98/524/CE: Decisione della Commissione del 28 luglio 1998 che modifica la decisione 94/279/CE, recante la ripartizione indicativa per Stato membro degli stanziamenti di impegno dei Fondi strutturali per la parte agricola dell'obiettivo n. 5 a) ad esclusione dell'obiettivo n. 1, definito dal regolamento (CEE) n. 2052/88 del Consiglio, per il periodo 1994-1999 [notificata con il numero C(1998) 2330] (Testo rilevante ai fini del SEE)
Gazzetta ufficiale n. L 233 del 20/08/1998 pag. 0032 - 0034
DECISIONE DELLA COMMISSIONE del 28 luglio 1998 che modifica la decisione 94/279/CE, recante la ripartizione indicativa per Stato membro degli stanziamenti di impegno dei Fondi strutturali per la parte agricola dell'obiettivo n. 5 a) ad esclusione dell'obiettivo n. 1, definito dal regolamento (CEE) n. 2052/88 del Consiglio, per il periodo 1994-1999 [notificata con il numero C(1998) 2330] (Testo rilevante ai fini del SEE) (98/524/CE) LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE, visto il trattato che istituisce la Comunità europea, visto il regolamento (CEE) n. 2052/88 del Consiglio, del 24 giugno 1988, relativo alle missioni dei Fondi a finalità strutturale, alla loro efficacia e al coordinamento dei loro interventi e di quelli della Banca europea per gli investimenti e degli altri strumenti finanziari esistenti (1), modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 3193/94 (2), in particolare l'articolo 12, paragrafo 4, considerando che, a norma dell'articolo 12, paragrafo 4, del regolamento (CEE) n. 2052/88, la decisione 94/279/CE della Commissione (3) ha precisato la ripartizione indicativa delle risorse dei fondi strutturali che possono formare oggetto di impegni tra il 1994 e il 1999 per la parte agricola dell'obiettivo n. 5 a), ad esclusione dell'obiettivo 1; considerando che, con la decisione in parola, 518 milioni di ECU, ai prezzi del 1994, sono stati stornati dall'importo complessivo di 5 149 milioni di ECU ed accantonati per garantire in particolare il finanziamento delle azioni varate anteriormente all'entrata in vigore del regolamento (CEE) n. 2081/93 del Consiglio (4); che l'importo accantonato doveva anche consentire di tener conto di circostanze particolari eventualmente emerse nel quadro dell'esame delle previsioni finanziarie che gli Stati membri sono tenuti a presentare; considerando che 401 milioni di ECU sono stati utilizzati per finanziare misure avviate anteriormente all'entrata in vigore del regolamento (CEE) n. 2081/93; che 124,619 milioni di ECU, ai prezzi del 1998, della somma globalmente accantonata nel 1994 non sono ancora stati assegnati; considerando che con l'adozione della decisione 96/388/CE (5) la Commissione ha accolto la richiesta del Regno Unito di non applicare in Inghilterra, dal 1° marzo 1996, le misure di cui al regolamento (CEE) n. 866/90 del Consiglio, del 29 marzo 1990, relativo al miglioramento delle condizioni di trasformazione e di commercializzazione dei prodotti agricoli (6), successivamente sostituito dal regolamento (CE) n. 951/97 (7); che con la medesima decisione sono stati svincolati e messi a disposizione dei fondi stanziamenti d'impegno per 182,318 milioni di ECU, ai prezzi del 1998; che gli stanziamenti d'impegno inizialmente assegnati al Regno Unito nel 1994 sono stati ridotti di conseguenza; considerando che, a seguito di quanto sopra esposto, si è reso disponibile un importo residuo di 306,937 milioni di ECU, ai prezzi del 1998, che può essere ripartito come stanziamento dei fondi strutturali per la parte agricola dell'obiettivo n. 5 a), al di fuori delle regioni degli obiettivi n. 1 e n. 6; considerando che nel contesto dell'aggiornamento delle previsioni di spesa inerenti alle misure di cui al regolamento (CE) n. 950/97 del Consiglio (8) e nel corso della sorveglianza sull'attuazione delle misure di cui al regolamento (CE) n. 951/97, vari Stati membri hanno constatato che il fabbisogno di finanziamento per la realizzazione delle misure di cui trattasi è superiore a quanto inizialmente stimato; considerando che le richieste di tali Stati membri sono state esaminate tenendo segnatamente conto di tre elementi, e cioè di come procede la realizzazione delle pertinenti misure nel periodo di programmazione in corso, della disponibilità di cofinanziamenti nazionali e dell'esistenza di una comprovata e sufficiente capacità di assorbimento delle risorse finanziarie supplementari; che siffatto esame ha consentito di determinare il fabbisogno di risorse finanziarie supplementari negli Stati membri interessati; considerando che l'articolo 6, paragrafo 2, del regolamento (CEE) n. 2052/88, in combinato disposto con l'articolo 26 del regolamento (CEE) n. 4253/88 (9), prevede che si proceda ad una valutazione degli interventi strutturali della Comunità in modo da accertarne l'efficacia; che il medesimo articolo 26 del regolamento (CEE) n. 