31998D0139

98/139/CE: Decisione della Commissione del 4 febbraio 1998 che fissa alcune modalità relative ai controlli in loco nel settore veterinario effettuati da esperti della Commissione negli Stati membri (Testo rilevante ai fini del SEE)

Gazzetta ufficiale n. L 038 del 12/02/1998 pag. 0010 - 0013


DECISIONE DELLA COMMISSIONE del 4 febbraio 1998 che fissa alcune modalità relative ai controlli in loco nel settore veterinario effettuati da esperti della Commissione negli Stati membri (Testo rilevante ai fini del SEE) (98/139/CE)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la comunità europea,

vista la direttiva 64/433/CEE del Consiglio, del 26 giugno 1964, relativa a problemi sanitari in materia di scambi intracomunitari di carni fresche (1), modificata da ultimo dalla direttiva 95/23/CE (2), in particolare l'articolo 12, nonché le disposizioni corrispondenti delle altre direttive e decisioni nel settore veterinario, in particolare quelle concernenti problemi sanitari che incidono sugli scambi intracomunitari di prodotti di origine animale, quelle che stabiliscono le esigenze di polizia sanitaria applicabili agli scambi intracomunitari di animali e di prodotti di origine animale, quelle concernenti la ricerca di residui negli animali e nelle carni fresche, quelle che istituiscono misure di controllo o azioni di eradicazione di determinate malattie, quelle relative alla protezione degli animali, quelle che istituiscono azioni finanziarie per l'eradicazione delle malattie e quelle relative a talune spese nel settore veterinario,

considerando che la Commissione deve adottare le modalità generali di applicazione che fissano le condizioni nelle quali devono effettuarsi i controlli in loco menzionati nelle direttive e nelle decisioni di cui sopra, in collaborazione con gli Stati membri interessati;

considerando che, nel corso dei controlli in loco previsti dall'articolo 12 della direttiva 64/433/CEE e dall'articolo 10 della direttiva 71/118/CEE del Consiglio, del 15 febbraio 1971, relativa a problemi sanitari in materia di scambi di carni fresche di volatili da cortile (3), modificata da ultimo dalla direttiva 96/23/CE (4), la Commissione può, senza preavviso, verificare l'applicazione delle disposizioni della direttiva 85/73/CEE del Consiglio, del 29 gennaio 1985, relativa al finanziamento delle ispezioni e dei controlli sanitari dei prodotti di origine animale di cui alle direttive 89/662/CEE, 90/425/CEE, 90/675/CEE e 91/496/CEE (5), modificata da ultimo dalla direttiva 96/43/CE (6);

considerando che, nella misura in cui i controlli in loco sono necessari all'applicazione uniforme delle direttive, è opportuno inserirli in programmi stabiliti previa consultazione degli Stati membri interessati e dopo aver proceduto ad uno scambio di vedute in seno al comitato veterinario permanente;

considerando che questa collaborazione deve continuare in occasione dei controlli in loco e che gli esperti della Commissione devono inoltre poter essere accompagnati da esperti designati dalla Commissione, soggetti a determinati obblighi e ai quali siano rimborsate le spese di viaggio e di soggiorno;

considerando che, nell'interesse dell'efficienza, occorre fissare scadenze per la trasmissione dei risultati dei controlli in loco, da parte della Commissione, agli Stati membri in cui i controlli sono stati effettuati, nonché per la ricezione di osservazioni da parte degli stessi Stati membri;

considerando che è necessario accertarsi che gli Stati membri interessati tengano conto dei risultati dei controlli in loco;

considerando che, nell'interesse della trasparenza, occorre comunicare al Parlamento europeo, ai consumatori e ai produttori, entro i limiti stabiliti dal trattato e rispettando in particolare l'obbligo del segreto professionale di cui all'articolo 214 del trattato, i risultati dei controlli in loco e le raccomandazioni di misure da adottare formulate in seguito ai controlli;

considerando che occorre altresì prevedere una procedura rapida che permetta, quando è necessario, l'adozione di decisioni comunitarie, in particolare nel caso in cui i controlli in loco abbiano rivelato un serio pericolo per la sanità pubblica o sia stato accertato che le misure riconosciute come indispensabili in seguito a detti controlli non sono state adottate;

considerando che, nell'interesse della chiarezza, occorre abrogare la decisione 96/345/CE della Commissione (7);

considerando che le misure previste dalla presente decisione sono conformi al parere del comitato veterinario permanente,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

1. La presente decisione fissa alcune modalità relative ai controlli in loco nel settore veterinario, effettuati negli Stati membri da esperti della Commissione.

