98/378/CE: Decisione della Commissione del 12 giugno 1998 che chiude il procedimento riguardante l'imposizione di un dazio compensativo relativo alle importazioni di fibre e di filati di poliesteri originari della Turchia [notificata con il numero C(1998) 1599]
Gazzetta ufficiale n. L 168 del 13/06/1998 pag. 0046 - 0054
DECISIONE DELLA COMMISSIONE del 12 giugno 1998 che chiude il procedimento riguardante l'imposizione di un dazio compensativo relativo alle importazioni di fibre e di filati di poliesteri originari della Turchia [notificata con il numero C(1998) 1599] (98/378/CE) LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE, visto il trattato che istituisce la Comunità europea, visto il regolamento (CE) n. 2026/97 del Consiglio, del 6 ottobre 1997, relativo alla difesa contro le importazioni oggetto di sovvenzioni da parte di paesi non membri della Comunità europea (1), in particolare l'articolo 14, paragrafo 2, sentito il comitato consultivo, considerando quanto segue: A. PROCEDIMENTO PRECEDENTE (1) In seguito a una denuncia presentata dal CIRFS (Comitato internazionale del rayon e delle fibre sintetiche), il 9 febbraio 1989 la Commissione ha iniziato un procedimento antisovvenzioni nei confronti delle importazioni di fibre e di filati di poliesteri originari della Turchia (2). Successivamente, il 31 maggio 1991, è stato istituito un dazio compensativo provvisorio (3). Al termine dell'inchiesta che ha rivelato l'esistenza di sovvenzioni pregiudizievoli, il governo della Turchia ha sottoscritto i seguenti impegni: i) ridurre progressivamente il principale meccanismo di aiuto alle esportazioni (esonero dall'imposta sulle società); ii) non concedere nuove sovvenzioni o compensazioni ai produttori/esportatori interessati per neutralizzare l'effetto dell'impegno di sopprimere progressivamente il principale regime di aiuto alle esportazioni. Avendo accettato tale impegno con la decisione 91/511/CEE (4), la Commissione non ha istituito un dazio compensativo definitivo. I dazi provvisori sono stati riscossi definitivamente con il regolamento n. 2834/91 del Consiglio (5). A partire dal 1991, le autorità turche hanno trasmesso relazioni periodiche circa gli impegni presi, fornendo la relativa documentazione giustificativa. I servizi della Commissione hanno verificato queste informazioni e quelle fornite da numerosi esportatori turchi nel 1992 e nel 1995. B. INCHIESTA DI RIESAME (2) Un avviso dell'imminente scadenza delle suddette misure (vale a dire l'impegno) è stato pubblicato nella Gazzetta ufficiale del 20 aprile 1996 (6). Il 24 giugno 1996, i denunzianti (la CIRFS) hanno presentato la richiesta di un riesame in previsione della scadenza, conformemente all'articolo 13, paragrafo 5, del regolamento (CE) n. 3284/94 del Consiglio (7). Nella richiesta di riesame si sosteneva che l'abrogazione delle misure avrebbe causato la prosecuzione o la ripresa delle sovvenzioni e del pregiudizio. (3) La Commissione ha ritenuto che gli elementi di prova forniti dai denunzianti fossero sufficienti a giustificare l'apertura di un riesame in previsione della scadenza ai sensi dell'articolo 13, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 3284/94. Considerata la natura delle misure in vigore, la Commissione ha deciso di sua iniziativa di avviare un riesame intermedio, a norma dell'articolo 13, paragrafo 6, di tale regolamento. Di conseguenza, il 21 settembre 1996 è stato pubblicato un avviso di apertura di un riesame delle misure compensative (8). (4) Per quanto riguarda la compatibilità di tale apertura con le norme dell'Unione doganale CE/Turchia, va tenuto presente che, in attesa dell'adozione da parte della Turchia delle disposizioni in materia di concorrenza, controllo degli aiuti di Stato e altre sezioni pertinenti dell'«acquis» comunitario correlate al mercato interno, l'accordo relativo all'Unione doganale non esclude che una delle parti possa adottare strumenti di difesa commerciale nei confronti dell'altra. L'accordo