31998D0112

98/112/CE: Decisione della Commissione del 27 gennaio 1998 che autorizza gli Stati membri a prevedere deroghe a talune disposizioni della direttiva 77/93/CEE del Consiglio per le patate non destinate alla piantagione originarie della Repubblica slovena

Gazzetta ufficiale n. L 028 del 04/02/1998 pag. 0043 - 0045


DECISIONE DELLA COMMISSIONE del 27 gennaio 1998 che autorizza gli Stati membri a prevedere deroghe a talune disposizioni della direttiva 77/93/CEE del Consiglio per le patate non destinate alla piantagione originarie della Repubblica slovena (98/112/CE)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

vista la direttiva 77/93/CEE del Consiglio, del 21 dicembre 1976, concernente le misure di protezione contro l'introduzione nella Comunità di organismi nocivi ai vegetali o ai prodotti vegetali e contro la loro diffusione nella Comunità (1), modificata da ultimo dalla direttiva 97/14/CE della Commissione (2), in particolare l'articolo 14, paragrafo 1,

vista l'instanza presentata dal Lussemburgo,

considerando che, in virtù della direttiva 77/93/CEE, le patate non destinate alla piantagione originarie della Repubblica slovena di norma non possono essere introdotte nella Comunità a causa del rischio di introduzione di malattie della patata sconosciute nella Comunità;

considerando che con le decisioni 96/114/CE (3) e 97/3/CE (4) la Commissione ha autorizzato alcuni Stati membri a disporre deroghe nelle stagioni 1996 e 1997 per quanto riguarda le patate non destinate alla piantagione originarie della Repubblica slovena, a condizioni specificate;

considerando che per quanto concerne i requisiti di cui al punto 25.3 dell'allegato IV, parte A, sezione I, della direttiva 77/93/CEE, sulla base delle informazioni fornite dalle autorità slovene nonché secondo la letteratura scientifica internazionale, la Slovenia è un paese notoriamente indenne dal viroide dell'affusolamento dei tuberi di patate (potato spindle tuber viroid);

considerando che per motivi tecnici non sono state effettuate importazioni in conformità della decisione 96/114/CE; che non è stata confermata la presenza di organismi nocivi su campioni prelevati dalle patate introdotte in conformità della decisione 97/3/CE;

considerando che sussistono tuttora le circostanze a motivo dell'autorizzazione;

considerando che la Commissione provvederà a che la Repubblica slovena renda disponibile tutte le informazioni tecniche necessarie per valutare le condizioni fitosanitarie della produzione di patate in Slovenia;

considerando che le misure previste dalla presente decisione sono conformi al parere del comitato fitosanitario permanente,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

1. Gli Stati membri sono autorizzati a disporre, alle condizioni stabilite al paragrafo 2, deroghe all'articolo 4, paragrafo 1, della direttiva 77/93/CEE con riguardo ai divieti di cui alla parte A, punto 12, dell'allegato III della stessa direttiva, per le patate non destinate alla piantagione originarie della Repubblica slovena.

2. Oltre ai requisiti fissati per le patate negli allegati I e II della direttiva 77/93/CEE, devono essere soddisfatte le seguenti condizioni specifiche:

a) le patate non sono destinate alla piantagione;

b) le patate sono state ottenute da tuberi-seme certificati in conformità del sistema di certificazione della Repubblica slovena oppure da tuberi-seme certificati in uno degli Stati membri oppure da tuberi-seme certificati in un altro paese da cui l'importazione nella Comunità di patate non destinate alla piantagione è autorizzata in conformità della direttiva 77/93/CEE;

c) le patate sono state coltivate in zone notoriamente indenni da Synchytrium endobioticum (Schilbersky) Percival e non è stato riscontrato alcun sintomo di Synchytrium endobioticum (Schilbersky) Percival nè sul luogo di produzione né nelle vicinanze immediate dall'inizio di un periodo adeguato;

d) le patate sono state coltivate in regioni notoriamente indenni da Pseudomonas solanacearum (Smith) Smith;

e) devono proseguire sistematicamente i controlli periodici delle importazioni di patate nella Repubblica slovena e delle patate da semina e da consumo immesse in commercio in tale paese, mediante esami e analisi di campioni rappresentativi effettuati secondo metodi scientificamente riconosciuti per la ricerca di Clavibacter michiganensis (Smith) Davis et al. ssp. sepedonicus (Spieckermann et Kotthoff) Davis et al., di Pseudomonas solanacearum (Smith) Smith e del viroide dell'affusolamento dei tuberi di patate (potato spindle tuber viroid);

f) i macchinari impiegati per la manipolazione delle patate sono stati appositamente destinati a tale uso, oppure sono stati idoneamente disinfettati ogniqualvolta utilizzati per altri scopi;

g) le patate sono state imballate in sacchi nuovi o in contenitori idoneamente disinfettati; su ciascun sacco o contenitore è apposta un'etichetta ufficiale recante le informazioni specificate nell'allegato;

h) prima di essere esportate, le patate sono state pulite in modo da eliminare ogni traccia di terra, foglie o altri residui vegetali;

i) le patate destinate alla Comunità sono accompagnate da un certificato fitosanitario rilasciato nella Repubblica slovena conformemente all'articolo 7 della direttiva 77/93/CEE, dopo l'esame contemplato dalla medesima, segnatamente per accertare l'assenza degli organismi nocivi di cui alle lettere c) ed e).

