31998D0314

98/314/CE: Decisione del Consiglio del 1o maggio 1998 che abroga la decisione relativa all'esistenza di un disavanzo eccessivo in Svezia

Gazzetta ufficiale n. L 139 del 11/05/1998 pag. 0019 - 0019


DECISIONE DEL CONSIGLIO del 1° maggio 1998 che abroga la decisione relativa all'esistenza di un disavanzo eccessivo in Svezia (98/314/CE)

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l'articolo 104 C, paragrafo 12,

vista la raccomandazione della Commissione,

considerando che la seconda fase per la realizzazione dell'Unione economica e monetaria è iniziata il 1° gennaio 1994; che l'articolo 109 E, paragrafo 4, del trattato stabilisce che nella seconda fase gli Stati membri cercano di evitare disavanzi pubblici eccessivi;

considerando che esiste una procedura per i disavanzi eccessivi, la quale prevede una decisione relativa all'esistenza di tale disavanzo e, dopo che il disavanzo in questione sia stato corretto, l'abrogazione della decisione stessa; che nella seconda fase la procedura per i disavanzi eccessivi è determinata dall'articolo 104 C del trattato, esclusi i paragrafi 1, 9 e 11; che le modalità della procedura in questione sono ulteriormente precisate nel protocollo sulla procedura per i disavanzi eccessivi allegato al trattato; che il regolamento (CE) n. 3605/93 (1) stabilisce le definizioni e le modalità d'applicazione relative al protocollo suddetto;

considerando che, a seguito di una raccomandazione della Commissione conforme all'articolo 104 C, paragrafo 6 del trattato, il 10 luglio 1995 il Consiglio ha deciso che in Svezia esisteva un disavanzo eccessivo; che, a norma dell'articolo 104 C, paragrafo 7, il Consiglio ha formulato raccomandazioni alla Svezia al fine di far cessare la situazione di disavanzo eccessivo (2);

considerando che una decisione del Consiglio relativa all'esistenza di un disavanzo eccessivo dev'essere abrogata, ai sensi delle disposizioni dell'articolo 104 C, paragrafo 12, del trattato, nella misura in cui il Consiglio ritiene che il disavanzo eccessivo sia stato corretto;

considerando che il Consiglio abroga tale decisione su raccomandazione della Commissione; che, sulla base dei dati forniti dalla Commissione e notificati dalla Svezia entro il 1° marzo 1998, ai sensi del regolamento (CE) n. 3605/93, sono giustificate le seguenti conclusioni:

A partire dal 1993 il disavanzo pubblico in Svezia è stato notevolmente ridotto e nel 1997 ha raggiunto lo 0,8 % del PIL, scendendo cioè decisamente al di sotto del valore di riferimento fissato dal trattato. Per il 1998 è previsto un avanzo dello 0,5 % del PIL. Sulla base dell'aggiornamento dell'aprile 1998 del programma di convergenza della Svezia, si prevede che nel 2001 i conti pubblici registreranno un avanzo pari al 3,5 % del PIL.

Il rapporto debito/PIL ha raggiunto una punta massima del 79,0 % nel 1994 per poi ridursi ogni anno fino a raggiungere il 76,6 % nel 1997; l'aggiornamento dell'aprile 1998 del programma di convergenza della Svezia prevede per il 1998 un'ulteriore riduzione, del rapporto debito/PIL, che dovrebbe proseguire anche negli anni successivi e raggiungere il 62,9 % nel 2001.

Il disavanzo di bilancio nel 1997 risultava decisamente inferiore al valore di riferimento e per il 1998 è previsto un avanzo di bilancio che tenderà ad aumentare nel medio periodo; il rapporto debito/PIL è diminuito nel corso degli ultimi tre anni e si prevede che continui a scendere ancora nei prossimi anni,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

Da una valutazione complessiva risulta che la situazione di disavanzo eccessivo in Svezia è stata corretta.

Articolo 2

La decisione del Consiglio del 10 luglio 1995, relativa all'esistenza di un disavanzo eccessivo in Svezia, è abrogata.

Articolo 3

Il Regno di Svezia è destinatario della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, addì 1° maggio 1998.

Per il Consiglio

Il presidente

G. BROWN

(1) GU L 332 del 31. 12. 1993, pag. 7.

(2) Raccomandazioni del Consiglio del 24 luglio 1995, del 16 settembre 1996 e del 15 settembre 1997.