relativo all'Unione doganale prevede che la Turchia debba adottare tutte le decisioni necessarie per soddisfare questo requisito entro due anni dall'entrata in vigore dell'accordo relativo all'Unione doganale, vale a dire entro il 31 dicembre 1997. Fintantoché tale azione non sarà confermata, sarà possibile pertanto adottare, se si riterrà opportuno, misure compensative nel quadro del presente procedimento. (5) Il periodo utilizzato per l'inchiesta relativa alle sovvenzioni era compreso tra il 1° gennaio e il 31 dicembre 1995 (in appresso denominato «periodo dell'inchiesta»). (6) La Commissione ha inviato questionari alle parti direttamente interessate, ricevendo risposte da otto produttori comunitari, dal governo della Turchia, da nove produttori/esportatori e da un importatore. La Commissione ha chiesto e verificato tutte le informazioni ritenute necessarie ai fini della determinazione e ha effettuato visite di verifica presso i vari ministeri e agenzie del governo della Turchia e presso i locali delle società riportate qui di seguito: a) Produttori comunitari - Hoechst Trevira GmbH & Co. KG, Frankfurt am Main, Germania - Montefibre SpA, Milano, Italia - Nurel SA, Barcelona, Spagna - La Seda de Barcelona SA, Barcelona, Spagna - Catalana de Polimers SL, Barcelona, Spagna - Wellman International Ltd, Co. Meath, Irlanda - Unifi Textured Yarns Europe Ltd, Co. Donegal, Irlanda. Non sono state effettuate visite ai locali della Tergal Fibres SA (Groups Rhône-Poulenc), Gauchy, Francia. Le summenzionate società rappresentano all'incirca l'80 % della produzione comunitaria dei prodotti in questione. b) Ministeri e agenzie del governo della Turchia - Sottosegretariato degli Scambi esteri - Banca centrale - Sottosegretariato delle Dogane - Türk Eximbank - Sottosegretariato del Tesoro - Ministero delle Finanze c) Produttori/esportatori in Turchia - SASA Artificial and Synthetic Fibres Inc., Adana - Sönmez Filament Sentetik Iplik ve Elvaf Sanayii SA, Bursa - Korteks Mensucat Sanayi ve Ticaret AS, Bursa - Sifas Sentetik Iplik Fabrikalari AS, Bursa (appartenente al gruppo Nergis) - Polylen Sentetik Iplik Sanayii AS, Bursa (appartenente al gruppo Nergis) - Nergis Tekstil Sanayi ve Ticaret AS, Bursa (appartenente al gruppo Nergis) - Nergis Holding SA, Bursa (appartenente al gruppo Nergis) - Polyteks Tekstil Sanayi Arastirma ve Egitim AS, Bursa La Sancak Tül Sanayi AS, Istanbul ha dichiarato di non aver effettuato esportazioni nell'Unione europea nel periodo dell'inchiesta. Questi sono tutti i produttori noti dei prodotti in questione in Turchia. d) Importatore nella Comunità EXSA (UK) Ltd, Leeds, Regno Unito. Non sono state effettuate visite ai locali di questa società. (7) A causa del volume e della complessità delle informazioni raccolte, l'inchiesta ha superato il termine previsto normalmente per lo svolgimento delle inchieste di riesame. In particolare, visto che il quadro degli aiuti di Stato in Turchia ha subito negli ultimi anni profondi cambiamenti, si è ritenuto necessario intraprendere un riesame completo dei vari meccanismi. C. PRODOTTI IN ESAME E PRODOTTO SIMILE 1. Prodotti in esame (8) I prodotti in esame sono i seguenti: - filati di poliesteri parzialmente orientati (POY) di cui al codice NC 5402 42 00 - filati testurizzati di poliesteri (PTY) di cui ai codici NC 5402 33 10 e 5402 33 90 - fibre di poliesteri in fiocco, di cui al codice NC 5503 20 00 - filati di poliesteri senza torsione, di cui ai codici NC 5402 43 10, 5402 43 90, 5402 52 10, 5402 52 90, 5402 62 10 e 5402 62 90 Le fibre e i filati di poliesteri hanno un'ampia gamma d'uso e possono essere utilizzati da soli o combinati con altri prodotti come il cotone per produrre indumenti, camice da notte, pigiami, stoffe per tende e rivestimenti del suolo. Le fibre di poliestere possono essere utilizzate anche come imbottitura per giacche trapuntate, guanciali, cuscini, ecc. 2. Prodotto simile (9) Nel regolamento (CEE) n. 2834/91 si è concluso che la produzione