31998D0419

98/419/CE: Decisione della Commissione del 30 giugno 1998 che modifica la decisione 97/296/CE che stabilisce l'elenco dei paesi terzi dai quali è autorizzata l'importazione dei prodotti della pesca destinati all'alimentazione umana [notificata con il numero C(1998) 1849] (Testo rilevante ai fini del SEE)

Gazzetta ufficiale n. L 190 del 04/07/1998 pag. 0055 - 0058


DECISIONE DELLA COMMISSIONE del 30 giugno 1998 che modifica la decisione 97/296/CE che stabilisce l'elenco dei paesi terzi dai quali è autorizzata l'importazione dei prodotti della pesca destinati all'alimentazione umana [notificata con il numero C(1998) 1849] (Testo rilevante ai fini del SEE) (98/419/CE)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

vista la decisione 95/408/CE del Consiglio, del 22 giugno 1995, sulle condizioni di elaborazione, per un periodo transitorio, di elenchi provvisori degli stabilimenti di paesi terzi dai quali gli Stati membri sono autorizzati ad importare determinati prodotti di origine animale, prodotti della pesca o molluschi bivalvi vivi (1) modificata dalla decisione 97/34/CE (2), in particolare l'articolo 2, paragrafo 2 e l'articolo 7,

considerando che la decisione 97/296/CE della Commissione (3), modificata dalla decisione 98/148/CE (4), ha stabilito l'elenco dei paesi terzi dai quali è autorizzata l'importazione di prodotti della pesca destinati all'alimentazione umana; che nella parte I di tale elenco figurano i paesi terzi oggetto di una decisione specifica e nella parte II i paesi terzi che soddisfano le condizioni di cui all'articolo 2, paragrafo 2, della decisione 95/408/CE;

considerando che le decisioni 98/420/CE (5), 98/421/CE (6), 98/422/CE (7), 98/423/CE (8), 98/424/CE (9) della Commissione hanno stabilito specifiche condizioni per le importazioni di prodotti della pesca e dell'acquacoltura provenienti, rispettivamente, dalla Nigeria, dal Ghana, dalla Tanzania, dalle Isole Falkland e dalle Maldive; che occorre pertanto aggiungere Nigeria, Ghana, Tanzania, Isole Falkland e Maldive all'elenco dei paesi e territori nella parte I dell'elenco dell'allegato I dai quali sono autorizzate le importazioni di prodotti della pesca destinati al consumo umano;

considerando che Capo Verde, Lettonia, Lituania, Nicaragua, Benin, Kazakistan, Guinea Conakry, Papua Nuova Guinea, Maurizio, Giamaica, Camerun, Repubblica ceca, Israele, Hong Kong e Uganda hanno dimostrato di soddisfare le condizioni equivalenti di cui all'articolo 2, paragrafo 2, della decisione 95/408/CE; che occorre pertanto modificare la parte II dell'elenco dell'allegato I per includervi tali paesi;

considerando che alcuni paesi terzi non ancora inclusi nell'elenco, ma che già esportano verso la Comunità europea, hanno fornito informazioni secondo cui soddisfano condizioni almeno equivalenti a quelle della Comunità; che in attesa di ulteriori informazioni detti paesi e territori sono elencati in un nuovo allegato II;

considerando che, al fine di evitare un'interruzione delle importazioni dai paesi figuranti nel nuovo allegato II, le disposizioni previste dall'articolo 11, paragrafo 7, della direttiva 91/493/CEE del Consiglio (10) possono continuare ad applicarsi per un periodo limitato ai prodotti della pesca importati da paesi e territori compresi nell'allegato II;

considerando che per i paesi e territori non ancora inclusi negli allegati della presente decisione la Commissione deve valutare se abbiano applicato alle esportazioni di prodotti della pesca verso la Comunità condizioni almeno equivalenti a quelle che disciplinano la produzione e la commercializzazione dei prodotti comunitari;

considerando che le misure previste dalla presente decisione sono conformi al parere del comitato veterinario permanente,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

La decisione 97/296/CE è modificata come segue:

1) Agli articoli 1 e 2, il termine «allegato» è sostituito da «allegato I».

