31998D0317

98/317/CE: Decisione del Consiglio del 3 maggio 1998 a norma dell'articolo 109 J, paragrafo 4 del trattato

Gazzetta ufficiale n. L 139 del 11/05/1998 pag. 0030 - 0035


DECISIONE DEL CONSIGLIO del 3 maggio 1998 a norma dell'articolo 109 J, paragrafo 4 del trattato (98/317/CE)

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA, riunito nella composizione dei capi di Stato o di governo,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l'articolo 109 J, paragrafo 4,

vista la relazione della Commissione,

vista la relazione dell'Istituto monetario europeo,

viste le raccomandazioni del Consiglio del 1° maggio 1998,

visto il parere del Parlamento europeo (1),

(1) considerando che, a norma dell'articolo 109 J, paragrafo 4 del trattato, la terza fase dell'Unione economica e monetaria (UEM) inizierà il 1° gennaio 1999;

(2) considerando che, a norma dell'articolo 109 J, paragrafo 2 del trattato, in base alle relazioni presentate dalla Commissione e dall'Istituto monetario europeo sui progressi compiuti nell'adempimento, da parte degli Stati membri, degli obblighi relativi alla realizzazione dell'UEM, in data 1° maggio 1998 il Consiglio ha valutato se i singoli Stati membri soddisfino le condizioni necessarie per l'adozione di una moneta unica e ha trasmesso le seguenti conclusioni, sotto forma di raccomandazioni, al Consiglio riunito nella composizione dei Capi di Stato o di governo:

Belgio

In Belgio la legislazione nazionale, incluso lo statuto della banca centrale nazionale, è compatibile con gli articoli 107 e 108 del trattato e con lo statuto del Sistema europeo di banche centrali (SEBC).

Per quanto riguarda il rispetto dei criteri di convergenza indicati nell'articolo 109 J, paragrafo 1, primo, secondo, terzo e quarto trattino del trattato:

- il tasso medio di inflazione in Belgio nei dodici mesi fino al gennaio 1998 è stato dell'1,4 %, vale a dire inferiore al valore di riferimento;

- il Belgio non è oggetto di una decisione del Consiglio circa l'esistenza di un disavanzo pubblico eccessivo;

- il Belgio ha fatto parte del meccanismo di cambio negli ultimi due anni; in detto periodo il franco belga (BEF) non ha conosciuto gravi tensioni e il Belgio non ha svalutato di propria iniziativa il suo tasso centrale bilaterale nei confronti della moneta di qualsiasi altro Stato membro;

- nei dodici mesi fino al gennaio 1998 il tasso medio di interesse a lungo termine in Belgio è stato del 5,7 %, vale a dire inferiore al valore di riferimento.

Il Belgio ha realizzato un alto grado di sostenibile convergenza riguardo a tutti e quattro i criteri.

Di conseguenza, il Belgio soddisfa le condizioni necessarie per l'adozione della moneta unica.

Germania

In Germania la legislazione nazionale, incluso lo statuto della banca centrale nazionale, è compatibile con gli articoli 107 e 108 del trattato e con lo statuto del SEBC.

Per quanto riguarda il rispetto dei criteri di convergenza indicati nell'articolo 109 J, paragrafo 1, primo, secondo, terzo e quarto trattino del trattato:

- il tasso medio di inflazione in Germania nei dodici mesi fino al gennaio 1998 è stato dell'1,4 %, vale a dire inferiore al valore di riferimento;

- la Germania non è oggetto di una decisione del Consiglio circa l'esistenza di un disavanzo pubblico eccessivo;

- la Germania ha fatto parte del meccanismo di cambio negli ultimi due anni; in detto periodo il marco tedesco (DEM) non ha conosciuto gravi tensioni e la Germania non ha svalutato di propria iniziativa il suo tasso centrale bilaterale nei confronti della moneta di qualsiasi altro Stato membro;

- nei dodici mesi fino al gennaio 1998 il tasso medio di interesse a lungo termine in Germania è stato del 5,6 %, vale a dire inferiore al valore di riferimento.