comunitaria era considerata un prodotto simile al prodotto importato oggetto di sovvenzioni. Nessuna delle parti interessate a questa inchiesta di riesame ha espresso ulteriori commenti in merito alla questione del «prodotto simile». Si può concludere pertanto che il prodotto in esame, vale a dire quello esportato dalla Turchia nella Comunità, è un prodotto simile a quello fabbricato dall'industria comunitaria, ai sensi dell'articolo 1, paragrafo 5, del regolamento (CE) n. 2026/97 (in appresso denominato «regolamento di base»). D. SOVVENZIONI 1. Introduzione (10) In base alle informazioni contenute nella denuncia e nelle risposte al questionario, la Commissione ha preso in esame numerosi meccanismi di aiuto. Tali meccanismi non sono necessariamente gli stessi presi in esame nel corso della prima inchiesta. Alla fine del 1994, la Turchia ha introdotto nuovi regimi di aiuti di Stato (anche in vista dell'armonizzazione della legislazione sugli aiuti di Stato con quella dell'UE, conformemente alle disposizioni dell'accordo relativo all'Unione doganale) che disciplinano le politiche di incentivazione interne e dell'esportazione e modificano o sostituiscono i regimi precedenti. Importanti sviluppi si sono avuti anche a livello internazionale: nel 1995 è entrato in vigore l'Accordo OMC sulle sovvenzioni e sulle misure compensative e alla fine del 1994 è stato emanato un nuovo regolamento di base per riflettere la nuova definizione di sovvenzioni (9). Alla luce di quanto detto finora, la Commissione ha esaminato tutti i meccanismi di aiuto esistenti in Turchia. 2. Regimi di esportazione (11) La Commissione ha esaminato i seguenti cinque regimi di esportazione, sui quali si forniscono qui di seguito maggiori informazioni: I. Assistenza dello Stato alle esportazioni II. Esonero dall'imposta sulle società III. Crediti all'esportazione IV. Premio sull'elettricità V. Premio sui trasporti I. Assistenza dello Stato alle esportazioni (12) L'obiettivo dichiarato della politica di incentivazione delle esportazioni della Turchia è di rafforzare le potenzialità di esportazione della sua industria, conformemente alle finalità e agli orientamenti che figurano nei piani quinquennali di sviluppo statale. Lo scopo di tali incentivi è di eliminare le conseguenze negative dell'alto livello dell'inflazione interna sugli esportatori e ovviare alle carenze e agli elevati costi finanziari. (13) Il principale strumento, che comprende tra l'altro l'assistenza all'esportazione, è il decreto 94/6401, che è entrato in vigore il 1° gennaio 1995 e prevede le seguenti misure: - assistenza ai programmi di ricerca e sviluppo; - assistenza ai costi ambientali; - assistenza alla ricerca di mercato; - sostegno alla partecipazione a fiere ed esposizioni all'estero; - sostegno alla partecipazione a fiere locali a carattere internazionale; - sostegno alle attività di promozione all'estero. (14) La Commissione ha constatato che nessuno dei produttori del prodotto in esame aveva ricevuto aiuti nell'ambito delle succitate misure previste dal decreto 94/6401 nel periodo dell'inchiesta. Non è stato pertanto necessario esaminare se le misure in questione provedessero la concessione di sovvenzioni compensative. II. Esonero dall'imposta sulle società (15) Tra gli impegni del governo turco, accettati dalla Commissione nel 1991 (cfr. precedente considerando 1), il principale riguardava l'abolizione progressiva dell'esonero dall'imposta sulle società. Tale regime concedeva l'esonero parziale dell'imposta sulle società dei redditi da esportazione dei produttori. Conformemente agli impegni presi dal governo turco, il tasso di esonero dall'imposta sulle società è stato gradualmente ridotto, passando dal 20 % del 1991 al 5 % del 1993, per essere poi definitivamente soppresso nel 1993, con l'articolo 30 del decreto 21804 del 25 dicembre 1993. A tale riguardo sono state fornite informazioni documentate. La Commissione ha verificato inoltre che nessuno dei produttori oggetto