98/295/CE: Decisione della Commissione del 22 aprile 1998 concernente il riconoscimento dell'«Hellenic Register of shipping» ai sensi della direttiva 94/57/CE del Consiglio (Il testo in lingua greca è il solo facente fede) (Testo rilevante ai fini del SEE)
Gazzetta ufficiale n. L 131 del 05/05/1998 pag. 0034 - 0034
DECISIONE DELLA COMMISSIONE del 22 aprile 1998 concernente il riconoscimento dell'«Hellenic Register of shipping» ai sensi della direttiva 94/57/CE del Consiglio (Il testo in lingua greca è il solo facente fede) (Testo rilevante ai fini del SEE) (98/295/CE) LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE, visto il trattato che istituisce la Comunità europea, vista la direttiva 94/57/CE del Consiglio, del 22 novembre 1994, relativa alle disposizioni ed alle norme comuni per gli organi che effettuano le ispezioni e le visite di controllo delle navi e per le pertinenti attività delle amministrazioni marittime (1), in particolare l'articolo 4, paragrafo 3, considerando che l'articolo 4, paragrafo 3, della direttiva 94/57/CE del Consiglio stabilisce che gli Stati membri possono presentare alla Commissione una richiesta di riconoscimento per la durata di tre anni per gli organismi che si conformano a tutti i principi di cui all'allegato, diversi da quelli fissati ai punti 2 e 3 della sezione «Criteri generali» dell'allegato stesso; considerando che la Commissione ha accertato che l'«Hellenic Register of Shipping», che era già stato notificato ai sensi dell'articolo 4, paragrafo 2, della direttiva 94/57/CE del Consiglio, è conforme a tutti i criteri stabiliti dall'allegato della citata direttiva, ad eccezione di quelli previsti ai punti 2 e 3 della sezione «Criteri generali» di detto allegato; considerando che la Grecia ha presentato una richiesta di adeguamento del riconoscimento dell'«Hellenic Register of Shipping» ai sensi dell'articolo 4, paragrafo 3, della citata direttiva; considerando che le disposizioni della presente decisione sono conformi al parere del comitato di cui all'articolo 7 della direttiva 94/57/CE, HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE: Articolo 1 L'«Hellenic Register of Shipping» è riconosciuto ai sensi dell'articolo 4, paragrafo 3, della direttiva 94/57/CE del Consiglio per un periodo di tre anni a decorrere dalla data di adozione della presente decisione. Articolo 2 Il riconoscimento ha effetto solo per la Grecia. Articolo 3 La Repubblica ellenica è destinataria della presente decisione. Fatto a Bruxelles, il 22 aprile 1998. Per la Commissione Neil KINNOCK Membro della Commissione (1) GU L 319 del 12. 12. 1994, pag. 20.