98/31/CE: Decisione della Commissione del 28 novembre 1997 che approva il programma di eradicazione della brucellosi bovina per il 1998 presentato dall'Irlanda e che stabilisce il livello del contributo finanziario della Comunità (Il testo in lingua inglese è il solo facente fede)
Gazzetta ufficiale n. L 016 del 21/01/1998 pag. 0005 - 0005
DECISIONE DELLA COMMISSIONE del 28 novembre 1997 che approva il programma di eradicazione della brucellosi bovina per il 1998 presentato dall'Irlanda e che stabilisce il livello del contributo finanziario della Comunità (Il testo in lingua inglese è il solo facente fede) (98/31/CE) LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE, visto il trattato che istituisce la Comunità europea, vista la decisione 90/424/CEE del Consiglio, del 26 giugno 1990, relativa a talune spese nel settore veterinario (1), modificata da ultimo dalla decisione 94/370/CE (2), in particolare l'articolo 24, considerando che la decisione 90/424/CEE prevede la possibilità di un'azione finanziaria della Comunità per l'eradicazione e la sorveglianza della brucellosi bovina; considerando che, con lettera, l'Irlanda ha presentato un programma di eradicazione della suddetta malattia; considerando che il succitato programma è risultato conforme alla decisione 90/638/CEE del Consiglio, del 27 novembre 1990, che fissa i criteri comunitari applicabili alle azioni di eradicazione e di sorveglianza di talune malattie animali (3), modificata dalla direttiva 92/65/CEE (4); considerando che detto programma è incluso nell'elenco dei programmi di eradicazione e di sorveglianza delle malattie animali che possono beneficiare di un contributo finanziario della Comunità nel 1998, quale fissato dalla decisione 97/681/CE della Commissione (5); considerando che, data l'importanza del programma ai fini del conseguimento degli obiettivi perseguiti dalla Comunità in materia zoosanitaria, è opportuno fissare il contributo finanziario della Comunità al 50 % dei costi a carico dell'Irlanda, sino ad un importo massimo pari a 1 000 000 di ECU; considerando che il contributo finanziario della Comunità verrà concesso a condizione che le azioni previste siano effettivamente realizzate e che le autorità competenti forniscano tutte le informazioni necessarie entro le scadenze previste; considerando che le misure previste dalla presente decisione sono conformi al parere del comitato veterinario permanente, HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE: Articolo 1 Il programma di eradicazione della brucellosi bovina presentato dall'Irlanda è approvato per il periodo 1° gennaio-31 dicembre 1998. Articolo 2 L'Irlanda pone in vigore il 1° gennaio 1998 le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative di attuazione del programma di cui all'articolo 1. Articolo 3 1. Il contributo finanziario della Comunità è fissato al 50 % delle spese e di quelle sostenute dall'Irlanda per risarcire gli allevatori degli animali macellati, entro un massimo di 1 000 000 di ECU. 2. Il contributo finanziario della Comunità viene concesso a condizione che: - venga inviata alla Commissione una relazione trimestrale sullo stato di avanzamento del programma e sulle spese sostenute; - venga inviata alla Commissione, entro il 1° giugno 1999, una relazione finale sull'esecuzione tecnica del programma congiuntamente alle pezze giustificatrici delle spese sostenute, sempre che sia stata rispettata la legislazione comunitaria nel settore veterinario. Articolo 4 L'Irlanda è destinataria della presente decisione. Fatto a Bruxelles, il 28 novembre 1997. Per la Commissione Franz FISCHLER Membro della Commissione (1) GU L 224 del 18. 8. 1990, pag. 19. (2) GU L 168 del 2. 7. 1994, pag. 31. (3) GU L 347 del 12. 12. 1990, pag. 27. (4) GU L 268 del 14. 9. 1992, pag. 54. (5) GU L 286 del 18. 10. 1997, pag. 11.