4253/88 precisa che le valutazioni competono sia agli Stati membri che alla Commissione; che l'articolo 5, paragrafo 2, lettera e), del regolamento (CEE) n. 2052/88 colloca tra le possibili forme d'intervento finanziario anche i sussidi all'assistenza tecnica, comprendenti le misure di valutazione degli interventi; considerando che, contrariamente a quanto previsto per gli altri interventi strutturali, la programmazione delle misure di cui al regolamento (CE) n. 951/97 in regioni non interessate dall'obiettivo n. 1 non contempla sussidi all'assistenza tecnica; che l'esigenza di procedere ad una valutazione ex-post per il periodo 1991-1993, nonché ad una valutazione intermedia e ad una valutazione ex-post per il periodo in corso (1994/1999), determinerà un aggravio di spesa per gli Stati membri; che in occasione del dibattito sulla valutazione delle misure di cui al regolamento (CE) n. 951/97 e al regolamento (CE) n. 867/90, che ha avuto luogo durante la riunione del 28 gennaio 1997 del comitato per le strutture agricole e lo sviluppo rurale, gli Stati membri hanno chiesto un cofinanziamento dei fondi per le spese inerenti alle valutazioni; che a tal fine una dotazione di 4 milioni di ECU appare giustificata; considerando che, tenuto conto del fabbisogno di finanziamenti per l'obiettivo n. 5 a), il potenziamento degli interventi previsti nell'ambito di tale obiettivo lascia un saldo attivo di 117 milioni di ECU; che 37 milioni di ECU di tale residuo attivo vengono trasferiti all'iniziativa PEACE per finanziare parte del programma PEACE a favore dell'Irlanda del Nord e per contribuire in tal modo al processo di pace nella regione; considerando che, con riferimento alla parte rimanente del residuo attivo, Portogallo, Italia e Germania hanno chiesto il trasferimento delle risorse finanziarie inutilizzate nel quadro dell'obiettivo n. 5 a) per finanziare interventi strutturali nell'ambito di programmi dell'obiettivo n. 5 b) e dell'obiettivo n. 1, destinati a riparare i danni causati da calamità naturali; che tali richieste appaiono giustificate, in quanto prevedono l'impiego di risorse finanziarie inutilizzate nel medesimo campo d'applicazione dei fondi strutturali, per azioni di ricostruzione nelle regioni rurali interessate; considerando che, con lettera del 14 maggio 1998, le autorità italiane hanno chiesto di trasferire ai programmi operativi dell'obiettivo n. 5 b) per l'Umbria e le Marche 65,000 milioni di ECU inizialmente attribuiti a misure di cui all'articolo 31, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 950/97, riguardanti l'obiettivo n. 5 a); che tale richiesta appare giustificata in quanto le risorse finanziarie di cui trattasi devono contribuire al finanziamento di interventi strutturali destinati a riparare i danni causati da una calamità naturale; che la quota di stanziamenti d'impegno dei fondi strutturali per la parte agricola dell'obiettivo n. 5 a) ad esclusione dell'obiettivo n. 1 inizialmente assegnata all'Italia va ridotta in misura corrispondente all'importo citato; considerando che la ripartizione indicativa esposta nell'allegato della presente decisione rispetta i criteri di cui all'articolo 12, paragrafo 4, del regolamento (CEE) n. 2052/88; che la nuova ripartizione tra Stati membri non modifica le ponderazioni del passato in particolare con riguardo alle future attribuzioni di risorse, HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE: Articolo 1 L'articolo 1 della decisione 94/279/CE è sostituito dal testo seguente: «Articolo 1 Per il periodo 1994-1999, la ripartizione indicativa iniziale tra gli Stati membri decisa nel 1994 e la ripartizione indicativa modificata, oggetto della presente decisione, degli stanziamenti di impegno per la parte agricola dell'obiettivo n. 5 a) ad esclusione dell'obiettivo n. 1, definito dal regolamento (CEE) n. 2052/88, figura nell'allegato. Articolo 1 a Un importo di 4 milioni di ECU degli stanziamenti di impegno disponibili per la parte agricola dell'obiettivo n. 5 a) ad esclusione dell'obiettivo n. 1, è accontonato per consentire il sovvenzionamento dell'assistenza tecnica per la valutazione ex-post del periodo 1991-1993 e le valutazioni intermedia ed ex-post del periodo 1994-1999. Le modalità di sovvenzionamento della valutazione formano oggetto di una distinta decisione della Commissione.» Articolo 2 Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione. Fatto a Bruxelles, il 28 luglio 1998. Per la Commissione Franz FISCHLER Membro della Commissione (1) GU L 185 del 15. 7. 1988, pag. 9. (2) GU L 337 del 24. 12. 1994, pag. 1. (3) GU L 120 dell'11. 5. 1994, pag. 50. (4) GU L 193 del 31. 7. 1993, pag. 5. (5) GU L 155 del 28. 6. 1996, pag. 58. (6) GU L 91 del 6. 4. 1990, pag. 1. (7) GU L 142 del 2. 6. 1997, pag. 22. (8) GU L 142 del 2. 6. 1997, pag. 1. (9) GU L 374 del 31. 12. 1988, pag. 1. ALLEGATO >SPAZIO PER TABELLA>