98/19/CE: Decisione della Commissione del 6 gennaio 1998 che chiude il procedimento antidumping relativo alle importazioni di nastri video in cassette originari di Hong Kong e della Repubblica di Corea
Gazzetta ufficiale n. L 007 del 13/01/1998 pag. 0047 - 0055
DECISIONE DELLA COMMISSIONE del 6 gennaio 1998 che chiude il procedimento antidumping relativo alle importazioni di nastri video in cassette originari di Hong Kong e della Repubblica di Corea (98/19/CE) LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE, visto il trattato che istituisce la Comunità europea, visto il regolamento (CE) n. 384/96 del Consiglio, del 22 dicembre 1995, relativo alla difesa contro le importazioni oggetto di dumping da parte di paesi non membri della Comunità europea (1), modificato dal regolamento (CE) n. 2331/96 del Consiglio (2), in particolare l'articolo 23, paragrafo 1, visto il regolamento (CEE) n. 2423/88 del Consiglio, dell'11 luglio 1988, relativo alla difesa contro le importazioni oggetto di dumping o di sovvenzioni da parte di paesi non membri della Comunità economica europea (3), in particolare l'articolo 9, paragrafo 1 e l'articolo 15, sentito il comitato consultivo, considerando quanto segue: A. PROCEDURA (1) Con il regolamento (CEE) n. 1768/89 (4) il Consiglio ha istituito un dazio antidumping definitivo sulle importazioni di videocassette originarie della Repubblica di Corea e di Hong Kong e ha chiuso la procedura antidumping relativa alle importazioni di nastri video in bobine originari di questi paesi. Alla stessa data, la Commissione ha accettato un impegno offerto da un esportatore di Hong Kong, la Wing Shing Cassette Mfg. Ltd (5). (2) Su richiesta di imprese di Hong Kong che non avevano esportato nel corso del periodo dell'inchiesta iniziale, sono stati successivamente esaminati nuovi esportatori, conformemente all'articolo 14 del regolamento (CEE) n. 2423/88 del Consiglio(in appresso denominato regolamento 2423/88). Uno di questi esami non ha portato all'istituzione di misure, mentre negli altri casi sono stati istituiti dazi variabili ad valorem (6). (3) A seguito della pubblicazione di un avviso di imminente scadenza delle misure in vigore (7), il Consiglio europeo dell'industria chimica (CEFIC) ha presentato una richiesta di riesame del regolamento che istituiva le misure antidumping per conto di due produttori di videocassette comunitari che rappresenterebbero il 45 % della produzione comunitaria complessiva. Nella sua richiesta la CEFIC sosteneva che la scadenza delle misure avrebbe portato alla reiterazione del pregiudizio e che, nonostante le misure in vigore, gli effetti pregiudizievoli continuativi e aggravati delle importazioni di videocassette dalla Corea del Sud e da Hong Kong si facevano ancora sentire, a causa dei bassi prezzi di tali importazioni derivanti dall'aumento del dumping. Gli elementi di prova forniti sono stati giudicati sufficienti e, nel maggio del 1994, la Commissione ha annunciato la sua intenzione di procedere ad un riesame (8). (4) È bene ricordare che nel 1991 sono state adottate misure antidumping nei confronti degli stessi prodotti originari della Repubblica popolare cinese (9). Dette misure sono scadute in quanto l'industria comunitaria non ha collaborato all'inchiesta ai fini del riesame in previsione della scadenza recentemente condotta (10). B. INCHIESTA AI FINI DEL RIESAME (5) Con un avviso pubblicato nel settembre del 1994 (11), la Commissione ha annunciato l'inizio di un'inchiesta ai fini del riesame conformemente all'articolo 15 del regolamento 2423/88. (6) La Commissione ha formalmente informato l'industria comunitaria denunziante, gli esportatori e gli importatori notoriamente interessati e i rappresentanti dei paesi esportatori, e ha dato alle parti direttamente interessate la possibilità di presentare le loro osservazioni per iscritto e di chiedere un'audizione. (7) La Commissione ha inviato questionari alle parti notoriamente interessate e ha ricevuto risposte dai due produttori comunitari per conto dei quali era stata presentata la domanda di riesame, da tre esportatori coreani e da importatori comunitari collegati a due esportatori coreani. Solo un esportatore di Hong Kong ha collaborato inviando una risposta al questionario, dalla quale risultava che l'impresa non aveva esportato il prodotto in esame nel periodo dell'inchiesta, definito al considerando 11. Nessun altro esportatore di Hong Kong ha inviato risposte al questionario, sebbene varie imprese di Hong Kong abbiano fatto sapere che non esportavano più videocassette nella Comunità. La Commissione ha ricevuto delle osservazioni da parte del governo di Hong Kong. (8) Le informazioni contenute nella risposta al questionario presentata da uno dei due produttori comunitari sono state giudicate insufficienti; l'impresa inoltre non ha presentato una versione non riservata della sua risposta al questionario. Ai fini