dell'inchiesta avesse ricevuto significativi aiuti sotto forma di esonero dall'imposta sulle società nel periodo dell'inchiesta. III. Crediti all'esportazione (16) La Türk Eximbank (in appresso denominata «Eximbank»), unica agenzia ufficiale di credito all'esportazione in Turchia, è un ente pubblico fondato nel 1987 allo scopo di soddisfare le esigenze finanziarie degli esportatori e degli imprenditori stranieri. La Eximbank fornisce servizi finanziari specialistici attraverso i seguenti programmi di credito, di assicurazione e di garanzia: a) Programma di credito all'esportazione pre-spedizione Si tratta di uno strumento di credito a breve termine concesso dalla Eximbank attraverso banche commerciali intermediarie e disponibile a tutte le industrie orientate verso l'esportazione. Le richieste sono indirizzate alla Eximbank, ma il credito viene esborsato da una banca commerciale. Il tasso d'interesse totale pagato su questo tipo di crediti è generalmente più favorevole dei tassi praticati sui prestiti a breve termine concessi dalle banche commerciali. Questi crediti costituiscono una sovvenzione in quanto essi implicano un contributo finanziario del governo e conferiscono un beneficio, poiché il tasso d'interesse è inferiore a quello che si pagherebbe su un prestito commerciale comparabile. La sovvenzione è disponibile soltanto per le esportazioni ed è pertanto un aiuto alle esportazioni. Numerosi produttori hanno beneficiato di questo programma nel periodo dell'inchiesta. b) Programma di credito all'esportazione verso mercati mirati Questo programma riguardava il sostegno finanziario all'esportazione di prodotti tessili nei paesi esterni all'UE (per esempio NAFTA, Giappone e Sudafrica). Esso è stato soppresso nel gennaio 1996. c) Programma di credito alle esportazioni delle PMI Questo programma fornisce crediti a breve termine alle società con meno di 150 dipendenti. Nessuno dei produttori oggetto dell'inchiesta ha ricevuto tali crediti a causa delle sue dimensioni. d) Programma di credito in valuta straniera Si tratta di uno strumento di credito a breve termine, simile al programma di credito all'esportazione pre-spedizione, concesso dalla Eximbank attraverso banche commerciali intermediarie e disponibile a tutte le industrie orientate verso l'esportazione. Il credito è rilasciato in base al valore in valuta straniera delle esportazioni (l'esportatore riceve in realtà l'importo equivalente in lire turche) e il rimborso è effettuato dall'esportatore nella valuta straniera in questione. I tassi d'interesse sono significativamente inferiori a quelli del programma di credito all'esportazione pre-spedizione. Il tasso d'interesse totale pagato su questo tipo di crediti è generalmente più favorevole dei tassi praticati sui prestiti a breve termine concessi dalle banche commerciali. Questi crediti costituiscono una sovvenzione in quanto essi implicano un contributo finanziario del governo e conferiscono un beneficio, poiché il tasso d'interesse è inferiore a quello che si pagherebbe su un prestito commerciale comparabile. La sovvenzione è disponibile soltanto per le esportazioni ed è pertanto un aiuto alle esportazioni. Numerosi produttori hanno beneficiato di questo programma nel periodo dell'inchiesta. e) Programma di credito in valuta straniera correlato alle prestazioni precedentiQuesto programma fornisce agli esportatori crediti a breve termine senza la mediazione delle banche commerciali. Nessuno dei produttori in questione ha ricevuto tali crediti nel periodo dell'inchiesta. f) Programma di assicurazione dei crediti all'esportazione a breve termine Nel quadro di questo programma, tutte le spedizioni che un esportatore deve effettuare entro un anno sono assicurate a condizioni favorevoli. Gli esportatori pagano direttamente alla Eximbank un premio che varia a seconda del paese d'esportazione. Tale assicurazione era obbligatoria fino al 1995 per le società che ricevevano dalla Eximbank crediti all'esportazione