31998D0083

98/83/CE: Decisione della Commissione dell'8 gennaio 1998 che riconosce taluni paesi terzi e talune regioni di paesi terzi come indenni da Xanthomonas campestris (tutti i ceppi patogeni nei confronti di Citrus), Cercospora angolensis Carv. & Mendes o Guignardia citricarpa Kiely (tutti i ceppi patogeni nei confronti di Citrus)

Gazzetta ufficiale n. L 015 del 21/01/1998 pag. 0041 - 0042


DECISIONE DELLA COMMISSIONE dell'8 gennaio 1998 che riconosce taluni paesi terzi e talune regioni di paesi terzi come indenni da Xanthomonas campestris (tutti i ceppi patogeni nei confronti di Citrus), Cercospora angolensis Carv. & Mendes o Guignardia citricarpa Kiely (tutti i ceppi patogeni nei confronti di Citrus) (98/83/CE)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

vista la direttiva 77/93/CEE del Consiglio, del 21 dicembre 1976, concernente le misure di protezione contro l'introduzione nella Comunità di organismi nocivi per i vegetali o i prodotti vegetali e contro la loro diffusione nella Comunità (1), modificata da ultimo dalla direttiva 97/14/CE della Commissione (2), in particolare l'allegato IV, parte A, sezione I, punti 16.2, 16.3 e 16.3 a),

considerando che le disposizioni dell'allegato IV, parte A, sezione I, punti 16.2, 16.3 e 16.3 a), fanno riferimento ai frutti di Citrus L., Fortunella Swingle, Poncirus Raf., e relativi ibridi, originari di paesi terzi nei quali è nota la presenza di Xanthomonas campestris (tutti i ceppi patogeni nei confronti di Citrus), Cercospora angolensis Carv. et Mendes o Guignardia citricarpa Kiely (tutti i ceppi patogeni nei confronti di Citrus);

considerando che è opportuno potenziare tali disposizioni e che il modo per raggiungere tale scopo consiste, tra l'altro, nel determinare i paesi terzi riconosciuti indenni da Xanthomonas campestris (tutti i ceppi patogeni nei confronti di Citrus), Cercospora angolensis Carv. & Mendes o Guignardia citricarpa Kiely (tutti i ceppi patogeni nei confronti di Citrus) e nel determinare le regioni indenni da tali organismi nocivi nei paesi terzi in cui la loro presenza è nota;

considerando le informazioni fornite dall'Organizzazione europea e mediterranea per la protezione delle piante, nonché dal «Centre for Agriculture and Bioscience International»;

considerando che la presente decisione non pregiudica alcuna constatazione successiva da cui risultasse che l'organismo o gli organismi nocivi più sopra sono presenti nei suddetti paesi o nelle suddette regioni di paesi terzi;

considerando che la Commissione provvederà affinché i paesi terzi interessati forniscano tutte le informazioni tecniche richieste per poter controllare l'andamento della situazione;

considerando che le misure previste dalla presente decisione sono conformi al parere del comitato fitosanitario permanente,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

Si dichiara che i seguenti paesi terzi sono riconosciuti indenni da Xanthomonas campestris (tutti i ceppi patogeni nei confronti di Citrus):

- tutti i paesi terzi produttori di agrumi nella regione euro-mediterranea che include l'Europa, l'Algeria, Cipro, l'Egitto, Israele, la Libia, Malta, il Marocco, la Tunisia e la Turchia;

- in Africa: il Sudafrica, la Gambia, il Ghana, la Guinea, il Kenya, il Sudan, lo Swaziland, lo Zimbabwe;

- nell'America centrale o in Sudamerica e nei Caraibi: le Bahamas, il Belize, il Cile, la Colombia, il Costa Rica, Cuba, l'Ecuador, l'Honduras, la Giamaica, il Messico, il Nicaragua, il Perù, la Repubblica dominicana, Santa Lucia, El Salvador, il Suriname, il Venezuela.

Articolo 2

Si dichiara che le seguenti regioni sono riconosciute indenni da Xanthomonas campestris (tutti i ceppi patogeni nei confronti di Citrus):

- in Argentina: Catamarca, Jujuy, Salta e Tucumán;

- in Australia: Nuova Galles del Sud, Queensland, Australia Meridionale e Victoria;

- in Brasile: San Paolo, esclusa la regione di Presidente Prudente;

- negli Stati Uniti: Arizona, California, Florida (esclusa la regione della Dade County e Manatee County), Guam, Hawaii, Louisiana, Isole Marianne del nord, Portorico, Samoa americane, Texas e Isole Vergini americane;

- nell'Uruguay: tutte le regioni, ad eccezione dei Departamentos Salto, Rivera e Paysandu (a nord del fiume Chapicuy).

Articolo 3

Si dichiara che i seguenti paesi terzi sono riconosciuti indenni da Cercospora angolensis Carv. et Mendes:

- tutti i paesi terzi produttori di agrumi nell'America del Nord, centrale o nel Sudamerica e nei Caraibi, in Asia (ad eccezione dello Yemen), in Europa e in Oceania;

- tutti i paesi terzi produttori di agrumi in Africa, ad eccezione dell'Angola, del Camerun, della Repubblica centroafricana, del Gabon, della Guinea, del Kenya, del Mozambico, della Nigeria, dell'Uganda, della Repubblica democratica del Congo, della Zambia e dello Zimbabwe.

Articolo 4

Si dichiara che i seguenti paesi terzi sono riconosciuti indenni da Guignardia citricarpa Kiely (tutti i ceppi patogeni nei confronti di Citrus):

- tutti i paesi terzi produttori di agrumi nell'America del Nord, centrale o nel Sudamerica, nei Caraibi e in Europa;

- tutti i paesi terzi produttori di agrumi in Asia, ad eccezione del Bhutan, della Cina, dell'Indonesia, delle Filippine e di Taiwan;

- tutti i paesi terzi produttori di agrumi in Africa, ad eccezione del Kenya, del Mozambico, del Sudafrica, della Zambia e dello Zimbabwe;

- tutti i paesi terzi produttori di agrumi in Oceania, ad eccezione dell'Australia, della Nuova Zelanda e di Vanuatu.

Articolo 5

Si dichiara che le seguenti regioni sono riconosciute indenni da Guignardia citricarpa Kiely (tutti i ceppi patogeni nei confronti di Citrus):

- nel Sudafrica: Western Cape;

- in Australia: Australia meridionale e occidentale, nonché territori del nord;

- in Cina: tutte le regioni, ad eccezione del Sichuan, dello Yunnan, del Guangdong, del Fujiian e dello Zhejiang.

Articolo 6

Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, l'8 gennaio 1998.

Per la Commissione

Franz FISCHLER

Membro della Commissione

(1) GU L 26 del 31. 1. 1977, pag. 20.

(2) GU L 87 del 2. 4. 1997, pag. 17.