2) All'articolo 3, il paragrafo 1 è sostituito dal testo seguente:

«1. In deroga alle disposizioni dell'articolo 2, gli Stati membri possono continuare a importare fino al 31 gennaio 1999 prodotti della pesca provenienti dai paesi e territori che figurano nell'allegato II, conformemente alle disposizioni dell'articolo 11, paragrafo 7, della direttiva 91/493/CEE.»

3) L'allegato della decisione 97/296/CE è sostituito dall'allegato I e dall'allegato II della presente decisione.

Articolo 2

La presente decisione è applicabile a decorrere dal 1° luglio 1998.

Articolo 3

Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il 30 giugno 1998.

Per la Commissione

Franz FISCHLER

Membro della Commissione

(1) GU L 243 dell'11. 10. 1995, pag. 17.

(2) GU L 13 del 16. 1. 1997, pag. 33.

(3) GU L 122 del 14. 5. 1997, pag. 21.

(4) GU L 46 del 17. 2. 1998, pag. 18.

(5) Vedi pagina 59 della presente Gazzetta ufficiale.

(6) Vedi pagina 66 della presente Gazzetta ufficiale.

(7) Vedi pagina 71 della presente Gazzetta ufficiale.

(8) Vedi pagina 76 della presente Gazzetta ufficiale.

(9) Vedi pagina 81 della presente Gazzetta ufficiale.

(10) GU L 268 del 24. 9. 1991, pag. 15.

ALLEGATO I Elenco dei paesi e territori dai quali è autorizzata l'importazione di prodotti della pesca, sotto qualsiasi forma, destinati all'alimentazione umana

I. Paesi e territori oggetto di una specifica decisione in base alla direttiva 91/493/CEE del Consiglio

ALBANIA

ARGENTINA

AUSTRALIA

BANGLADESH

BRASILE

CANADA

CILE

COLOMBIA

ECUADOR

ISOLE FALKLAND

ISOLE FÆRØER

GAMBIA

GHANA

INDIA

INDONESIA

COSTA D'AVORIO

GIAPPONE

MADAGASCAR

MALAYSIA

MALDIVE

MAURITANIA

MAROCCO

NUOVA ZELANDA

NIGERIA

PERÙ

FILIPPINE

RUSSIA

SENEGAL

SINGAPORE

SUDAFRICA

SUDCOREA

TAIWAN

TANZANIA

TAILANDIA

URUGUAY

II. Paesi e territori che soddisfano alle condizioni di cui all'articolo 2, paragrafo 2, della decisione 95/408/CE del Consiglio

BELIZE

BENIN

CAMERUN

CAPO VERDE

CINA

COSTA RICA

CROAZIA

CUBA

FIGI

GIAMAICA

GROENLANDIA

GUATEMALA

GUINEA CONAKRI

HONDURAS

HONG KONG

ISRAELE

KAZAKISTAN (1)

LETTONIA

LITUANIA

MALTA

MAURIZIO

MESSICO

NAMIBIA

NICARAGUA

PANAMA

PAPUA NUOVA GUINEA

POLONIA

REPUBBLICA CECA

SEICELLE

SLOVENIA

SURINAME

SVIZZERA

TOGO

TUNISIA

TURCHIA

STATI UNITI D'AMERICA

UGANDA

UNGHERIA (2)

VENEZUELA

VIETNAM

(1) Autorizzato soltanto per le importazioni di animali vivi destinati al consumi umano

(2) Autorizzato soltanto per le importazioni di caviale

ALLEGATO II Elenco dei paesi terzi e territori dai quali sono autorizzate fino al 31 gennaio 1999 le importazioni di prodotti della pesca destinati al consumo umano secondo le condizioni di cui all'articolo 11, paragrafo 7, della direttiva 91/493/CEE

ALGERIA

ANGOLA

AZERBAIGIAN (1)

BAHAMAS

BULGARIA

CONGO BRAZZAVILLE

EGITTO

ERITREA

ESTONIA

EX REPUBBLICA IUGOSLAVIA DI MACEDONIA

GABON

GUINEA BISSAU

IRAN

KENYA

MOZAMBICO

MYANMAR

ROMANIA

SANT'ELENA

ISOLE SOLOMONE (2)

SRI LANKA

SAINT LUCIA

ZIMBABWE

(1) Autorizzato soltanto per le importazioni di caviale.

(2) Autorizzato soltanto per importazioni da Solomon Taiyo Limited.