31998D0590

98/590/CE: Decisione della Commissione del 13 ottobre 1998 relativa ad una proroga del termine per la comunicazione della macellazione di bovini alla base di dati svedese [notificata con il numero C(1998) 2865] (Testo rilevante ai fini del SEE)

Gazzetta ufficiale n. L 283 del 21/10/1998 pag. 0025 - 0025


DECISIONE DELLA COMMISSIONE del 13 ottobre 1998 relativa ad una proroga del termine per la comunicazione della macellazione di bovini alla base di dati svedese [notificata con il numero C(1998) 2865] (Testo rilevante ai fini del SEE) (98/590/CE)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 820/97 del Consiglio, del 21 aprile 1997, che istituisce un sistema di identificazione e di registrazione dei bovini e relativo all'etichettatura delle carni bovine e dei prodotti a base di carni bovine (1), in particolare l'articolo 7, paragrafo 1, secondo trattino,

vista la domanda presentata dalla Svezia,

considerando che, adducendo difficoltà di ordine specificatamente pratiche, la Svezia ha chiesto di prorogare sino a sei settimane il termine per la comunicazione delle macellazioni da parte dei mattatoi alla base di dati svedese;

considerando che appare giustificato aderire per una fase transitoria alla domanda svedese, purché la proroga del termine di notificazione non comprometta l'accuratezza delle informazioni fornite dalla base di dati svedese;

considerando che la presente decisione non deve pregiudicare le decisioni da adottare circa il carattere di piena operatività delle basi di dati nazionali;

considerando che le misure previste dalla presente decisione sono conformi al parere del comitato del Fondo europeo agricolo di orientamento e di garanzia,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

Fino al 1° gennaio 2000, la Svezia è autorizzata a prorogare sino a sei settimane il termine previsto all'articolo 7, paragrafo 1, secondo trattino, del regolamento (CE) n. 820/97 per la comunicazione delle macellazioni di bovini da parte dei mattatoi alla base di dati nazionale.

La proroga non deve compromettere l'accuratezza delle informazioni fornite dalla base di dati svedese.

Articolo 2

Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il 13 ottobre 1998.

Per la Commissione

Franz FISCHLER

Membro della Commissione

(1) GU L 117 del 7. 5. 1997, pag. 1.