La Germania ha realizzato un alto grado di sostenibile convergenza riguardo a tutti e quattro i criteri.

Di conseguenza, la Germania soddisfa le condizioni necessarie per l'adozione della moneta unica.

Grecia

In Grecia la legislazione nazionale, incluso lo statuto della banca centrale nazionale, è compatibile con gli articoli 107 e 108 del trattato e con lo statuto del SEBC.

Per quanto riguarda il rispetto dei criteri di convergenza indicati nell'articolo 109 J, paragrafo 1, primo, secondo, terzo e quarto trattino del trattato:

- il tasso medio di inflazione in Grecia nei dodici mesi fino al gennaio 1998 è stato del 5,2 %, vale a dire superiore al valore di riferimento;

- il 26 settembre 1994 il Consiglio ha deciso che in Grecia esiste un disavanzo pubblico eccessivo e tale decisione non è stata abrogata;

- la moneta della Grecia non ha fatto parte del meccanismo di cambio nei due anni aventi termine nel febbraio 1998; durante questo periodo la dracma greca (GRD) è stata relativamente stabile nei confronti delle monete facenti parte del meccanismo di cambio, ma è stata sottoposta, in alcune occasioni, a tensioni alle quali si è fatto fronte con aumenti temporanei dei tassi di interesse interni e con interventi sui cambi. La dracma greca ha aderito al meccanismo di cambio nel marzo 1998;

- nei dodici mesi fino al gennaio 1998 il tasso medio di interesse a lungo termine in Grecia è stato del 9,8 %, vale a dire superiore al valore di riferimento.

La Grecia non soddisfa i criteri di convergenza di cui all'articolo 109 J, paragrafo 1, primo, secondo, terzo e quarto trattino.

Di conseguenza, la Grecia non soddisfa le condizioni necessarie per l'adozione della moneta unica.

Spagna

In Spagna la legislazione nazionale, incluso lo statuto della banca centrale nazionale, è compatibile con gli articoli 107 e 108 del trattato e con lo statuto del SEBC.

Per quanto riguarda il rispetto dei criteri di convergenza indicati nell'articolo 109 J, paragrafo 1, primo, secondo, terzo e quarto trattino del trattato:

- il tasso medio di inflazione in Spagna nei dodici mesi fino al gennaio 1998 è stato dell'1,8 %, vale a dire inferiore al valore di riferimento;

- la Spagna non è oggetto di una decisione del Consiglio circa l'esistenza di un disavanzo pubblico eccessivo;

- la Spagna ha fatto parte del meccanismo di cambio negli ultimi due anni; in detto periodo la peseta spagnola (ESP) non ha conosciuto gravi tensioni e la Spagna non ha svalutato di propria iniziativa il suo tasso centrale bilaterale nei confronti della moneta di qualsiasi altro Stato membro;

- nei dodici mesi fino al gennaio 1998 il tasso medio di interesse a lungo termine in Spagna è stato del 6,3 %, vale a dire inferiore al valore di riferimento.

La Spagna ha realizzato un alto grado di sostenibile convergenza riguardo a tutti e quattro i criteri.

Di conseguenza, la Spagna soddisfa le condizioni necessarie per l'adozione della moneta unica.

Francia

La Francia ha adottato tutte le misure necessarie per far sì che la propria legislazione nazionale, incluso lo statuto della banca centrale nazionale, sia compatibile con gli articoli 107 e 108 del trattato e con lo statuto del SEBC.

Per quanto riguarda il rispetto dei criteri di convergenza indicati nell'articolo 109 J, paragrafo 1, primo, secondo, terzo e quarto trattino del trattato:

- il tasso medio di inflazione in Francia nei dodici mesi fino al gennaio 1998 è stato dell'1,2 %, vale a dire inferiore al valore di riferimento;

- la Francia non è oggetto di una decisione del Consiglio circa l'esistenza di un disavanzo pubblico eccessivo;

- la Francia ha fatto parte del meccanismo di cambio negli ultimi due anni; in detto periodo il franco francese (FRF) non ha conosciuto gravi tensioni e la Francia non ha svalutato di propria iniziativa il suo tasso centrale bilaterale nei confronti della moneta di qualsiasi altro Stato membro;

- nei dodici mesi fino al gennaio 1998 il tasso medio di interesse a lungo termine in Francia è stato del 5,5 %, vale a dire inferiore al valore di riferimento.

