31998D0062

98/62/CE: Decisione della Commissione del 3 dicembre 1997 concernente la partecipazione finanziaria della Comunità all'eradicazione della malattia di Newcastle nel Regno Unito (Il testo in lingua inglese è il solo facente fede)

Gazzetta ufficiale n. L 016 del 21/01/1998 pag. 0041 - 0042


DECISIONE DELLA COMMISSIONE del 3 dicembre 1997 concernente la partecipazione finanziaria della Comunità all'eradicazione della malattia di Newcastle nel Regno Unito (Il testo in lingua inglese è il solo facente fede) (98/62/CE)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

vista la decisione 90/424/CEE del Consiglio, del 26 giugno 1990, relativa a talune spese nel settore veterinario (1), modificata da ultimo dalla decisione 94/370/CE (2), in particolare l'articolo 3, paragrafo 3,

considerando che nel 1996 e 1997 sono comparsi nel Regno Unito focolai della malattia di Newcastle; che l'insorgenza di questa malattia costituisce un grave pericolo per il patrimonio avicolo della Comunità; che, per favorire l'eradicazione quanto più rapida possibile della malattia, la Comunità ha facoltà di compensare le perdite subite;

considerando che non appena la malattia di Newcastle è stata ufficialmente confermata, le autorità nazionali hanno adottato opportuni provvedimenti, comprese le misure di cui all'articolo 3, paragrafo 2 della decisione 90/424/CEE; che il Regno Unito ha notificato tali misure;

considerando che sono soddisfatte le condizioni per una partecipazione finanziaria della Comunità;

considerando che le misure previste dalla presente decisione sono conformi al parere del comitato veterinario permanente,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

Il Regno Unito può ottenere un contributo finanziario della Comunità per i focolai della malattia di Newcastle comparsi nel 1996 e nel 1997. Il contributo finanziario della Comunità è pari al:

- 50 % delle spese sostenute dal Regno Unito per compensare il proprietario per l'abbattimento e per la distruzione del pollame e, se del caso, dei prodotti avicoli;

- 50 % delle spese sostenute dal Regno Unito per la pulizia e la disinfezione delle aziende e dell'attrezzatura;

- 50 % delle spese sostenute dal Regno Unito per compensare il proprietario per la distruzione del mangime e delle attrezzature contaminati.

Articolo 2

1. Il contributo finanziario della Comunità viene concesso previa presentazione dei documenti giustificativi prescritti e a condizione che sia stata rispettata la legislazione comunitaria nel settore veterinario.

2. I documenti di cui al paragrafo 1 comprendono:

a) una relazione epidemiologica riguardante ogni azienda in cui si è proceduto all'abbattimento di pollame. Nella relazione devono figurare informazioni sui seguenti aspetti:

i) per le aziende infette:

- ubicazione e indirizzo,

- data del sospetto della malattia e data della conferma,

- numero di capi di pollame abbattuti e distrutti e data dell'abbattimento e della distruzione,

- metodo utilizzato per l'abbattimento e la distruzione,

- tipo e numero di campioni prelevati ed esaminati al momento del sospetto della malattia; risultati degli esami eseguiti,

- tipo e numero di campioni prelevati ed esaminati al momento dello svuotamento sanitario dell'allevamento avicolo infetto; risultati degli esami eseguiti,

- presunta fonte dell'infezione, quale risulta dall'indagine epidemiologica eseguita;

ii) per le aziende che hanno avuto contatti:

- dati di cui al punto i), primo, terzo, quarto e sesto trattino,

- azienda infetta (focolaio) con la quale si presume vi siano stati o sono stati confermati contatti; tipo di contatti;

b) una relazione finanziaria che contenga l'elenco dei beneficiari e il loro indirizzo, il numero degli animali abbattuti, la data dell'abbattimento e l'importo corrisposto.

Articolo 3

Il Regno Unito trasmette i documenti giustificativi di cui all'articolo 2 entro sei mesi dalla notifica della presente decisione.

Articolo 4

Il Regno Unito di Gran Bretagna e d'Irlanda del Nord è destinatario della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il 3 dicembre 1997.

Per la Commission

Franz FISCHLER

Membro della Commissione

(1) GU L 224 del 18. 8. 1990, pag. 19.

(2) GU L 168 del 2. 7. 1994, pag. 31.