98/548/CE: Decisione della Commissione del 22 luglio 1998 recante terza modifica della decisione 93/42/CEE relativa a garanzie supplementari per quanto riguarda la rinotracheite bovina infettiva per i bovini destinati a Stati membri o a regioni di Stati membri indenni dalla malattia, con riferimento all'Austria, e seconda modifica della decisione 95/109/CE [notificata con il numero C(1998) 2184] (Testo rilevante ai fini del SEE)
Gazzetta ufficiale n. L 263 del 26/09/1998 pag. 0035 - 0036
DECISIONE DELLA COMMISSIONE del 22 luglio 1998 recante terza modifica della decisione 93/42/CEE relativa a garanzie supplementari per quanto riguarda la rinotracheite bovina infettiva per i bovini destinati a Stati membri o a regioni di Stati membri indenni dalla malattia, con riferimento all'Austria, e seconda modifica della decisione 95/109/CE [notificata con il numero C(1998) 2184] (Testo rilevante ai fini del SEE) (98/548/CE) LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE, visto il trattato che istituisce la Comunità europea, vista la direttiva 64/432/CEE del Consiglio, del 26 giugno 1964, relativa a problemi di polizia sanitaria in materia di scambi intracomunitari di animali delle specie bovina e suina (1), modificata e aggiornata da ultimo dalla direttiva 97/12/CE (2), in particolare l'articolo 9, paragrafo 2 e l'articolo 10, paragrafo 2, considerando che con la decisione 97/250/CE (3) la Commissione ha approvato un programma di eradicazione della rinotracheite bovina infettiva in Austria; che il programma è risultato efficace ai fini dell'eradicazione della malattia in taluni territori dell'Austria; considerando che, per salvaguardare i progressi già compiuti e assicurare l'esito positivo del programma austriaco riguardante la rinotracheite bovina infettiva, la decisione 95/109/CE (4) della Commissione ha offerto all'Austria alcune garanzie supplementari; considerando che l'Austria ritiene il proprio territorio indenne dalla rinotracheite bovina infettiva ed ha presentato alla Commissione relativa documentazione a sostegno; considerando che le autorità austriache applicano ai trasporti nazionali di bovini norme almeno equivalenti a quelle previste dalla presente decisione; considerando che la decisione 93/42/CEE della Commissione (5), modificata dalla decisione 98/362/CE (6), prevede garanzie supplementari, per quanto riguarda la rinotracheite bovina infettiva, per i bovini destinati alla Danimarca, alla Finlandia e alla Svezia; considerando che è opportuno proporre talune garanzie supplementari per confermare i progressi compiuti in Austria; che è pertanto opportuno modificare le decisioni di cui trattasi per offrire le medesime garanzie ad alcuni territori dell'Austria; considerando che le misure previste dalla presente decisione sono conformi al parere del comitato veterinario permanente, HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE: Articolo 1 Nell'allegato della decisione 93/42/CEE della Commissione è aggiunta la voce seguente: >SPAZIO PER TABELLA> Articolo 2 Nell'allegato della decisione 95/109/CE della Commissione i termini «Austria: tutte le regioni» sono sostituiti dal testo seguente: «Austria: tutte le regioni, escluse Burgerland, Kärnten, Steiermark, Niederösterreich (tranne i Berzike Amstetten e Waidhofen an der Ybbs-[Stadt]), Salzburg (tranne i Bezirke Salzburg-Stadt e Salzburg-Umgebung), Oberösterreich (esclusivamente i Bezirke Freistadt, Linz-Stadt, Perg, Rohrbach e Urfahr-Umgebung), Tirol, Vorarlberg e Wien». Articolo 3 Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione. Fatto a Bruxelles, il 22 luglio 1998. Per la Commissione Franz FISCHLER Membro della Commissione (1) GU 121 del 29. 7. 1964, pag. 1977/64. (2) GU L 109 del 25. 4. 1997, pag. 1. (3) GU L 98 del 15. 4. 1997, pag. 19. (4) GU L 79 del 7. 4. 1995, pag. 32. (5) GU L 16 del 25. 1. 1993, pag. 50. (6) GU L 163 del 6. 6. 1998, pag. 48.