31998D0442

98/442/CE: Decisione n. 167 del 2 dicembre 1997 della Commissione amministrativa delle Comunità europee per la sicurezza sociale dei lavoratori migranti che modifica la decisione n. 146 del 10 ottobre 1990 concernente l'interpretazione dell'articolo 94, paragrafo 9 del regolamento (CEE) n. 1408/71 (Testo rilevante ai fini del SEE)

Gazzetta ufficiale n. L 195 del 11/07/1998 pag. 0035 - 0036


DECISIONE N. 167 del 2 dicembre 1997 che modifica la decisione n. 146 del 10 ottobre 1990 concernente l'interpretazione dell'articolo 94, paragrafo 9 del regolamento (CEE) n. 1408/71 (Testo rilevante ai fini del SEE) (98/442/CE)

LA COMMISSIONE AMMINISTRATIVA DELLE COMUNITÀ EUROPEE PER LA SICUREZZA SOCIALE DEI LAVORATORI MIGRANTI,

visto l'articolo 81, lettera a), del regolamento (CEE) n. 1408/71 del Consiglio, del 14 giugno 1971, relativo all'applicazione dei regimi di sicurezza sociale ai lavoratori subordinati, ai lavoratori autonomi e ai loro familiari che si spostano all'interno della Comunità, in virtù del quale essa è incaricata di trattare ogni questione amministrativa o di interpretazione derivante dalle disposizioni del regolamento (CEE) n. 1408/71 e dei regolamenti successivi,

visto il regolamento (CEE) n. 3427/89 del Consiglio, del 30 ottobre 1989, che instaura una soluzione uniforme per tutti gli Stati membri al problema del pagamento delle prestazioni familiari ai familiari che non risiedono nel territorio dello Stato competente,

visto l'articolo 94, paragrafo 9, del regolamento (CEE) n. 1408/71, modificato dal regolamento (CEE) n. 3427/89 che prevede, da una parte, che gli assegni familiari di cui beneficiano i lavoratori subordinati occupati in Francia per i familiari residenti al 15 novembre 1989 in un altro Stato membro continuino ad essere erogati, nell'ammontare, entro i limiti e secondo le modalità in vigore a tale data, finché il loro importo sia superiore a quello delle prestazioni dovute a decorrere dal 16 novembre 1989 e ciò sintanto che gli interessati siano soggetti alla legislazione francese; e che dall'altra, domanda alla Commissione amministrativa di formulare un parere sulle modalità di applicazione di detto paragrafo e in particolare sulla ripartizione dell'onere degli assegni in questione,

considerando che la formulazione del punto 1, lettera c), secondo capoverso, della decisione n. 146 (1) aggiunge alle condizioni richieste dall'articolo 94, paragrafo 9, del regolamento (CEE) n. 1408/71 per la non considerazione dei periodi di disoccupazione, che dovrebbe trattarsi di prestazioni di disoccupazione della legislazione francese;

considerando che occorre eliminare questa restrizione non conforme alle disposizioni del regolamento (CEE) n. 1408/71;

deliberando in conformità alle condizioni fissate all'articolo 80, paragrafo 3, del regolamento (CEE) n. 1408/71,

DECIDE:

1. Il secondo capoverso del punto 1, lettera c), della decisione n. 146 del 10 ottobre 1990 concernente l'interpretazione dell'articolo 94, paragrafo 9, del regolamento (CEE) n. 1408/71 è sostituito dal testo seguente:

«Per quanto riguarda la condizione, posta all'articolo 94, paragrafo 9, di rimanere sottoposto alla legislazione francese, non si tiene conto delle interruzioni di attività professionale di una durata inferiore ad un mese né dei periodi di sospensione temporanea di questa attività in seguito a malattia, maternità, infortunio sul lavoro, malattia professionale o disoccupazione con mantenimento della retribuzione o erogazione delle prestazioni corrispondenti, ad esclusione delle pensioni e rendite o ancora, per un congedo pagato, di uno sciopero o di una serrata.»

2. La presente decisione è applicabile a partire dal 1° settembre 1991.

Georges SCHROEDER

Il presidente della Commissione amministrativa

(1) GU L 235 del 23. 8. 1991, pag. 9.