31998D0406

98/406/CE: Decisione della Commissione del 16 giugno 1998 concernente la validità di talune informazioni tariffarie vincolanti [notificata con il numero C(1998) 1582/2] (I testi in lingua francese, olandese e inglese sono i soli facenti fede)

Gazzetta ufficiale n. L 178 del 23/06/1998 pag. 0045 - 0046


DECISIONE DELLA COMMISSIONE del 16 giugno 1998 concernente la validità di talune informazioni tariffarie vincolanti [notificata con il numero C(1998) 1582/2] (I testi in lingua francese, olandese e inglese sono i soli facenti fede) (98/406/CE)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CEE) n. 2913/92 del Consiglio, del 12 ottobre 1992, che istituisce il codice doganale comunitario (1), in particolare l'articolo 12, paragrafo 5, lettera c), e l'articolo 249, paragrafo 4,

visto il regolamento (CEE) n. 2454/93 della Commissione, del 2 luglio 1993, che fissa talune disposizioni d'applicazione del regolamento (CEE) n. 2913/92 del Consiglio (2), modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 75/98 (3), in particolare l'articolo 9,

considerando che le informazioni tariffarie vincolanti indicate in allegato alla presente decisione contraddicono altre informazioni tariffarie vincolanti e riguardano classificazioni tariffarie non conformi alle regole generali per l'interpretazione della nomenclatura combinata fissate nell'allegato I, parte I, titolo I, lettera A, del regolamento (CEE) n. 2658/87 del Consiglio, del 23 luglio 1987, relativo alla nomenclatura tariffaria e statistica ed alla tariffa doganale comune (4), modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 2509/97 della Commissione (5);

considerando che dette informazioni tariffarie devono cessare di essere valide e che, pertanto, le amministrazioni doganali che le hanno rilasciate devono revocarle al più presto informandone nel contempo la Commissione;

considerando che, secondo le disposizioni dell'articolo 14, paragrafo 1, del regolamento (CEE) n. 2454/93, il titolare può, se del caso, avvalersi per un certo periodo della possibilità di richiedere l'informazione tariffaria vincolante non più valida;

considerando che le misure previste dalla presente decisione sono conformi al parere del comitato del codice doganale, sezione della nomenclatura tariffaria e statistica,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

Le informazioni tariffarie vincolanti il cui riferimento figura nella colonna 1 della tabella di cui all'allegato, rilasciate dalle autorità doganali indicate nella colonna 2, concernenti le classificazioni tariffarie di cui alla colonna 3, devono essere revocate quanto prima e, comunque, a decorrere dal ventunesimo giorno successivo alla pubblicazione della presente decisione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.

Articolo 2

La Repubblica francese, il Regno dei Paesi Bassi e il Regno Unito sono destinatari della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il 16 giugno 1998.

Per la Commissione

Mario MONTI

Membro della Commissione

(1) GU L 302 del 19. 10. 1992, pag. 1.

(2) GU L 253 dell'11. 10. 1993, pag. 1.

(3) GU L 7 del 13. 1. 1998, pag. 3.

(4) GU L 256 del 7. 9. 1987, pag. 1.

(5) GU L 345 del 16. 12. 1997, pag. 44.

ALLEGATO

>SPAZIO PER TABELLA>