La Francia ha realizzato un alto grado di sostenibile convergenza riguardo a tutti e quattro i criteri.

Di conseguenza, la Francia soddisfa le condizioni necessarie per l'adozione della moneta unica.

Irlanda

In Irlanda la legislazione nazionale, incluso lo statuto della banca centrale nazionale, è compatibile con gli articoli 107 e 108 del trattato e con lo statuto del SEBC;

Per quanto riguarda il rispetto dei criteri di convergenza indicati nell'articolo 109 J, paragrafo 1, primo, secondo, terzo e quarto trattino del trattato:

- il tasso medio di inflazione in Irlanda nei dodici mesi fino al gennaio 1998 è stato dell'1,2 %, vale a dire inferiore al valore di riferimento;

- nella seconda fase dell'UEM l'Irlanda non è stata oggetto di una decisione del Consiglio circa l'esistenza di un disavanzo pubblico eccessivo;

- l'Irlanda ha fatto parte del meccanismo di cambio negli ultimi due anni; in detto periodo la sterlina irlandese (IEP) non ha conosciuto gravi tensioni e il suo tasso centrale bilaterale non è stato svalutato nei confronti della moneta di qualsiasi altro Stato membro; il 16 marzo 1998, su richiesta delle autorità irlandesi, i tassi centrali bilaterali della IEP nei confronti di tutte le altre monete aderenti agli accordi di cambio sono stati rivalutati del 3 %;

- nei dodici mesi fino al gennaio 1998 il tasso medio di interesse a lungo termine in Irlanda è stato del 6,2 %, vale a dire inferiore al valore di riferimento.

L'Irlanda ha realizzato un alto grado di sostenibile convergenza riguardo a tutti e quattro i criteri.

Di conseguenza, l'Irlanda soddisfa le condizioni necessarie per l'adozione della moneta unica.

Italia

In Italia la legislazione nazionale, incluso lo statuto della banca centrale nazionale, è compatibile con gli articoli 107 e 108 del trattato e con lo statuto del SEBC.

Per quanto riguarda il rispetto dei criteri di convergenza indicati nell'articolo 109 J, paragrafo 1, primo, secondo, terzo e quarto trattino del trattato:

- il tasso medio di inflazione in Italia nei dodici mesi fino al gennaio 1998 è stato dell'1,8 %, vale a dire inferiore al valore di riferimento;

- l'Italia non è oggetto di una decisione del Consiglio circa l'esistenza di un disavanzo pubblico eccessivo;

- l'Italia è rientrata nel meccanismo di cambio nel novembre 1996; nel periodo che va dal marzo al novembre 1996 la lira italiana (ITL) si è apprezzata rispetto alle monete facenti parte del meccanismo di cambio; da quando è rientrata nel meccanismo di cambio la lira non ha conosciuto gravi tensioni e l'Italia non ha svalutato di propria iniziativa il suo tasso centrale bilaterale nei confronti della moneta di qualsiasi altro Stato membro;

- nei dodici mesi fino al gennaio 1998 il tasso medio di interesse a lungo termine in Italia è stato del 6,7 %, vale a dire inferiore al valore di riferimento.

L'Italia soddisfa i criteri di convergenza di cui all'articolo 109 J, paragrafo 1, primo, secondo e quarto trattino; per quanto riguarda invece il criterio di cui al terzo trattino, la ITL, pur essendo rientrata nel meccanismo di cambio solo nel novembre 1996, ha dato prova di sufficiente stabilità negli ultimi due anni. Per questi motivi, l'Italia ha realizzato un alto grado di sostenibile convergenza.

