31998D0537

98/537/CE: Decisione del Consiglio del 13 luglio 1998 che approva il testo dell'emendamento delle disposizioni commerciali del trattato sulla Carta dell'energia e l'applicazione provvisoria dello stesso concordato in sede di conferenza della Carta dell'energia e di conferenza internazionale dei firmatari del trattato sulla Carta dell'energia

Gazzetta ufficiale n. L 252 del 12/09/1998 pag. 0021 - 0022


DECISIONE DEL CONSIGLIO del 13 luglio 1998 che approva il testo dell'emendamento delle disposizioni commerciali del trattato sulla Carta dell'energia e l'applicazione provvisoria dello stesso concordato in sede di conferenza della Carta dell'energia e di conferenza internazionale dei firmatari del trattato sulla Carta dell'energia (98/537/CE)

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l'articolo 113 in combinato disposto con l'articolo 228, paragrafo 2, prima frase,

visto l'articolo 3, paragrafo 2, della decisione 98/181/CE, CECA, Euratom del Consiglio e della Commissione (1),

vista la proposta della Commissione,

considerando che il 17 dicembre 1994 è stato firmato dalle Comunità europee e dagli Stati membri il trattato sulla Carta dell'energia;

considerando che le Comunità europee e la maggior parte degli Stati membri hanno depositato i rispettivi strumenti di approvazione o ratifica il 16 dicembre 1997 presso il governo della Repubblica del Portogallo, depositario del trattato;

considerando che i restanti Stati membri ratificheranno il trattato sulla Carta dell'energia entro breve;

considerando che il suddetto trattato è entrato in vigore il 16 aprile 1998;

considerando che il trattato sulla Carta dell'energia si applica, per quanto possibile, in via provvisoria fin dalla data della sua firma e continuerà ad essere applicato a tale titolo, per quanto possibile, dagli Stati firmatari che non lo hanno ancora ratificato;

considerando che il trattato sulla Carta dell'energia dispone che le parti esaminino le disposizioni commerciali del trattato alla luce dell'esito dei negoziati commerciali multilaterali dell'Uruguay Round e dell'inserimento delle apparecchiature connesse con l'energia nelle disposizioni commerciali, in vista dell'adozione di tali emendamenti da parte della conferenza della Carta dell'energia;

considerando che l'introduzione nel trattato delle pertinenti norme dell'OMC mediante un rinvio, al posto delle norme del GATT 1947 ivi contenute, nonché l'inserimento delle apparecchiature connesse con l'energia nelle disposizioni commerciali del trattato sono nell'interesse della Comunità;

considerando che la Comunità ha competenza esclusiva in materia di politica commerciale comune;

considerando che contemporaneamente alla conferenza del trattato sulla Carta dell'energia si è svolta una conferenza internazionale per consentire la partecipazione di tutti i firmatari alla procedura di assunzione della decisione;

considerando che la conferenza della Carta dell'energia e la suddetta conferenza internazionale tenutesi il 24 aprile 1998 hanno concordato sul testo dell'emendamento delle disposizioni commerciali del trattato sulla Carta dell'energia, compreso l'elenco delle attrezzature del settore energetico, e sulle decisioni, le clausole interpretative e le dichiarazioni connesse (emendamento delle disposizioni commerciali);

considerando che la Comunità dovrebbe dare la sua approvazione formale e definitiva sul testo dell'emendamento delle disposizioni commerciali;

considerando che l'emendamento delle disposizioni commerciali andrebbe applicato in via provvisoria in attesa della sua entrata in vigore, ai sensi delle sue disposizioni,

HA DECISO QUANTO SEGUE:

Articolo 1

1. È approvato in via definitiva, a nome della Comunità europea, il testo dell'emendamento delle disposizioni commerciali del trattato sulla Carta dell'energia, concordato in sede di conferenza della Carta dell'energia e di conferenza internazionale in data 24 aprile 1998, compresi l'elenco delle attrezzature del settore energetico e le decisioni, le clausole interpretative e le dichiarazioni connesse.

2. Il testo dell'emendamento delle disposizioni commerciali è allegato alla presente decisione.

3. La Commissione notifica al segretariato della Carta dell'energia l'approvazione formale del testo dell'emendamento delle disposizioni commerciali da parte della Comunità.

Articolo 2

L'emendamento delle disposizioni commerciali si applica in via provvisoria ai sensi delle sue disposizioni novanta giorni dopo la sua adozione da parte della conferenza della Carta dell'energia e in via definitiva dalla data della sua entrata in vigore.

Fatto a Bruxelles, addì 13 luglio 1998.

Per il Consiglio

Il presidente

W. SCHÜSSEL

(1) GU L 69 del 9. 3. 1998, pag. 1.