Ai fini della presente decisione, per controlli in loco nel settore veterinario (in appresso denominati «controlli») si intendono le azioni di verifica e di ispezione necessarie per accertarsi che le disposizioni della normativa comunitaria siano applicate in modo uniforme.

2. Le disposizioni della presente decisione si applicano senza pregiudicare le disposizioni degli accordi sulle misure sanitarie relative al commercio di animali vivi e di prodotti animali stipulati tra la Comunità europea e paesi terzi.

Articolo 2

I controlli sono effettuati in ciascuno Stato membro. La Commissione elabora un programma generale di controlli per le regolamentazioni interessate e lo presenta al comitato veterinario permanente che procede ad uno scambio di vedute al riguardo.

Il programma comprende informazioni su tutte le azioni che saranno intraprese dalla Commissione nel quadro dei controlli.

Articolo 3

1. L'organizzazione e la realizzazione dei controlli si effettua in collaborazione con lo Stato membro interessato, che designa a tal fine uno o più esperti.

2. La Commissione può differire o anticipare determinati controlli oppure effettuare controlli supplementari qualora lo ritenga necessario, segnatamente per motivi di ordine sanitario, per il benessere degli animali o in base ai risultati dei controlli precedenti, previa consultazione dello Stato membro interessato.

3. In ogni caso la Commissione dà un preavviso di almeno dieci giorni lavorativi allo Stato membro interessato prima dell'inizio del programma di controllo.

Articolo 4

1. Oltre che dagli esperti dello Stato membro in cui vengono effettuati i controlli, gli esperti della Commissione possono essere accompagnati durante tali controlli da uno o più esperti, che figurano nell'elenco di cui al paragrafo 2, di uno o più altri Stati membri.

Al momento in cui viene organizzato un controllo, lo Stato membro nel cui territorio verrà effettuato può opporsi alla partecipazione di uno degli esperti di un altro Stato membro; esso può tuttavia avvalersi di questa possibilità soltanto una volta.

2. Ogni Stato membro propone alla Commissione almeno due esperti specializzati in settori definiti di competenza, comunicandone il nome, i settori di specializzazione, l'indirizzo ufficiale esatto, il numero di telefono e il numero di fax.

La Commissione mantiene un elenco di tali esperti e consulta l'istanza competente dello Stato membro di provenienza dell'esperto prima di invitare quest'ultimo ad accompagnare gli esperti della Commissione durante i controlli di cui al paragrafo 1.

Qualora uno Stato membro ritenga che uno degli esperti che ha proposto non debba più figurare nell'elenco, ne informa la Commissione. Se di conseguenza il numero di esperti non raggiunge più il minimo richiesto, lo Stato membro propone alla Commissione uno o più sostituti.

Articolo 5

1. Durante i controlli, l'esperto o gli esperti dello Stato membro designati dalla Commissione si conformano alle istruzioni amministrative della Commissione.

2. Le informazioni raccolte o le conclusioni formulate dall'esperto o dagli esperti durante i controlli non possono in alcun caso essere usate a fini personali o divulgate a persone estranee ai servizi competenti della Commissione o degli Stati membri.

3. Le spese di viaggio e di soggiorno dell'esperto o degli esperti dello Stato membro designati dalla Commissione sono rimborsate secondo le norme da essa previste per le spese di viaggio e di soggiorno sostenute dalle persone non appartenenti alla Commissione e invitate in qualità di esperti.

Articolo 6

1. Lo Stato membro nel cui territorio sono effettuati i controlli conformemente alla presente decisione assiste gli esperti della Commissione e gli esperti designati dalla Commissione nell'adempimento della loro missione. In particolare lo Stato membro permette agli esperti di incontrare, allo stesso titolo dei funzionari dell'autorità competente, chiunque essi desiderino e di avere accesso a tutta la documentazione e a tutte le informazioni necessarie, nonché ai luoghi, agli edifici, agli impianti e ai mezzi di trasporto in cui devono essere effettuati i controlli.

