31998D0299

98/299/CE: Decisione della Commissione del 24 aprile 1998 che respinge la richiesta presentata dalla Renak International GmbH (Germania) di esenzione, a norma del regolamento (CE) n. 88/97 della Commissione, dal dazio antidumping esteso ad alcune parti di biciclette originarie della Repubblica popolare cinese

Gazzetta ufficiale n. L 133 del 07/05/1998 pag. 0023 - 0024


DECISIONE DELLA COMMISSIONE del 24 aprile 1998 che respinge la richiesta presentata dalla Renak International GmbH (Germania) di esenzione, a norma del regolamento (CE) n. 88/97 della Commissione, dal dazio antidumping esteso ad alcune parti di biciclette originarie della Repubblica popolare cinese (98/299/CE)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 384/96 del Consiglio, del 22 dicembre 1995, relativo alla difesa contro le importazioni oggetto di dumping da parte di paesi non membri della Comunità europea (1), modificato dal regolamento (CE) n. 2331/96 (2),

visto il regolamento (CE) n. 71/97 del Consiglio, del 10 gennaio 1997, che estende l'applicazione del dazio antidumping definitivo imposto dal regolamento (CEE) n. 2474/93 sulle importazioni nella Comunità di biciclette originarie della Repubblica popolare cinese alle importazioni di alcune parti di biciclette originarie della Repubblica popolare cinese e che decide la riscossione del dazio su tali importazioni registrate a norma del regolamento (CE) n. 703/96 (3),

visto il regolamento (CE) n. 88/97 della Commissione, del 20 gennaio 1997, relativo all'autorizzazione all'esenzione delle importazioni di alcune parti di biciclette originarie della Repubblica popolare cinese, dall'estensione, operata dal regolamento (CE) n. 71/97 del Consiglio, del dazio antidumping imposto dal regolamento (CEE) n. 2474/93 del Consiglio (4), in particolare l'articolo 7, paragrafo 3,

sentito il comitato consultivo,

considerando quanto segue:

A. PROCEDIMENTO

(1) Con il regolamento (CE) n. 71/97, il Consiglio ha esteso il dazio antidumping definitivo imposto dal regolamento (CEE) n. 2474/93 sulle importazioni di biciclette originarie della Repubblica popolare cinese alle importazioni di alcune parti di biciclette originarie di questo paese (in appresso «il dazio antidumping esteso»).

(2) Il 4 aprile 1997, la Renak International GmbH ha chiesto l'esenzione dal dazio antidumping esteso ai sensi dell'articolo 3 del regolamento (CE) n. 88/97, ottenendo la sospensione del pagamento dal dazio a decorrere da tale data.

(3) Per verificare se le operazioni della Renak International GmbH rientrassero nel campo d'applicazione dell'articolo 13, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 384/96 (in prosieguo: il «regolamento di base»), eludendo così le misure in vigore, la Commissione ha chiesto alla società in questione, e ha ottenuto da essa, le informazioni necessarie, che ha verificato presso la sua sede.

(4) L'inchiesta ha riguardato il periodo compreso tra il 1° agosto 1996 e il 31 gennaio 1997.

B. RISULTATI DELL'INCHIESTA

1. Condizioni dell'articolo 13, paragrafo 2, del regolamento di base

a) Inizio o sostanziale incremento delle operazioni

(5) La Renak International è stata acquistata da un'azienda cinese di biciclette nel 1993 ed ha avviato le operazioni di assemblaggio di biciclette nel giugno 1995, dopo l'inchiesta iniziale sulle importazioni di biciclette originarie della Repubblica popolare cinese.

b) Percentuale del valore complessivo delle parti del prodotto assemblato pari al 60 %

(6) È stato stabilito che la percentuale di parti cinesi utilizzate nelle operazioni di assemblaggio della società era pari mediamente al 69 % del valore complessivo delle parti utilizzate per l'assemblaggio delle biciclette.

c) Percentuale del valore aggiunto alle parti immesse (norma del 25 %)

