31998D0556

98/556/CE: Decisione della Commissione del 30 settembre 1998 recante modifica della decisione 97/467/CE che fissa gli elenchi provvisori di stabilimenti di paesi terzi dai quali gli Stati membri autorizzano le importazioni di carni di coniglio e di selvaggina d'allevamento [notificata con il numero C(1998) 2941] (Testo rilevante ai fini del SEE)

Gazzetta ufficiale n. L 266 del 01/10/1998 pag. 0086 - 0086


DECISIONE DELLA COMMISSIONE del 30 settembre 1998 recante modifica della decisione 97/467/CE che fissa gli elenchi provvisori di stabilimenti di paesi terzi dai quali gli Stati membri autorizzano le importazioni di carni di coniglio e di selvaggina d'allevamento [notificata con il numero C(1998) 2941] (Testo rilevante ai fini del SEE) (98/556/CE)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

vista la decisione 95/408/CE del Consiglio, del 22 giugno 1995, sulle condizioni di elaborazione, per un periodo transitorio, di elenchi provvisori degli stabilimenti di paesi terzi dai quali gli Stati membri sono autorizzati ad importare determinati prodotti di origine animale, prodotti della pesca o molluschi bivalvi (1), modificata da ultimo dalla decisione 97/34/CE (2), in particolare l'articolo 2, paragrafo 1, e l'articolo 7,

considerando che la decisione 97/467/CE della Commissione (3), modificata da ultimo dalla decisione 98/219/CE (4), stabilisce gli elenchi provvisori di stabilimenti di paesi terzi dai quali gli Stati membri autorizzano le importazioni di carni di coniglio e di selvaggina d'allevamento; che l'elenco di stabilimenti fissato dalla suddetta decisione non comprende stabilimenti che producono carni di ratiti;

considerando che non sono ancora stati stabiliti né l'elenco dei paesi terzi dai quali gli Stati membri sono autorizzati ad importare carni di ratiti, né le condizioni di polizia sanitaria e di certificazione veterinaria richieste per l'importazione di queste carni nella Comunità;

considerando che, in conformità alle disposizioni della decisione 97/467/CE, gli Stati membri possono autorizzare stabilimenti per l'importazione di carni di ratiti fino al 1° ottobre 1998;

considerando che occorre sostituire la data del 1° ottobre 1998 con il 1° ottobre 1999 per consentire l'adozione di una normativa armonizzata da presentare all'Organizzazione mondiale del commercio (OMC) per osservazioni;

considerando che le misure previste dalla presente decisione sono conformi al parere del comitato veterinario permanente,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

All'articolo 1, paragrafo 2, lettera a) della decisione 97/467/CE i termini «1° ottobre 1998» sono sostituiti dai termini «1° ottobre 1999».

Articolo 2

Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il 30 settembre 1998.

Per la Commissione

Franz FISCHLER

Membro della Commissione

(1) GU L 243 dell'11. 10. 1995, pag. 17.

(2) GU L 13 del 16. 1. 1997, pag. 33.

(3) GU L 199 del 26. 7. 1997, pag. 57.

(4) GU L 82 del 19. 3. 1998, pag. 44.