pre-spedizione. Alcuni dei produttori in questione hanno beneficiato di questo programma nel periodo dell'inchiesta. Essendo collegato al programma di credito all'esportazione pre-spedizione, il programma è stato assimilato al programma in oggetto e al programma di credito in valuta straniera (cfr. tabelle 1 e 2 del considerando 29 qui di seguito). Questa assicurazione è attualmente facoltativa. g) Programmi di credito, assicurazione e garanzia a favore degli acquirenti Questo programma riguarda i crediti relativi al finanziamento di progetti nelle repubbliche dell'Asia centrale e occidentale. Nessuno dei produttori in questione ha usufruito di tale programma nel periodo dell'inchiesta. IV. Premio sull'elettricità (17) In virtù di questo programma, le società produttrici di merci per l'esportazione possono usufruire di uno sconto speciale (25 %) sul costo dell'elettricità utilizzata per la produzione delle merci esportate. Il programma, che costituiva evidentemente un aiuto all'esportazione, è stato soppresso nel 1995 con il decreto 22510 del 31 dicembre 1995. Nessuno dei produttori in esame ha beneficiato di questo programma nel periodo dell'inchiesta. V. Premio sui trasporti (18) In virtù di questo programma, gli esportatori potevano ottenere premi in contanti dalla Banca centrale della Turchia per coprire il costi di trasporto delle esportazioni. Il programma è stato soppresso nel 1994 su ordine del Consiglio dei ministri turco. I premi in contanti rappresentano una sovvenzione in quanto implicano un contributo finanziario del governo che conferisce un beneficio. Essendo la sovvenzione limitata ai costi di trasporto delle esportazioni, essa costituisce un aiuto all'esportazione. I premi pagati nel quadro di questo programma, amministrato dalla Banca centrale, differivano a seconda della destinazione. Benché il programma sia stato soppresso nel 1994, gli esportatori hanno continuato a beneficiarne nel periodo dell'inchiesta (vale a dire il 1995). Ciò è dovuto al fatto che all'epoca dell'attuazione del programma non erano disponibili i fondi necessari per pagare gli esportatori. I benefici acquisiti negli anni precedenti alla soppressione del programma sono stati pertanto accordati nel periodo dell'inchiesta. Tutti i produttori in esame hanno ricevuto nel periodo dell'inchiesta i benefici rimasti in sospeso. 3. Sintesi dei regimi d'esportazione (19) Si è constatato che nel periodo dell'inchiesta gli esportatori hanno utilizzato due regimi d'esportazione: i crediti all'esportazione (programma di credito all'esportazione pre-spedizione, programma di credito in valuta straniera, programma di assicurazione dei crediti all'esportazione a breve termine) e il premio sui trasporti. 4. Regimi interni (20) La Commissione ha preso in esame i tre seguenti regimi interni, sui quali sono riportate qui di seguito maggiori informazioni: I. Decreto 94/6411 II. Premio di sostegno all'utilizzazione delle risorse III. Crediti su fondi I. Decreto 94/6411 (21) A decorrere dal 1° gennaio 1995, gli incentivi ai produttori turchi saranno forniti nel quadro del decreto 94/6411 del 26 dicembre 1994. Tale decreto costituisce il quadro generale che regola l'assegnazione di incentivi all'industria conformemente agli orientamenti che figurano nei piani di sviluppo e nei programmi adottati dal Consiglio dei ministri turco. Il decreto 94/6411 prevede incentivi per gli investimenti nei settori della produzione di merci e servizi, della ricerca e sviluppo, della protezione ambientale, del miglioramento di qualità e standard, nonché per quelli finalizzati al potenziamento delle attività artigianali regionali e al sostegno delle PMI. Il decreto 94/6411 è stato applicato con il comunicato n. 2 redatto dal sottosegretariato del Tesoro e pubblicato nella Gazzetta ufficiale del 4 aprile 1995. (22) Tutte le domande di assistenza nel quadro del decreto 94/6411 devono essere approvate dalla direzione generale degli incentivi e dell'attuazione del sottosegretariato