98/368/CE: Decisione della Commissione del 18 maggio 1998 che adegua conformemente all'articolo 42, paragrafo 3, gli allegati II e III del regolamento (CEE) n. 259/93 del Consiglio, relativo alla sorveglianza e al controllo delle spedizioni di rifiuti all'interno della Comunità europea, nonché in entrata e in uscita dal suo territorio [notificata con il numero C(1998) 1357] (Testo rilevante ai fini del SEE)
Gazzetta ufficiale n. L 165 del 10/06/1998 pag. 0020 - 0029
DECISIONE DELLA COMMISSIONE del 18 maggio 1998 che adegua conformemente all'articolo 42, paragrafo 3, gli allegati II e III del regolamento (CEE) n. 259/93 del Consiglio, relativo alla sorveglianza e al controllo delle spedizioni di rifiuti all'interno della Comunità europea, nonché in entrata e in uscita dal suo territorio [notificata con il numero C(1998) 1357] (Testo rilevante ai fini del SEE) (98/368/CE) LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE, visto il trattato che istituisce la Comunità europea, visto il regolamento (CEE) n. 259/93 del Consiglio, del 1° febbraio 1993, relativo alla sorveglianza e al controllo delle spedizioni di rifiuti all'interno della Comunità europea, nonché in entrata e in uscita dal suo territorio (1), modificato dalla decisione 94/721/CE (2) e 96/660/CE (3) della Commissione, in particolare l'articolo 42, paragrafo 3, vista la direttiva 75/442/CEE del Consiglio, del 15 luglio 1975, relativa ai rifiuti (4), modificata da ultimo dalla decisione 96/350/CE della Commissione (5), in particolare l'articolo 18, considerando che ai sensi dell'articolo 42, paragrafo 3, del regolamento (CEE) n. 259/93, gli allegati II, III e IV devono essere adeguati per recepire solo le modifiche decise nell'ambito del meccanismo di revisione OCSE; considerando che il consiglio dell'OCSE (6), nell'ambito del meccanismo di revisione, ha deciso di modificare la lista verde e la lista ambra dei rifiuti; considerando che è necessario adeguare l'allegato II del regolamento per recepire tali modifiche; considerando che la Commissione, per adeguare gli allegati II, III e IV del regolamento, è assistita dal comitato istituito a norma dell'articolo 18 della direttiva 75/442/CEE; considerando che le misure previste dalla presente decisione sono conformi al parere del comitato di cui sopra, HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE: Articolo 1 Gli allegati II e III del regolamento (CEE) n. 259/93 sono sostituiti dall'allegato della presente decisione. Articolo 2 Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione. Fatto a Bruxelles, il 18 maggio 1998. Per la Commissione Ritt BJERREGAARD Membro della Commissione (1) GU L 30 del 6. 2. 1993, pag. 1. (2) GU L 288 del 9. 11. 1994, pag. 36. (3) GU L 304 del 27. 11. 1996, pag. 15. (4) GU L 194 del 25. 7. 1975, pag. 47. (5) GU L 135 del 6. 6. 1996, pag. 32. (6) Consiglio dell'OCSE del 10 dicembre 1996 [doc. di rif. C(96)231 def.]. ALLEGATO «ALLEGATO II LISTA VERDE DI RIFIUTI (*) Indipendentemente dal fatto che figurino o meno in questa lista, i rifiuti non possono essere spediti come rifiuti della lista verde se risultano contaminati da altri materiali in modo tale che a) i rischi associati ai rifiuti aumentino tanto da giustificarne l'inserimento nella lista ambra o rossa, o che b) non sia possibile ricuperare i rifiuti in modo sicuro per l'ambiente. >SPAZIO PER TABELLA> (*) Laddove possibile, il codice del sistema armonizzato di designazione e codificazione delle merci istituito dalla convenzione di Bruxelles del 14 giugno 1983 sotto gli auspici del consiglio di cooperazione doganale (sistema doganale armonizzato) viene inserito accanto alla voce relativa all'articolo. Il codice in questione può riferirsi sia ai rifiuti che ai prodotti. Il presente regolamento non comprende articoli diversi dai rifiuti e pertanto in questo caso il codice - utilizzato dai funzionari della dogana o da altri per agevolare le procedure - viene fornito solo per individuare più facilmente i rifiuti inseriti nella lista e disciplinati dal presente regolamento. Tuttavia, per individuare i rifiuti che rientrano in una voce generale, vanno utilizzate come riferimento le corrispondenti note esplicative, ufficiali del consiglio di cooperazione doganale. La parola "ex" indica un articolo specifico che fa parte di una voce del sistema doganale armonizzato. Il codice in grassetto della prima colonna rappresenta il codice OCSE, costituito da due lettere [una per la lista - G (green = verde), A (amber = ambra) e R (red = rossa) - e una per la categoria del rifiuto - A, B, C, . . . ], seguite da un numero. ALLEGATO III LISTA AMBRA DI RIFIUTI (*) Indipendentemente dal fatto che figurino o meno in questa lista, i rifiuti non possono essere spediti come rifiuti della lista ambra se risultano contaminati da altri materiali in modo tale che a) i rischi associati ai rifiuti aumentino tanto da giustificarne l'inserimento nella lista rossa, o che b) non sia possibile ricuperare i rifiuti in modo sicuro per l'ambiente. >SPAZIO PER TABELLA> (*) Laddove possibile, il codice del sistema armonizzato di designazione e codificazione delle merci istituito dalla convenzione di Bruxelles del 14 giugno 1983 sotto gli auspici del consiglio di cooperazione doganale (sistema doganale armonizzato) viene inserito accanto alla voce relativa all'articolo. Il codice in questione può riferirsi sia ai rifiuti che ai prodotti. Il presente regolamento non comprende articoli diversi dai rifiuti e pertanto in questo caso il codice - utilizzato dai funzionari della dogana o da altri per agevolare le procedure - viene fornito solo per individuare più facilmente i rifiuti inseriti nella lista e disciplinati dal presente regolamento. Tuttavia, per individuare i rifiuti che rientrano in una voce generale, vanno utilizzate come riferimento le corrispondenti note esplicative ufficiali del consiglio di cooperazione doganale. La parola "ex" indica un articolo specifico che fa parte di una voce del sistema doganale armonizzato. Il codice in grassetto della prima colonna rappresenta il codice OCSE, costituito da due lettere [una per la lista - g (green = verde), a (amber = ambra) e r (red = rossa) - e una per la categoria del rifiuto - a, b, c . . . ], seguite da un numero.