Di conseguenza, l'Italia soddisfa le condizioni necessarie per l'adozione della moneta unica.

Lussemburgo

Il Lussemburgo ha adottato tutte le misure necessarie per far sì che la propria legislazione nazionale, incluso lo statuto della banca centrale nazionale, sia compatibile con gli articoli 107 e 108 del trattato e con lo statuto del SEBC.

Per quanto riguarda il rispetto dei criteri di convergenza indicati nell'articolo 109 J, paragrafo 1, primo, secondo, terzo e quarto trattino del trattato:

- il tasso medio di inflazione in Lussemburgo nei dodici mesi fino al gennaio 1998 è stato dell'1,4 %, vale a dire inferiore al valore di riferimento;

- nella seconda fase dell'UEM il Lussemburgo non è stato oggetto di una decisione del Consiglio circa l'esistenza di un disavanzo pubblico eccessivo;

- il Lussemburgo ha fatto parte del meccanismo di cambio negli ultimi due anni; in detto periodo il franco lussemburghese (LUF) non ha conosciuto gravi tensioni e il Lussemburgo non ha svalutato di propria iniziativa il suo tasso centrale bilaterale nei confronti della moneta di qualsiasi altro Stato membro;

- nei dodici mesi fino al gennaio 1998 il tasso medio di interesse a lungo termine in Lussemburgo è stato del 5,6 %, vale a dire inferiore al valore di riferimento.

Il Lussemburgo ha realizzato un alto grado di sostenibile convergenza riguardo a tutti e quattro i criteri.

Di conseguenza, il Lussemburgo soddisfa le condizioni necessarie per l'adozione della moneta unica.

Paesi Bassi

Nei Paesi Bassi la legislazione nazionale, incluso lo statuto della banca centrale nazionale, è compatibile con gli articoli 107 e 108 del trattato e con lo statuto del SEBC.

Per quanto riguarda il rispetto dei criteri di convergenza indicati nell'articolo 109 J, paragrafo 1, primo, secondo, terzo e quarto trattino del trattato:

- il tasso medio di inflazione nei Paesi Bassi nei dodici mesi fino al gennaio 1998 è stato dell'1,8 %, vale a dire inferiore al valore di riferimento;

- i Paesi Bassi non sono oggetto di una decisione del Consiglio circa l'esistenza di un disavanzo pubblico eccessivo;

- i Paesi Bassi hanno fatto parte del meccanismo di cambio negli ultimi due anni; in detto periodo il fiorino olandese (NLG) non ha conosciuto gravi tensioni ed i Paesi Bassi non hanno svalutato di propria iniziativa il loro tasso centrale bilaterale nei confronti della moneta di qualsiasi altro Stato membro;

- nei dodici mesi fino al gennaio 1998 il tasso medio di interesse a lungo termine nei Paesi Bassi è stato del 5,5 %, vale a dire inferiore al valore di riferimento.

I Paesi Bassi hanno realizzato un alto grado di sostenibile convergenza riguardo a tutti e quattro i criteri.

Di conseguenza, i Paesi Bassi soddisfano le condizioni necessarie per l'adozione della moneta unica.

Austria

In Austria la legislazione nazionale, incluso lo statuto della banca centrale nazionale, è compatibile con gli articoli 107 e 108 del trattato e con lo statuto del SEBC.

Per quanto riguarda il rispetto dei criteri di convergenza indicati nell'articolo 109 J, paragrafo 1, primo, secondo, terzo e quarto trattino del trattato:

- il tasso medio di inflazione in Austria nei dodici mesi fino al gennaio 1998 è stato dell'1,1 %, vale a dire inferiore al valore di riferimento;

- l'Austria non è oggetto di una decisione del Consiglio circa l'esistenza di un disavanzo pubblico eccessivo;

- l'Austria ha fatto parte del meccanismo di cambio negli ultimi due anni; in detto periodo lo scellino austriaco (ATS) non ha conosciuto gravi tensioni e l'Austria non ha svalutato di propria iniziativa il suo tasso centrale bilaterale nei confronti della moneta di qualsiasi altro Stato membro;

- nei dodici mesi fino al gennaio 1998 il tasso medio di interesse a lungo termine in Austria è stato del 5,6 %, vale a dire inferiore al valore di riferimento.

