31998D0216

98/216/CE: Decisione del Consiglio del 9 marzo 1998 relativa alla conclusione, in nome della Comunità europea, della convenzione delle Nazioni Unite sulla lotta contro la desertificazione nei paesi gravemente colpiti dalla siccità e/o dalla desertificazione, in particolare in Africa

Gazzetta ufficiale n. L 083 del 19/03/1998 pag. 0001 - 0002


DECISIONE DEL CONSIGLIO del 9 marzo 1998 relativa alla conclusione, in nome della Comunità europea, della convenzione delle Nazioni Unite sulla lotta contro la desertificazione nei paesi gravemente colpiti dalla siccità e/o dalla desertificazione, in particolare in Africa (98/216/CE)

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare il combinato disposto degli articoli 130 R, paragrafo 4 e 130 Y, e dell'articolo 228, paragrafi 2, prima frase, e 3, primo comma,

vista la proposta della Commissione (1),

visto il parere del Parlamento europeo (2),

considerando che la Commissione ha partecipato, in nome della Comunità, ai negoziati per l'elaborazione di una convenzione internazionale sulla lotta contro la desertificazione, in base al mandato conferitole dal Consiglio;

considerando che detta convenzione è stata firmata in nome della Comunità a Parigi il 14 ottobre 1994;

considerando che detta convenzione si prefigge di lottare contro la desertificazione e di attenuare gli effetti della siccità nei paesi gravemente colpiti dalla siccità e/o dalla desertificazione, in particolare in Africa, grazie a misure efficaci ad ogni livello, sostenute da intese internazionali di cooperazione e di partenariato, nell'ambito di un approccio integrato volto a contribuire al conseguimento di uno sviluppo sostenibile nelle zone colpite;

considerando che la desertificazione è un grave problema ambientale, causato da complesse interazioni tra fattori fisici, biologici, politici, sociali, culturali ed economici;

considerando che la Comunità ha adottato misure, fra cui atti legislativi, e ha sostenuto azioni nei settori contemplati dalla convenzione e che ha il dovere, in tali materie, di confermare e proseguire il proprio impegno sul piano internazionale;

considerando che la politica della Comunità nel settore ambientale contribuisce a promuovere, sul piano internazionale, misure destinate a far fronte ai problemi ambientali regionali o planetari, fra i quali rientra la desertificazione;

considerando che la politica della Comunità nel settore della cooperazione allo sviluppo promuove lo sviluppo socioeconomico sostenibile dei paesi in via di sviluppo e, in particolare, di quelli svantaggiati, nonché la lotta contro la povertà nei paesi in via di sviluppo, obiettivi previsti anche dalla convenzione;

considerando inoltre che la convenzione prevede disposizioni che consentono di realizzare azioni di tutela ambientale mediante la lotta contro la desertificazione nel mediterraneo settentrionale; che pertanto tali azioni contribuiscono altresì ad affrontare problemi ambientali in ambito regionale;

considerando che la politica della Comunità nel settore della ricerca scientifica e tecnica contribuisce in misura notevole alla salvaguardia dell'ambiente e alla lotta contro la desertificazione, in particolare per mezzo di programmi specifici di cooperazione scientifica e tecnologica con paesi terzi, nonché per mezzo delle iniziative previste dal programma per l'ambiente ed il clima nell'ambito del cambiamento globale;

considerando che la conclusione della convenzione potrà essere presa in considerazione nell'ambito dell'adozione di eventuali misure relative ad azioni specifiche nel settore dello sviluppo economico e sociale;

considerando che, nell'ambito delle rispettive competenze, la Comunità e gli Stati membri cooperano con i paesi terzi e le organizzazioni internazionali competenti;

considerando che tutti gli Stati membri hanno già concluso la convenzione depositando i rispettivi strumenti di ratifica;

considerando che la conclusione della convenzione da parte della Comunità contribuisce a realizzare gli obiettivi fissati negli articoli 130 A, 130 B e 130 U del trattato,

DECIDE:

Articolo 1

La convenzione delle Nazioni Unite sulla lotta contro la desertificazione nei paesi gravemente colpiti dalla siccità e/o dalla desertificazione, in particolare in Africa, è approvata in nome della Comunità.

Il testo della convenzione e la dichiarazione di competenza di cui all'articolo 34, paragrafi 2 e 3, della convenzione sono allegati alla presente decisione.

Articolo 2

Il presidente del Consiglio è autorizzato a designare la persona o le persone abilitate a depositare lo strumento di ratifica della convenzione presso il segretario generale dell'organizzazione delle Nazioni Unite, a norma dell'articolo 34 della convenzione.

Tale persona o tali persone depositano contemporaneamente la dichiarazione di competenza allegata alla presente decisione.

Articolo 3

La posizione che la Comunità dovrà adottare nella conferenza delle parti, allorché tale organismo dovrà emanare decisioni aventi effetti giuridici, sarà adottata dal Consiglio a maggioranza qualificata su proposta della Commissione.

Nella conferenza delle parti la Comunità sarà rappresentata dalla Commissione per le materie di competenza comunitaria.

Articolo 4

La presente decisione è pubblicata nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.

Fatto a Bruxelles, addì 9 marzo 1998.

Per il Consiglio

Il Presidente

G. BROWN

(1) GU C 299 del 30.9.1997, pag. 1.

(2) GU C 339 del 10.11.1997.