(7) Si è altresì stabilito che il valore aggiunto nella Comunità (in base ai modelli) alle parti immesse nelle operazioni di assemblaggio era mediamente pari al 23 % del costo di fabbricazione di una bicicletta completa ed era quindi inferiore alla soglia del 25 % fissata all'articolo 13, paragrafo 2, lettera b), del regolamento di base.

d) Indebolimento degli effetti riparatori del dazio ed elementi di prova dell'esistenza del dumping

i) Indebolimento degli effetti riparatori

(8) La Commissione ha applicato il metodo descritto ai punti 19 e 20 del regolamento (CE) n. 71/97. È stato effettuato un confronto tra i prezzi di vendita di tutte le biciclette assemblate dalla Renak International e vendute nella Comunità durante il periodo dell'inchiesta e i prezzi all'esportazione delle biciclette cinesi, depurati dagli effetti del dumping, accertati nel periodo dell'inchiesta iniziale.

(9) Il confronto è stato effettuato tra gruppi di biciclette identici o comparabili e i prezzi delle biciclette assemblate sono stati adeguati per poter effettuare il confronto allo stesso stadio commerciale. I margini dei gruppi per i quali era stato accertato che gli effetti riparatori del dazio erano stati indeboliti in termini di prezzi, sono stati espressi in percentuale del valore complessivo delle importazioni non oggetto di dumping (cif frontiera comunitaria) delle biciclette cinesi, stabilito nell'inchiesta iniziale, per tutti i gruppi presi in considerazione ai fini del confronto.

(10) Dal confronto è risultato che i prezzi di vendita delle biciclette assemblate erano inferiori ai prezzi all'esportazione non oggetto di dumping delle biciclette cinesi nel periodo dell'inchiesta iniziale di un margine medio del 15 %.

ii) Elementi di prova dell'esistenza del dumping

(11) I prezzi di vendita delle biciclette assemblate dalla Renak International nella Comunità europea sono stati confrontati con i valori normali precedentemente stabiliti per biciclette comparabili, applicando i medesimi criteri e lo stesso paese di riferimento, cioè Taiwan, adottati nell'inchiesta originale, il più correttamente possibile. I modelli comparabili reperiti rappresentavano l'86 % delle unità prodotte dalla Renak International durante il periodo dell'inchiesta e sono stati ritenuti rappresentativi della produzione complessiva di tale società.

(12) Dato che, per gli esportatori interessati, il valore normale era stato stabilito a livello fob Taiwan, i prezzi di rivendita nella Comunità dovevano essere a un livello comparabile. Il confronto effettivo è stato quindi effettuato tra i livelli fob Cina/fob Taiwan.

(13) È stato riscontrato un margine di dumping del 19 %.

C. CONCLUSIONE

(14) Alla luce di quanto precede, è stato stabilito che le operazioni di assemblaggio della Renak International GmbH durante il periodo dell'inchiesta rientravano nel campo d'applicazione dell'articolo 13, paragrafo 2, del regolamento di base. Conseguentemente, ai sensi dell'articolo 7, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 88/97, è revocata, per quanto riguarda la Renak International GmbH, la sospensione del pagamento del dazio antidumping esteso.

(15) La società è stata informata dei fatti e delle considerazioni essenziali in base ai quali la Commissione intendeva proporre che la domanda di esenzione fosse respinta e ha avuto la possibilità di presentare le proprie osservazioni. Le osservazioni sono state prese in considerazione e, all'occorrenza, le risultanze sono state modificate di conseguenza,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

È respinta la richiesta di esenzione dal dazio antidumping esteso presentata dalla Renak International GmbH a norma dell'articolo 3 del regolamento (CE) n. 89/97.

Articolo 2

La presente decisione è destinata agli Stati membri e a Renak International GmbH, Dammsteinstraße 15, D-08468 Reichenbach.

Fatto a Bruxelles, il 24 aprile 1998.

Per la Commissione

Leon BRITTAN

Vicepresidente

(1) GU L 56 del 6. 3. 1996, pag. 1.

(2) GU L 317 del 6. 12. 1996, pag. 1.

(3) GU L 16 del 18. 1. 1997, pag. 55.

(4) GU L 17 del 21. 1. 1997, pag. 17.