L'Austria ha realizzato un alto grado di sostenibile convergenza riguardo a tutti e quattro i criteri.

Di conseguenza, l'Austria soddisfa le condizioni necessarie per l'adozione della moneta unica.

Portogallo

In Portogallo la legislazione nazionale, incluso lo statuto della banca centrale nazionale, è compatibile con gli articoli 107 e 108 del trattato e con lo statuto del SEBC.

Per quanto riguarda il rispetto dei criteri di convergenza indicati nell'articolo 109 J, paragrafo 1, primo, secondo, terzo e quarto trattino del trattato:

- il tasso medio di inflazione in Portogallo nei dodici mesi fino al gennaio 1998 è stato dell'1,8 %, vale a dire inferiore al valore di riferimento;

- il Portogallo non è oggetto di una decisione del Consiglio circa l'esistenza di un disavanzo pubblico eccessivo;

- il Portogallo ha fatto parte del meccanismo di cambio negli ultimi due anni; in detto periodo l'escudo portoghese (PTE) non ha conosciuto gravi tensioni e il Portogallo non ha svalutato di propria iniziativa il suo tasso centrale bilaterale nei confronti della moneta di qualsiasi altro Stato membro;

- nei dodici mesi fino al gennaio 1998 il tasso medio di interesse a lungo termine in Portogallo è stato del 6,2 %, vale a dire inferiore al valore di riferimento.

Il Portogallo ha realizzato un alto grado di sostenibile convergenza riguardo a tutti e quattro i criteri.

Di conseguenza, il Portogallo soddisfa le condizioni necessarie per l'adozione della moneta unica.

Finlandia

In Finlandia la legislazione nazionale, incluso lo statuto della banca centrale nazionale, è compatibile con gli articoli 107 e 108 del trattato e con lo statuto del SEBC.

Per quanto riguarda il rispetto dei criteri di convergenza indicati nell'articolo 109 J, paragrafo 1, primo, secondo, terzo e quarto trattino del trattato:

- il tasso medio di inflazione in Finlandia nei dodici mesi fino al gennaio 1998 è stato dell'1,3 %, vale a dire inferiore al valore di riferimento;

- la Finlandia non è oggetto di una decisione del Consiglio circa l'esistenza di un disavanzo pubblico eccessivo;

- la Finlandia ha fatto parte del meccanismo di cambio dall'ottobre 1996; nel periodo che va dal marzo all'ottobre 1996 il marco finlandese (FIM) si è apprezzato rispetto alle monete facenti parte del meccanismo di cambio; da quando ha aderito al meccanismo di cambio il marco finlandese non ha conosciuto gravi tensioni e la Finlandia non ha svalutato di propria iniziativa il suo tasso centrale bilaterale nei confronti della moneta di nessun altro Stato membro;

- nei dodici mesi fino al gennaio 1998 il tasso medio di interesse a lungo termine in Finlandia è stato del 5,9 %, vale a dire inferiore al valore di riferimento.

La Finlandia soddisfa i criteri di convergenza di cui all'articolo 109 J, paragrafo 1, primo, secondo e quarto trattino; per quanto riguarda invece il criterio di cui al terzo trattino, il FIM, pur essendo entrato a far parte del meccanismo di cambio solo nell'ottobre 1996, ha dato prova di sufficiente stabilità negli ultimi due anni. Per questi motivi, la Finlandia ha realizzato un alto grado di sostenibile convergenza.

Di conseguenza, la Finlandia soddisfa le condizioni necessarie per l'adozione della moneta unica.

Svezia

In Svezia la legislazione nazionale, incluso lo statuto della banca centrale nazionale, non è compatibile con gli articoli 107 e 108 del trattato e con lo statuto del SEBC.