2. Durante i controlli gli esperti si conformano alle istruzioni amministrative che devono rispettare i funzionari delle autorità competenti dello Stato membro, di cui al paragrafo 1, fatte salve le disposizioni dell'articolo 5, paragrafo 1.

Articolo 7

1. Alla fine del controllo, gli esperti della Commissione informano oralmente lo Stato membro interessato delle loro conclusioni e, se del caso, delle misure correttive che essi ritengono necessarie e della loro eventuale urgenza.

Inoltre, la Commissione conferma l'esito dei controlli entro venti giorni lavorativi anche in una relazione scritta, sempre che nel frattempo siano pervenute le informazioni supplementari richieste durante i controlli e allora non disponibili.

Lo Stato membro interessato trasmette le proprie osservazioni entro venticinque giorni lavorativi dalla ricezione della relazione scritta della Commissione.

Tuttavia, in caso di emergenza, oppure qualora il controllo in loco abbia individuato un rischio sanitario significativo o un rischio significativo per il benessere degli animali, lo Stato membro è informato dei risultati della missione per mezzo di una relazione scritta, quanto prima e in ogni caso entro dieci giorni lavorativi dalla conclusione della missione. Anche lo Stato membro comunica le proprie osservazioni quanto prima e in ogni caso entro dieci giorni lavorativi dalla ricezione della relazione scritta della Commissione.

Nel divulgare informazioni sui risultati delle missioni, la Commissione rispetta, in particolare, gli obblighi imposti dall'articolo 214 del trattato.

Queste disposizioni non pregiudicano la facoltà della Commissione di adottare misure temporanee di tutela a norma della normativa comunitaria in campo veterinario.

2. Lo Stato membro adotta le misure correttive eventualmente necessarie per tenere conto dei risultati dei controlli effettuati.

3. Qualora in occasione dei controlli gli esperti della Commissione mettano in evidenza gravi violazioni della normativa comunitaria in uno Stato membro o in una o più regioni dello Stato membro di cui trattasi, quest'ultimo, su richiesta della Commissione, deve procedere ad un esame della situazione generale nel settore interessato. Se del caso lo Stato membro, previa consultazione della Commissione, può limitare tale esame alla regione o alle regioni oggetto del programma di controlli; esso informa la Commissione, entro il termine fissato da quest'ultima, dell'esito dei controlli e delle misure prese per porre rimedio alla situazione.

4. Se a seguito dei controlli lo Stato membro interessato non ha preso misure correttive adeguate entro il termine stabilito, segnatamente nel caso in cui i controlli abbiano rivelato un serio pericolo per la sanità pubblica, per la salute o per il benessere degli animali, la Commissione, in conformità della procedura di cui all'articolo 17 della direttiva 89/662/CEE del Consiglio (8), adotta tutte le misure che essa ritiene necessarie.

Articolo 8

1. La Commissione informa periodicamente per iscritto tutti gli Stati membri, nell'ambito del comitato veterinario permanente, dei risultati dei controlli in loco effettuati in ciascuno Stato membro e delle raccomandazioni di misure da adottare formulate in seguito ai controlli.

La Commissione comunica al Parlamento europeo tali risultati e raccomandazioni.

La Commissione inoltre periodicamente rende pubblici tali risultati e raccomandazioni.

2. Nell'esperire le azioni previste dal presente articolo, la Commissione e gli Stati membri rispettano in particolare gli obblighi stabiliti dall'articolo 214 del trattato.

Articolo 9

Entro il 31 dicembre 1998 si procede ad un riesame delle disposizioni della presente decisione sulla base di una relazione della Commissione agli Stati membri.

Articolo 10

La decisione 96/345/CE è abrogata.

Articolo 11

Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il 4 febbraio 1998.

Per la Commissione

Emma BONINO

Membro della Commissione

(1) GU 121 del 29. 7. 1964, pag. 2012/64.

(2) GU L 243 dell'11. 10. 1995, pag. 7.

(3) GU L 55 dell'8. 3. 1971, pag. 23.

(4) GU L 125 del 23. 5. 1996, pag. 10.

(5) GU L 32 del 5. 2. 1985, pag. 14.

(6) GU L 162 dell'1. 7. 1996, pag. 1.

(7) GU L 133 del 4. 6. 1996, pag. 29.

(8) GU L 395 del 30. 12. 1989, pag. 13.