del Tesoro, che rilascia un certificato d'investimento ai richiedenti la cui domanda è stata accolta. Il certificato d'investimento descrive il tipo di assistenza concessa alla società in questione, nonché gli eventuali massimali di detta assistenza. Le società possono ottenere i certificati d'investimento sulla base di un progetto. La durata della validità del certificato d'investimento varia a seconda del progetto. (23) I vari tipi di assistenza previsti dal decreto 94/6411 possono essere così suddivisi: a) Regimi di cui hanno beneficiato gli esportatori nel periodo dell'inchiesta i) Esenzione da dazi doganali e imposte In virtù di questo regime, le società possono importare attrezzature e macchinari senza pagare dazi doganali, per la realizzazione del progetto per il quale è stato concesso il certificato d'investimento. ii) Aiuto agli investimenti Questo regime concede un'esenzione dall'imposta sugli utili proporzionale all'importo dell'investimento per il quale è stato rilasciato il certificato d'investimento; lo sgravio fiscale può ammontare al 100 % dell'importo dell'investimento. Entrambi i programmi illustrati sopra rappresentano delle sovvenzioni poiché i dazi non riscossi dal governo equivalgono al conferimento di un beneficio. iii) Fondo di finanziamento In virtù di questo regime, le imprese ottengono un differimento del pagamento delle imposte che potrà essere utilizzato per il finanziamento degli investimenti. Hanno diritto ad un differimento del pagamento delle imposte le società che ricevono un certificato d'investimento. Il differimento del pagamento delle imposte equivale a un prestito senza interessi e costituisce una sovvenzione poiché l'assenza di interessi conferisce un beneficio. iv) Rimborso dell'IVA sull'acquisto di macchinari e attrezzature In virtù di questo regime, le imprese ottengono il rimborso dell'IVA pagata sull'acquisto di macchinari prodotti in Turchia. Tale rimborso rappresenta un contributo finanziario del governo che conferisce un beneficio. Esso è pertanto una sovvenzione. Il programma è subordinato all'utilizzazione di merci interne e la sovvenzione è pertanto specifica, conformemente all'articolo 3, paragrafo 4, lettera b), del regolamento di base. Uno dei produttori ha usufruito di questo regime nel periodo dell'inchiesta, ma in misura trascurabile. b) Regimi di cui gli esportatori non hanno beneficiato nel periodo dell'inchiesta i) Esenzione dalle imposte per i crediti agli investimenti a medio e lungo termine In virtù di questo regime, le società sono esonerate dal pagamento di tasse, dazi e imposte per le transazioni bancarie, notarili, catastali ecc. relative ai crediti. Il programma si applica alle società che si impegnano ad esportare i prodotti che beneficiano dell'investimento. Dato che è subordinato all'esportazione, tale regime può essere considerato un aiuto all'esportazione. Nessuno dei produttori ha beneficiato di questo regime nel periodo dell'inchiesta. I vantaggi derivanti dal regime sarebbero comunque stati trascurabili. ii) Differimento del pagamento dell'IVA In virtù di questo regime, il pagamento dell'IVA sull'importazione delle attrezzature elencate nei certificati d'incentivazione può essere differito fino alla data in cui tale imposta potrà essere effettivamente detratta. Qualora l'investimento non venga effettuato secondo quanto previsto dal certificato d'incentivazione, l'IVA sarà riscossa con gli interessi. c) Regimi non ancora attuati Il decreto 94/6411 contempla anche un'altra serie di regimi non ancora attuati: i) Esenzione dalle imposte sulla costruzione di edifici In virtù di questo regime, le società sono esonerate dal pagamento delle imposte sulla costruzione di edifici. ii) Sovvenzioni alle spese di delocalizzazione Questo regime prevede la fornitura di sostegno agli investimenti che vengono trasferiti dalle regioni sviluppate alle zone industriali o alle regioni di sviluppo prioritario. È possibile accordare una sovvenzione del 50 % delle spese di smontaggio, consegna e reinstallazione. iii) Sovvenzioni nel settore energetico I nuovi investimenti realizzati nelle regioni di sviluppo prioritario con un certificato d'incentivazione possono usufruire, nei primi cinque anni di attività, di un aiuto massimo del 25 % dei loro consumi di energia, in base ai criteri definiti dal comitato monetario, di credito e di coordinamento. iv) Sostegno per la concessione di terreni In virtù di questo regime, le imprese possono ottenere gratuitamente terreni ubicati in regioni di sviluppo prioritario o in zone industriali per realizzarvi investimenti. I terreni sono forniti dalla direzione generale del demanio pubblico. v) Contributo alla lettera di garanzia del credito estero Questo regime prevede la fornitura ai produttori di un aiuto pari al 50 % delle spese affrontate in relazione ai crediti esteri ottenuti attraverso le banche pubbliche. vi) Ottenimento di certificati di qualità e normalizzazione Nell'ambito di questo regime, le imprese ottengono il rimborso delle tasse pagate per la richiesta di certificati di qualità e standardizzazione, in conformità delle norme ISO e ITS (Istituto turco di standardizzazione). vii) Crediti Esistono diversi tipi di meccanismi di credito a basso tasso d'interesse per le PMI e per gli investimenti nelle regioni di sviluppo prioritario. II. Premio di sostegno all'utilizzazione delle risorse (24) In virtù di questo regime, le imprese hanno avuto diritto ad un premio in contanti esborsato dal sottosegretariato del Tesoro. Il premio era basato su una percentuale (dal 15 al 40 %) del valore dell'investimento effettuato. La percentuale applicata dipendeva dalla regione in cui veniva effettuato l'investimento. Il regime in questione è stato soppresso nel 1991 con il decreto 91/1468. Le imprese hanno però continuato a beneficiare del programma negli anni successivi, compreso il periodo dell'inchiesta. Infatti questi pagamenti non erano stati effettuati nel periodo in cui il regime era in vigore, dato che i fondi pubblici non erano disponibili. I premi in contanti costituiscono un aiuto in quanto implicano un contributo finanziario del governo che conferisce un beneficio. Alcuni dei produttori hanno beneficiato di questo programma del periodo dell'inchiesta. III. Crediti su fondi (25) In virtù di questo regime, le imprese hanno potuto beneficiare di prestiti rimborsabili a tassi d'interesse inferiori a quelli praticati normalmente sui prestiti commerciali comparabili. Ciò conferisce un vantaggio e si tratta quindi di una sovvenzione. Il regime era previsto dal decreto 92/2805 ed era gestito dalla direzione generale incaricata dell'attuazione del regime di incentivazione. Esso è stato soppresso ufficialmente il 15 luglio 1994, ma nel periodo dell'inchiesta le imprese hanno fruito dei benefici rimasti in sospeso. Alcuni dei produttori hanno beneficiato di questo programma nel periodo dell'inchiesta. 5. Sintesi dei regimi interni (26) Si è constatato che nel periodo dell'inchiesta gli esportatori hanno utilizzato sei regimi d'esportazione: l'esenzione da dazi doganali e imposte, l'aiuto agli investimenti, il fondo di finanziamento, il rimborso dell'IVA sull'acquisto di macchinari e attrezzature, il premio di sostegno e i crediti su fondi. 6. Volume delle sovvenzioni (27) Si è constatato che due degli esportatori che hanno collaborato, Korteks e Polyteks, non hanno esportato il prodotto in esame nell'UE nel periodo dell'inchiesta. Di conseguenza non sono state stabilite conclusioni individuali sul livello delle sovvenzioni per queste società. (28) Ai fini del calcolo delle sovvenzioni, gli importi delle sovvenzioni ricevute nel periodo dell'inchiesta sono stati ripartiti sul volume d'affari globale (transazioni interne ed esportazioni) dell'impresa nel caso delle sovvenzioni interne e unicamente sul volume d'affari relativo alle esportazioni nel caso delle sovvenzioni all'esportazione. (29) Gli importi delle sovvenzioni relative al periodo