Per quanto riguarda il rispetto dei criteri di convergenza indicati nell'articolo 109 J, paragrafo 1, primo, secondo, terzo e quarto trattino del trattato:

- il tasso medio di inflazione in Svezia nei dodici mesi fino al gennaio 1998 è stato dell'1,9 %, vale a dire inferiore al valore di riferimento;

- la Svezia non è oggetto di una decisione del Consiglio circa l'esistenza di un disavanzo pubblico eccessivo;

- la moneta della Svezia non ha mai fatto parte del meccanismo di cambio; nei due anni in esame la corona svedese (SEK) ha oscillato nei confronti delle monete che fanno parte del meccanismo di cambio, riflettendo, tra l'altro, l'assenza di un obiettivo di tasso di cambio;

- nei dodici mesi fino al gennaio 1998 il tasso medio di interesse a lungo termine in Svezia è stato del 6,5 %, vale a dire inferiore al valore di riferimento.

La Svezia soddisfa i criteri di convergenza di cui all'articolo 109 J, paragrafo 1, primo, secondo e quarto trattino, ma non soddisfa il criterio di cui all'articolo 109 J, paragrafo 1, terzo trattino.

Di conseguenza, la Svezia non soddisfa le condizioni necessarie per l'adozione della moneta unica.

(3) considerando che il Consiglio, riunito nella composizione dei capi di Stato o di governo, dopo aver effettuato una valutazione complessiva dei singoli Stati membri, tenuto conto delle relazioni suindicate della Commissione e dell'Istituto monetario europeo, del parere del Parlamento europeo e delle raccomandazioni formulate dal Consiglio il 1° maggio 1998, conclude che il Belgio, la Germania, la Spagna, la Francia, l'Irlanda, l'Italia, il Lussemburgo, i Paesi Bassi, l'Austria, il Portogallo e la Finlandia soddisfano le condizioni necessarie per l'adozione della moneta unica;

(4) considerando che la Grecia e la Svezia attualmente non soddisfano le condizioni necessarie per l'adozione della moneta unica; che, pertanto, alla Grecia e alla Svezia si applica la deroga di cui all'articolo 109 K del trattato;

(5) considerando che, a norma del paragrafo 1 del protocollo n. 11 del trattato, il Regno Unito ha notificato al Consiglio che non intende passare alla terza fase dell'UEM il 1° gennaio 1999; che, in virtù di tale notifica, i paragrafi da 4 a 9 del protocollo n. 11 stabiliscono le disposizioni applicabili al Regno Unito fino alla data dell'eventuale passaggio del Regno Unito alla terza fase;

(6) considerando che, a norma del paragrafo 1 del protocollo n. 12 del trattato e della decisione adottata a Edimburgo dai capi di Stato o di governo nel dicembre 1992, la Danimarca ha notificato al Consiglio che non intende partecipare alla terza fase dell'UEM; che, in virtù di tale notifica, tutti gli articoli e tutte le disposizioni del trattato e dello statuto del SEBC, che fanno riferimento ad una deroga, sono applicabili alla Danimarca;

(7) considerando che, in virtù delle notifiche suindicate, il Consiglio non ha dovuto effettuare la valutazione di cui all'articolo 109 J, paragrafo 2 per quanto riguarda il Regno Unito e la Danimarca,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

Il Belgio, la Germania, la Spagna, la Francia, l'Irlanda, l'Italia, il Lussemburgo, i Paesi Bassi, l'Austria, il Portogallo e la Finlandia soddisfano le condizioni necessarie per l'adozione della moneta unica il 1° gennaio 1999.

Articolo 2

Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione.

Articolo 3

La presente decisione è pubblicata nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.

Fatto a Bruxelles, addì 3 maggio 1998.

Per il Consiglio

Il presidente

T. BLAIR

(1) Parere espresso il 2 maggio 1998 (non ancora pubblicato nella Gazzetta ufficiale).