98/62/CE: Decisione della Commissione del 3 dicembre 1997 concernente la partecipazione finanziaria della Comunità all'eradicazione della malattia di Newcastle nel Regno Unito (Il testo in lingua inglese è il solo facente fede)
Gazzetta ufficiale n. L 016 del 21/01/1998 pag. 0041 - 0042
DECISIONE DELLA COMMISSIONE del 3 dicembre 1997 concernente la partecipazione finanziaria della Comunità all'eradicazione della malattia di Newcastle nel Regno Unito (Il testo in lingua inglese è il solo facente fede) (98/62/CE) LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE, visto il trattato che istituisce la Comunità europea, vista la decisione 90/424/CEE del Consiglio, del 26 giugno 1990, relativa a talune spese nel settore veterinario (1), modificata da ultimo dalla decisione 94/370/CE (2), in particolare l'articolo 3, paragrafo 3, considerando che nel 1996 e 1997 sono comparsi nel Regno Unito focolai della malattia di Newcastle; che l'insorgenza di questa malattia costituisce un grave pericolo per il patrimonio avicolo della Comunità; che, per favorire l'eradicazione quanto più rapida possibile della malattia, la Comunità ha facoltà di compensare le perdite subite; considerando che non appena la malattia di Newcastle è stata ufficialmente confermata, le autorità nazionali hanno adottato opportuni provvedimenti, comprese le misure di cui all'articolo 3, paragrafo 2 della decisione 90/424/CEE; che il Regno Unito ha notificato tali misure; considerando che sono soddisfatte le condizioni per una partecipazione finanziaria della Comunità; considerando che le misure previste dalla presente decisione sono conformi al parere del comitato veterinario permanente, HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE: Articolo 1 Il Regno Unito può ottenere un contributo finanziario della Comunità per i focolai della malattia di Newcastle comparsi nel 1996 e nel 1997. Il contributo finanziario della Comunità è pari al: - 50 % delle spese sostenute dal Regno Unito per compensare il proprietario per l'abbattimento e per la distruzione del pollame e, se del caso, dei prodotti avicoli; - 50 % delle spese sostenute dal Regno Unito per la pulizia e la disinfezione delle aziende e dell'attrezzatura; - 50 % delle spese sostenute dal Regno Unito per compensare il proprietario per la distruzione del mangime e delle attrezzature contaminati. Articolo 2 1. Il contributo finanziario della Comunità viene concesso previa presentazione dei documenti giustificativi prescritti e a condizione che sia stata rispettata la legislazione comunitaria nel settore veterinario. 2. I documenti di cui al paragrafo 1 comprendono: a) una relazione epidemiologica riguardante ogni azienda in cui si è proceduto all'abbattimento di pollame. Nella relazione devono figurare informazioni sui seguenti aspetti: i) per le aziende infette: - ubicazione e indirizzo, - data del sospetto della malattia e data della conferma, - numero di capi di pollame abbattuti e distrutti e data dell'abbattimento e della distruzione, - metodo utilizzato per l'abbattimento e la distruzione, - tipo e numero di campioni prelevati ed esaminati al momento del sospetto della malattia; risultati degli esami eseguiti, - tipo e numero di campioni prelevati ed esaminati al momento dello svuotamento sanitario dell'allevamento avicolo infetto; risultati degli esami eseguiti, - presunta fonte dell'infezione, quale risulta dall'indagine epidemiologica eseguita; ii) per le aziende che hanno avuto contatti: - dati di cui al punto i), primo, terzo, quarto e sesto trattino, - azienda infetta (focolaio) con la quale si presume vi siano stati o sono stati confermati contatti; tipo di contatti; b) una relazione finanziaria che contenga l'elenco dei beneficiari e il loro indirizzo, il numero degli animali abbattuti, la data dell'abbattimento e l'importo corrisposto. Articolo 3 Il Regno Unito trasmette i documenti giustificativi di cui all'articolo 2 entro sei mesi dalla notifica della presente decisione. Articolo 4 Il Regno Unito di Gran Bretagna e d'Irlanda del Nord è destinatario della presente decisione. Fatto a Bruxelles, il 3 dicembre 1997. Per la Commission Franz FISCHLER Membro della Commissione (1) GU L 224 del 18. 8. 1990, pag. 19. (2) GU L 168 del 2. 7. 1994, pag. 31.