nella schiuma di lattice deve essere inferiore ai valori limite sotto indicati:

1a) pentaclorofenolo (sali ed esteri): 0,1 ppm

Metodo di prova: Macinatura di un campione di 5 g, estrazione del PCP o del suo sale sodico.

Analisi mediante gascromatografia (GC), rilevazione con spettrometro di massa o rivelatore a cattura elettronica (ECD).

1b) metalli pesanti estraibili:

>SPAZIO PER TABELLA>

Metodo di prova: Campione macinato estratto conformemente alle DIN 38414-S4, L/S=10.

Filtratura con filtro a membrana di 0,45 ìm.

Analisi mediante spettroscopia a emissione atomica con plasma ad accoppiamento induttivo (ICP-AES) o con la tecnica dell'idruro o del vapore freddo.

1c) formaldeide estraibile: 50 ppm

Metodo di prova: Metodo giapponese Legge 112 (1973) o PRENISO 14184-1.

Campione di 1 g con 100 g di acqua scaldata a 40 °C per un'ora.

Analisi della formaldeide in estratto con acetilacetone, fotometrica.

1d) butadiene: 1 ppm

Metodo di prova: Macinatura e pesatura del campione.

Campionamento mediante campionatore «headspace».

Analisi mediante gascromatografia, rilevazione col metodo a ionizzazione di fiamma.

Schiuma di poliuretano (PUR)

2) La concentrazione delle seguenti sostanze nella schiuma di poliuretano deve essere inferiore ai valori-limite sotto indicati:

2a) metalli pesanti estraibili:

>SPAZIO PER TABELLA>

Metodo di prova: Campione macinato estratto conformemente alle DIN 38414-S4, L/S=10.

Filtratura con filtro a membrana di 0,45 ìm.

Analisi mediante spettroscopia ad emissione atomica con plasma ad accoppiamento induttivo (ICP-AES) o con la tecnica dell'idruro o del vapore freddo.

2b) La concentrazione di stagno (in forma organica) non deve superare le 900 ppm.

Metodo di prova: Trattamento del campione con il metodo NEN 6465 o ISO-DIS (draft international standard) 11466 o un metodo equivalente [macinazione del campione seguita da trattamento per 2 ore con HCl/HNO3 (acqua regia) bollente].

Analisi condotta secondo le norme NEN 6465 o ISO-DIS (draft international standard) 11466 o metodi equivalenti, mediante spettroscopia ad assorbimento atomico (AAS), vapore freddo (CVAAS) per Hg e mediante spettroscopia ad emissione atomica con plasma ad accoppiamento induttivo (ICP-AES) per altri metalli pesanti.

3) I CFC, HCFC, HFC o il cloruro di metilene non possono essere utilizzati come agenti schiumogeni o agenti schiumogeni ausiliari. L'impiego del cloruro di metilene come agente schiumogeno ausiliario è tuttavia consentito contestualmente all'applicazione di sostanze ignifughe in polvere.

Filo metallico e molle

4) Se la sgrassatura e/o la pulitura del filo metallico e/o delle molle è effettuata con solventi organici, deve essere usato un sistema chiuso di sgrassatura/pulitura.

5) La superficie delle molle non deve essere coperta da uno strato metallico galvanico.

Fibre di cocco

6) Se il materiale in fibra di cocco è gommato, il lattice utilizzato deve essere conforme ai criteri applicabili alla schiuma di lattice.

Materiale in legno

7) Tutti i pannelli truciolari utilizzati devono rientrare nella classe di qualità 1 per quanto riguarda la formaldeide secondo la definizione data dalla norma EN 312-1.

Tutti i pannelli di fibre utilizzati devono rientrare nella classe di qualità A per quanto riguarda la formaldeide secondo la definizione data dalla norma EN 622-1.

A2. SOSTANZE E PREPARAZIONI CHIMICHE

Colle

8) Le colle impiegate devono contenere composti organici volatili (VOC) in misura inferiore al 10 % in peso. Questo criterio non si applica alle colle impiegate per le riparazioni occasionali.

Per composto organico volatile si intende qualsiasi composto organico che a 293,15 K abbia una pressione di vapore pari o superiore a 0,01 kPa, o una volatilità equivalente in particolari condizioni d'uso.

9) Le colle impiegate non devono contenere benzene né clorobenzene.

Coloranti e pigmenti

10) Non possono essere utilizzati azocoloranti che possano rilasciare una delle seguenti ammine aromatiche:

>SPAZIO PER TABELLA>

11) Non possono essere impiegati i seguenti coloranti in quanto cancerogeni [categoria 2 come definita dalla direttiva 67/548/CEE del Consiglio (1), modificata dalla direttiva 97/69/CE della Commissione (2)]:

C.I. Solvent Yellow 1

C.I. Solvent Yellow 2

C.I. Solvent Yellow 3

C.I. Basic Red 9

C.I. Disperse Blue 1

12) I seguenti coloranti potenzialmente sensibilizzanti possono essere impiegati solo se la resistenza alla traspirazione (acida e alcalina) è almeno 4:

C.I. Disperse Blue 3

C.I. Disperse Blue 35

C.I. Disperse Blue 106

C.I. Disperse Blue 124

C.I. Disperse Yellow 3

C.I. Disperse Orange 3

C.I. Disperse Orange 37/76

C.I. Disperse Red 1

Metodo di prova: ISO 105-ER04: resistenza del colore alla traspirazione (acida e alcalina), livello minimo 4. La prova è obbligatoria solo se sono impiegati questi coloranti.

13) Non possono essere impiegati coloranti o pigmenti a base di cromo, rame, nichel o piombo. Non possono essere utilizzati coloranti con mordenti al cromo.

14) I livelli di impurità ioniche nei coloranti impiegati non devono superare i seguenti valori:

>SPAZIO PER TABELLA>

15) I livelli di impurità ioniche nei pigmenti non devono superare i seguenti valori:

>SPAZIO PER TABELLA>

NB: Tutti i materiali che compongono i materassi devono essere conformi ai criteri relativi ai coloranti e ai pigmenti (criteri 10, 11, 12, 13, 14 e 15). I materiali riciclati impiegati per i materassi possono tuttavia contenere coloranti e pigmenti esclusi dalla presente decisione, se essi sono stati aggiunti nel precedente ciclo di vita dei materiali.

Sostanze ignifughe

16) Non possono essere utilizzate sostanze o preparazioni ignifughe contenenti sostanze classificate o classificabili come pericolose per l'ambiente ai sensi della direttiva 67/548/CEE del Consiglio (3), modificata dalla direttiva 97/69/CE della Commissione (4).

NB: Tutti i materiali che compongono i materassi devono essere conformi a tale criterio. I materiali riciclati impiegati per i materassi possono tuttavia contenere sostanze ignifughe escluse dalla presente decisione, se esse sono state aggiunte nel precedente ciclo di vita dei materiali.

B. CRITERI DI IDONEITÀ ALL'USO

Durata

17) La perdita di spessore deve essere inferiore ai 20 mm.

La perdita di durezza (Hs) deve essere inferiore al 20 %.

Metodo di prova: prEN 1957 (progetto definitivo gennaio 1997). Le perdite di spessore e di durezza si riferiscono alla differenza tra le misure prese all'inizio (a 100 cicli) e alla fine (dopo 30 000 cicli) della prova sulla durata.

(1) GU 196 del 16. 8. 1967, pag. 1.

(2) GU L 343 del 13. 12. 1997, pag. 19.

(3) GU 196 del 16. 8. 1967, pag. 1.

(4) GU L 343 del 13. 12. 1997, pag. 19.