Il certificato deve recare, al punto «Dichiarazione supplementare», l'indicazione «La presente partita è conforme ai requisiti prescritti dalla decisione 98/112/CE»;

j) le patate sono introdotte attraverso punti d'entrata nel territorio di uno Stato membro che si avvale della presente deroga e specificati ai fini della stessa da detto Stato membro; se l'introduzione nel territorio comunitario avviene in uno Stato membro diverso da quello che si avvale della presente deroga, gli organismi speciali responsabili, di cui alla direttiva 77/93/CEE, dello Stato membro di introduzione ne informano gli organismi speciali responsabili dello Stato membro che si avvale della presente deroga e con essi cooperano ai fini del soddisfacimento del disposto della presente decisione;

k) prima dell'introduzione nella Comunità, l'importatore notifica ogni importazione con sufficiente anticipo agli organismi ufficiali responsabili dello Stato membro di introduzione, il quale trasmette senza indugio i dati di tale notifica alla Commissione, indicando:

- il tipo di materiale,

- il quantitativo,

- la data dichiarata di introduzione e la conferma del punto di entrata.

L'importatore viene ufficialmente informato, prima dell'importazione, delle condizioni di cui alle lettere da a) ad l);

l) le ispezioni di cui all'articolo 12 della direttiva 77/93/CEE sono eseguite dagli organismi ufficiali responsabili indicati nella suddetta direttiva. Fatta salva la prima possibilità delle ispezioni di cui all'articolo 19 bis, paragrafo 3, secondo trattino, della direttiva citata, la Commissione stabilisce in quale misura la seconda possibilità delle ispezioni di cui allo stesso trattino possa essere integrata nel programma d'ispezione conformemente all'articolo 19 bis, paragrafo 5, lettera c), della stessa direttiva;

m) gli Stati membri che si avvalgono della deroga in questione provvedono, di concerto con lo Stato membro di introduzione, affinché vengano prelevati, da ogni consegna di 50 tonnellate di patate importate a norma della presente decisione o da parte della stessa, almeno due campioni di 200 tuberi da sottoporre ad analisi ufficiale per la ricerca dello Pseudomonas solanacearum secondo il sistema temporaneo di prove della Comunità per la diagnosi, la rivelazione e l'individuazione dello Pseudomonas solanacearum, e per la ricerca del Clavibacter michiganensis ssp. sepedonicus, quest'ultima secondo i metodi ufficiali della Comunità per l'individuazione e la diagnosi del Clavibacter michiganensis ssp. sepedonicus; nei casi sospetti, le partite devono restare separate sotto controllo ufficiale e non possono venire commercializzate o utilizzate fino a quando le analisi non abbiano escluso la presenza del Clavibacter michiganensis ssp. sepedonicus e dello Pseudomonas solanacearum.

Articolo 2

Gli Stati membri informano gli altri Stati membri e la Commissione, per mezzo della notifica di cui all'articolo 1, paragrafo 2, lettera k), prima frase, sull'uso fatto dell'autorizzazione. Essi trasmettono inoltre alla Commissione e agli altri Stati membri, prima del 1° settembre 1998, le informazioni concernenti i quantitativi di patate importati in virtù della presente decisione e una relazione tecnica su tutti gli esami ufficiali effettuati a norma dell'articolo 1, paragrafo 2, lettera m); copia di ciascun certificato fitosanitario viene inviata alla Commissione.

Articolo 3

1. L'autorizzazione di cui all'articolo 1 si applica nel periodo compreso tra il 1° febbraio e il 30 giugno 1998.

2. L'autorizzazione è revocata se viene constatato che le condizioni prescritte all'articolo 1, paragrafo 2, non sono sufficienti ad evitare l'introduzione di organismi nocivi o se tali condizioni non sono state rispettate.

Articolo 4

Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il 27 gennaio 1998.

Per la Commissione

Franz FISCHLER

Membro della Commissione

(1) GU L 26 del 31. 1. 1977, pag. 20.

(2) GU L 87 del 2. 4. 1997, pag. 17.

(3) GU L 27 del 3. 2. 1996, pag. 33.

(4) GU L 1 del 3. 1. 1997, pag. 3.

ALLEGATO

Informazioni da riportare sull'etichetta [ai sensi dell'articolo 1, paragrafo 2, lettera g)]

1. Autorità che rilascia l'etichetta.

2. Nome della ditta esportatrice, se disponibile.

3. Dicitura: «Patate non destinate alla piantagione di origine slovena».

4. Varietà.

5. Luogo di produzione (indicare il nome dell'organismo fitosanitario distrettuale pertinente).

6. Calibro.

7. Peso netto dichiarato.

8. Dicitura: «Conformi ai requisiti CE 1998».

9. Timbro o contrassegno del servizio per la protezione dei vegetali della Repubblica slovena.