31998D0143

98/143/CE: Decisione della Commissione del 3 febbraio 1998 relativa alla procedura per l'attestazione di conformità dei prodotti da costruzione a norma dell'articolo 20, paragrafo 2, della direttiva 89/106/CEE del Consiglio riguardo ai sistemi di membrane flessibili per l'impermeabilizzazione dei tetti a fissaggio meccanico (Testo rilevante ai fini del SEE)

Gazzetta ufficiale n. L 042 del 14/02/1998 pag. 0058 - 0060


DECISIONE DELLA COMMISSIONE del 3 febbraio 1998 relativa alla procedura per l'attestazione di conformità dei prodotti da costruzione a norma dell'articolo 20, paragrafo 2, della direttiva 89/106/CEE del Consiglio riguardo ai sistemi di membrane flessibili per l'impermeabilizzazione dei tetti a fissaggio meccanico (Testo rilevante ai fini del SEE) (98/143/CE)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

vista la direttiva 89/106/CEE del Consiglio, del 21 dicembre 1988, relativa al ravvicinamento delle disposizioni legislative, regolamentari e amministrative degli Stati membri concernenti i prodotti da costruzione (1), modificata dalla direttiva 93/68/CEE (2), in particolare l'articolo 13, paragrafo 4,

considerando che, fra le due procedure di attestazione della conformità di un prodotto di cui all'articolo 13, paragrafo 3, della direttiva 89/106/CEE, la Commissione deve scegliere «la procedura meno onerosa possibile compatibile con la sicurezza»; che è pertanto necessario stabilire se, per un dato prodotto o per un gruppo di prodotti, l'esistenza di un sistema di controllo della produzione applicato dalla fabbrica, sotto la responsabilità del fabbricante, sia una condizione necessaria e sufficiente ai fini dell'attestazione di conformità oppure se, per comprovati motivi connessi con l'osservanza dei criteri di cui all'articolo 13, paragrafo 4, debba intervenire un organismo di certificazione riconosciuto;

considerando che l'articolo 13, paragrafo 4, della direttiva 89/106/CEE prevede che la procedura così fissata sia indicata nei mandati e nelle specificazioni tecniche; che, pertanto, è opportuno definire il concetto di prodotti o gruppi di prodotti quale usato nei mandati e nelle specificazioni tecniche;

considerando che le due procedure contemplate dall'articolo 13, paragrafo 3, della direttiva 89/106/CEE sono descritte in dettaglio all'allegato III di detta direttiva; che pertanto occorre precisare esattamente i metodi di esecuzione delle due procedure, con riferimento all'allegato III, per ciascun prodotto o gruppo di prodotti, in quanto detto allegato accorda una preferenza a taluni sistemi;

considerando che la procedura di cui all'articolo 13, paragrafo 3, lettera a), corrisponde ai sistemi della prima possibilità, senza sorveglianza permanente, e della seconda e terza possibilità definite nell'allegato III, punto 2, ii), e che la procedura descritta all'articolo 13, paragrafo 3, lettera b), corrisponde ai sistemi di cui all'allegato III, punto 2, i), e alla prima possibilità, con sorveglianza permanente, di cui all'allegato III, punto 2, ii);

considerando che le misure di cui alla presente decisione sono conformi al parere del comitato permanente per la costruzione,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

La conformità dei prodotti e dei gruppi di prodotti di cui all'allegato I viene attestata in base a una procedura secondo la quale, in aggiunta a un sistema di controllo della produzione applicato in fabbrica a cura del fabbricante, un organismo di certificazione riconosciuto interviene nella valutazione e nella sorveglianza del controllo della produzione o del prodotto stesso.

Articolo 2

La procedura per l'attestazione di conformità di cui all'allegato II è indicata nei mandati per gli orientamenti per il benestare tecnico europeo.

Articolo 3

Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il 3 febbraio 1998.

Per la Commissione

Martin BANGEMANN

Membro della Commissione

(1) GU L 40 dell'11. 2. 1989, pag. 12.

(2) GU L 220 del 30. 8. 1993, pag. 1.

ALLEGATO I

Sistemi di membrane flessibili per l'impermeabilizzazione dei tetti a fissaggio meccanico, compresi i sistemi di fissaggio, giunzione e bordatura e, in alcuni casi, isolamento termico, limitatamente ai sistemi di impermeabilizzazione continui a base di fogli flessibili, per l'impermeabilizzazione dei tetti.

ALLEGATO II

Gruppo di prodotti: Sistemi di membrane flessibili per l'impermeabilizzazione dei tetti a fissaggio meccanico (1/1)

1. Sistemi di attestazione di conformità

Per i prodotti e gli usi previsti elencati in appresso, si richiede all'EOTA (European Organisation for Technical Approval) di specificare il seguente sistema di attestazione di conformità, nell'ambito dei corrispondenti orientamenti per il benestare tecnico europeo

>SPAZIO PER TABELLA>

La specifica del sistema dovrebbe poter essere applicata anche nel caso in cui non sia necessario determinare la reazione di una determinata caratteristica, cioè quando la legislazine di almeno uno Stato membro non ha requisiti giuridici per la caratteristica in questione (crf. articolo 2, paragrafo 1, della direttiva 89/106/CEE e, ove applicabile, la clausola 1.2.3 dei documenti interpretativi). In quei casi, non si deve imporre al fabbricante la verifica di tale caratteristica, se egli non desidera dichiarare la reazione del prodotto in questo senso.