dell'inchiesta per i produttori oggetto dell'inchiesta sono riportati qui di seguito. La tabella 1 riporta la quantità complessiva dei benefici nel periodo dell'inchiesta, mentre la tabella 2 riporta i benefici, escludendo i regimi soppressi prima dell'apertura dell'inchiesta. Poiché quattro degli esportatori che hanno collaborato sono collegati (Nergis Tekstil, Nergis Holding, Sifas e Polylen), si è effettuata una media dei benefici ricevuti, che figura alla voce «Gruppo Nergis». >SPAZIO PER TABELLA> >SPAZIO PER TABELLA> 7. Specificità (30) Poiché si è riscontrato che la quantità dei benefici derivanti agli esportatori dai programmi ancora in vigore nel periodo dell'inchiesta era de minimis (cfr. considerando 34 qui di seguito), non è necessario determinare la specificità. 8. Conclusioni sulle misure compensative (31) Per quanto riguarda i regimi d'esportazione, due regimi sono considerati specifici e pertanto passibili di compensazione: il regime di credito all'esportazione, che è subordinato ai risultati registrati nelle esportazioni, e il regime di rimborso dell'IVA, che è subordinato all'utilizzazione di prodotti interni. Il regime dei premi sui trasporti, che era subordinato alle esportazioni, è stato soppresso nel 1994. (32) Per quanto riguarda i regimi interni, il premio di sostegno è stato soppresso nel 1991 e i crediti su fondi nel 1994. Per quanto riguarda i tre regimi utilizzati e ancora in vigore nel periodo dell'inchiesta (vale a dire il fondo di finanziamento, l'aiuto agli investimenti e l'esenzione doganale), non è necessario, alla luce dei livelli de minimis globali riscontrati, determinare le misure compensative. (33) Per quanto riguarda i regimi soppressi (premio sui trasporti, crediti su fondi e premio di sostegno), non si ritiene necessario adottare misure compensative poiché, da un lato, tutti i benefici rimasti in sospeso avevano livelli trascurabili e, dall'altro, tutti i benefici di trasporto rimasti in sospeso - sebbene più consistenti - erano legati a singole esportazioni relative ad un periodo precedente in cui il regime era in vigore e in quanto tali non sono più disponibili. (34) L'articolo 14, paragrafo 5, lettera a), del regolamento di base prevede che la quantità delle sovvenzioni compensative debba essere considerata de minimis se è inferiore al 2 % per quanto riguarda le importazioni dai paesi in via di sviluppo. Dato che la Turchia è considerata un paese in via di sviluppo e la quantità delle sovvenzioni fornite dai regimi ancora in vigore nel periodo dell'inchiesta era inferiore al 2 % (cfr. precedente tabella 2), la quantità delle sovvenzioni compensabili è pertanto considerata de minimis. E. PREGIUDIZIO E INTERESSE COMUNITARIO (35) Essendo giunti alla conclusione che il livello delle sovvenzioni è de minimis, non è necessario stabilire conclusioni relative al pregiudizio e all'interesse comunitario. F. CONCLUSIONE (36) L'articolo 14, paragrafo 3, del regolamento di base prevede l'immediata chiusura del procedimento allorché si determini che la quantità delle sovvenzioni compensabili è de minimis. Si propone pertanto di chiudere il procedimento e annullare immediatamente le misure in vigore, DECIDE: Articolo unico Il procedimento riguardante l'imposizione di un dazio compensativo relativo alle importazioni di fibre e di filati di poliesteri di cui ai codici NC 5402 42 00, 5402 33 10, 5402 33 90, 5503 20 00, 5402 43 10, 5402 43 90, 5402 52 10, 5402 52 90, 5402 62 10 e 5402 62 90 originari della Turchia è chiuso. Fatto a Bruxelles, il 12 giugno 1998. Per la Commissione Leon BRITTAN Vicepresidente (1) GU L 288 del 21. 10. 1997, pag. 1. (2) GU C 33 del 9. 2. 1989, pag. 7. (3) GU L 137 del 31. 5. 1991, pag. 8. (4) GU L 272 del 28. 9. 1991, pag. 92. (5) GU L 272 del 28. 9. 1991, pag. 3. (6) GU C 116 del 20. 4. 1996, pag. 7. (7) GU L 349 del 31. 12. 1994, pag. 22 [successivamente sostituito dal regolamento (CE) n. 2026/97]. (8) GU C 276 del 21. 9. 1996, pag. 5. (9) Cfr. nota n. 7.