98/24/CE: Decisione della Commissione del 15 dicembre 1997 che modifica la decisione 96/490/CE relativa a talune misure protettive contro il Gyrodactylus salaris nei salmonidi (Testo rilevante ai fini del SEE)
Gazzetta ufficiale n. L 008 del 14/01/1998 pag. 0026 - 0027
DECISIONE DELLA COMMISSIONE del 15 dicembre 1997 che modifica la decisione 96/490/CE relativa a talune misure protettive contro il Gyrodactylus salaris nei salmonidi (Testo rilevante ai fini del SEE) (98/24/CE) LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE, visto il trattato che istituisce la Comunità europea, vista la direttiva 90/425/CEE del Consiglio, del 26 giugno 1990, relativa ai controlli veterinari e zootecnici applicabili negli scambi intracomunitari di taluni animali vivi e prodotti di origine animale, nella prospettiva della realizzazione del mercato interno (1), modificata da ultimo dalla direttiva 92/118/CEE (2), in particolare l'articolo 10, considerando che con la decisione 96/490/CE (3) la Commissione ha adottato misure volte a proteggere talune regioni della Comunità dall'introduzione del Gyrodactylus salaris; considerando che la Finlandia, con lettera del 30 settembre 1997, ha chiesto che alcuni bacini idrografici situati sul suo territorio siano protetti dall'introduzione del Gyrodactylus salaris; che ciò implica la creazione di una zona cuscinetto in cui si applichino rigorose limitazioni di movimento per i salmonidi; considerando che la Finlandia sta attuando un programma di controllo e sorveglianza in tali bacini idrografici; considerando che gli Stati membri ai quali si applicano misure protettive contro il Gyrodactylus salaris stanno attuando un programma di controllo e sorveglianza per tale parassita; che i risultati di tale programma devono essere comunicati regolarmente alla Commissione; considerando che le misure previste dalla presente decisione sono conformi al parere del comitato veterinario permanente, HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE: Articolo 1 La decisione 96/490/CE è modificata come segue: 1) Al testo dell'articolo 3, paragrafo 1, è aggiunta la seguente frase: «Non è consentito il movimento di salmonidi vivi dalla zona cuscinetto di cui al punto 3 dell'allegato alle altre regioni elencate nell'allegato». 2) L'articolo 4 è sostituito dal seguente testo: «Le autorità competenti degli Stati membri responsabili per le regioni elencate nell'allegato sottopongono costantemente le loro popolazioni di salmonidi a test di controllo ed esami di laboratorio al fine di accertare l'assenza di Gyrodactylus salaris e presentano ogni anno i relativi risultati alla Commissione non oltre il 1° luglio». 3) L'allegato è sostituito dal seguente testo: «ALLEGATO REGIONI 1. Le seguenti regioni del Regno Unito: Gran Bretagna, Irlanda del Nord, Isola di Man, Guernsey. 2. Irlanda. 3. I seguenti bacini idrografici della Finlandia: Tenojoki, Näätämönjoki (zona cuscinetto: Paatsjoki, Luttojoki, Uutuanjoki)». Articolo 2 Gli Stati membri modificano le misure da essi applicate agli scambi in modo da renderle conformi alla presente decisione e ne informano immediatamente la Commissione. Articolo 3 Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione. Fatto a Bruxelles, il 15 dicembre 1997. Per la Commissione Franz FISCHLER Membro della Commissione (1) GU L 224 del 18. 8. 1990, pag. 29. (2) GU L 62 del 15. 3. 1993, pag. 49. (3) GU L 202 del 10. 8. 1996, pag. 21.