31998D0229

98/229/CE: Decisione della Commissione del 20 marzo 1998 che chiude il procedimento antidumping relativo alle importazioni di minerali e concentrati di tungsteno originari della Repubblica popolare cinese

Gazzetta ufficiale n. L 087 del 21/03/1998 pag. 0022 - 0023


DECISIONE DELLA COMMISSIONE del 20 marzo 1998 che chiude il procedimento antidumping relativo alle importazioni di minerali e concentrati di tungsteno originari della Repubblica popolare cinese (98/229/CE)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 384/96 del Consiglio, del 22 dicembre 1995, relativo alla difesa contro le importazioni oggetto di dumping da parte di paesi non membri della Comunità europea (1), modificato dal regolamento (CE) n. 2331/96 (2), in particolare gli articoli 9 e 11,

sentito il comitato consultivo,

considerando quanto segue:

A. PROCEDIMENTO

1. Misure in vigore

(1) Con il regolamento (CEE) n. 2735/90 (3), modificato dal regolamento (CE) n. 610/95 (4), il Consiglio ha istituito un dazio antidumping definitivo sulle importazioni di minerali e concentrati di tungsteno originari della Repubblica popolare cinese di cui al codice NC 2611 00 00.

2. Richiesta di riesame

(2) In seguito alla pubblicazione nel febbraio 1995 di un avviso d'imminente scadenza (5) delle misure in vigore, la Commissione ha ricevuto nel giugno 1995 una domanda di riesame presentata dalla Eurométaux per conto di tutti i produttori comunitari del prodotto in questione. La richiesta conteneva prove del fatto che con lo scadere delle misure antidumping era probabile che continuassero o si ripetessero il dumping e il conseguente pregiudizio, elementi che sono stati considerati sufficienti per giustificare l'avvio di un riesame del dumping.

(3) Il 21 settembre 1995 la Commissione ha annunciato, con un avviso pubblicato nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee (6), l'avvio di un riesame del regolamento (CEE) n. 2735/90 ed ha iniziato un'inchiesta a norma dell'articolo 11, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 3283/94 del Consiglio (7), che è stato sostituito nel corso dell'inchiesta dal regolamento (CE) n. 384/96 (in appresso denominato «regolamento di base»).

3. Inchiesta

(4) La Commissione ha ufficialmente informato dell'avvio del riesame i produttori/esportatori e gli importatori notoriamente interessati, i rappresentanti del paese esportatore e i produttori comunitari, offrendo alle parti interessate la possibilità di comunicare osservazioni scritte e di chiedere un'audizione entro il termine fissato nell'avviso citato sub 3.

(5) Il riesame ha superato il periodo di un anno entro il quale avrebbe dovuto essere concluso a norma dell'articolo 11, paragrafo 5, del regolamento di base, in quanto sono stati effettuati parallelamente altri due riesami relativi a prodotti del tungsteno, vale a dire l'ossido di tungsteno e l'acido tungstico da un lato e il carburo di tungsteno e il carburo di tungsteno fuso dall'altro. Infatti, dati i legami fra i prodotti nella catena di produzione, è stato deciso di presentare i risultati di tutte le inchieste contemporaneamente.

B. RITIRO DELLA DOMANDA DI RIESAME IN VISTA DELLA SCADENZA E CHIUSURA DEL PROCEDIMENTO

(6) Nel corso dell'inchiesta il denunziante, la Eurométaux, ha formalmente ritirato la domanda di riesame in vista della scadenza a causa di un notevole calo delle importazioni di minerali e concentrati di tungsteno originari della Repubblica popolare cinese.

(7) A norma del combinato disposto dell'articolo 11, paragrafo 5 e dell'articolo 9, paragrafo 1, del regolamento di base, quando l'industria comunitaria ritira la domanda di riesame in vista della scadenza, il procedimento può essere chiuso, a meno che tale chiusura sia contraria all'interesse della Comunità. Dalla presente inchiesta non sono emerse considerazioni relative all'interesse comunitario che giustifichino la prosecuzione del procedimento.

(8) Le parti interessate sono state pertanto informate dell'intenzione della Commissione di chiudere il procedimento ed hanno avuto la possibilità di presentare osservazioni. Non sono state ricevute osservazioni secondo le quali la chiusura non sarebbe stata nell'interesse della Comunità.

(9) Il comitato consultivo è stato sentito e non ha sollevato obiezioni.

(10) Alla luce di quanto precede, la Commissione conclude che il mantenimento di misure protettive non è necessario e che il procedimento debba essere chiuso,

DECIDE:

Articolo unico

È chiuso il procedimento antidumping relativo alle importazioni di minerali e concentrati di tungsteno di cui al codice NC 2611 00 00 originari della Repubblica popolare cinese.

Fatto a Bruxelles, il 20 marzo 1998.

Per la Commissione

Leon BRITTAN

Vicepresidente

(1) GU L 56 del 6. 3. 1996, pag. 1.

(2) GU L 317 del 6. 12. 1996, pag. 1.

(3) GU L 264 del 27. 9. 1990, pag. 1.

(4) GU L 64 del 22. 3. 1995, pag. 1.

(5) GU C 48 del 25. 2. 1995, pag. 3.

(6) GU C 244 del 21. 9. 1995, pag. 3.

(7) GU L 349 del 31. 12. 1994, pag. 1.