dell'accertamento del pregiudizio, quindi, la Commissione non ha potuto tener conto delle informazioni fornite da questo produttore (cfr. anche considerando 17). (9) Su richiesta degli esportatori coreani, i tre esportatori coreani che hanno collaborato in questione e l'industria comunitaria si sono incontrati e hanno avuto uno scambio di opinioni, conformemente all'articolo 7, paragrafo 6 del regolamento 2423/88. (10) Nel corso dell'inchiesta, la Commissione ha raccolto e verificato tutte le informazioni ritenute necessarie ai fini di un accertamento e ha svolto visite di verifica presso le sedi delle seguenti imprese: a) Produttore comunitario - BASF Magnetic GmbH, Mannheim (Germania), e società commerciali collegate: - BASF Magnetics France SA, Levallois-Perret (Francia) - BASF Plc, Wembley, Middlesex (Regno Unito) (in appresso denominate collettivamente BASF Magnetics) b) Produttori/esportatori della Repubblica di Corea - SKC Ltd: Seul - Kolon Industries Inc., Seul - LG Electronics Inc., Seul c) Importatori della Comunità collegati a produttori/esportatori coreani Germania: - Kolon International GmbH, Francoforte - SKC Europe GmbH, Francoforte - LG Electronics Deutschland GmbH, Willich Regno Unito: - Kolon Industries Inc., Londra (filiale) - LG Electronics U.K. Ltd, Slough Francia: - LC GoldStar France SARL, Marne La Vallée (11) Il periodo dell'inchiesta utilizzato nel presente procedimento andava dal 1° luglio 1993 al 30 giugno 1994. Per stabilire se l'industria comunitaria aveva subito un pregiudizio a causa delle importazioni in questione, si è analizzato il periodo dal 1989 - l'anno in cui sono state adottate le misure oggetto di riesame - al termine del periodo dell'inchiesta. Nell'ambito di tale analisi, tuttavia, si è dovuto tener conto dei due fattori: anzitutto, per il periodo fino al 1991, gli unici dati relativi alle importazioni disponibili si riferivano al peso, e solo dal 1991 si è potuto disporre di informazioni statistiche più particolareggiate sulle importazioni di videocassette in termini unitari (in volume e in valore), ciò che ha consentito di analizzare meglio le importazioni e il loro impatto. In secondo luogo, come illustrato nel considerando 18, nel 1991 si è verificato un importante cambiamento per quanto riguarda la struttura dell'industria comunitaria, e di conseguenza si è potuto analizzare in modo significativo il rendimento dell'industria comunitaria solo utilizzando i dati dal 1991 in poi. Il periodo dal 1991 al 30 giugno 1994 ha costituito dunque la base principale sulla quale si è esaminata l'esistenza di un pregiudizio grave per l'industria comunitaria. (12) L'inchiesta ha superato il periodo indicativo di un anno di cui all'articolo 7, paragrafo 9, lettera a) del regolamento 2423/88, soprattutto a causa dell'ingente massa di dati da analizzare per un prodotto di base quali le videocassette, che sono vendute in molte varianti (qualità e tempi di registrazione diversi), e dell'altissimo numero di operazioni. Su richiesta di varie parti, tra le quali l'industria comunitaria, si sono inoltre concesse proroghe per rispondere ai questionari. La Commissione ha infine dovuto chiedere ad alcune parti di fornire ulteriori informazioni su aspetti particolarmente importanti. Un altro elemento che ha influenzato l'inchiesta è stato il cambiamento di proprietà di uno dei denunzianti, come illustrato più oltre (considerando 18), che avrebbe potuto incidere sul proseguimento dell'inchiesta. I negoziati che hanno portato alla cessione della BASG Magnetics al gruppo coreano KOHAP sono iniziati nel 1996 e si sono conclusi nel gennaio del 1997. C. PRODOTTO IN ESAME E PRODOTTO SIMILE (13) Il prodotto oggetto delle presente inchiesta ai fini del riesame sono nastri video in cassette predisposti per la registrazione ma non registrati (cioè videocassette) funzionanti secondo la norma VHS e classificati al codice NC (ex) 8523 13 00. Come indicato nel regolamento (CE) n. 4062/88 (12) della Commissione che istituisce un dazio antidumping provvisorio sulle importazioni di videocassette originarie di Hong Kong e dalla Repubblica di Corea, le videocassette sono generalmente fabbricate su licenza della JVC (Japan Victor Company). Le videocassette vengono utilizzate nelle videocamere per filmare oppure in videoregistratori per registrare programmi TV e riprodurre programmi televisivi, film preregistrati o registrazioni effettuate con videocamere. Sebbene esistano vari tipi di videocassette, a seconda della lunghezza e della qualità del nastro inserito nella cassetta, è lecito considerarli un'unica categoria di prodotti. Dall'inchiesta è emerso che le videocassette prodotte e vendute sui rispettivi mercati interni di Hong Kong e della Corea e quelle esportate nella Comunità da questi paesi hanno le stesse caratteristiche tecniche e fisiche di base e sono destinate agli stessi usi. Analogo discorso vale per il confronto tra le videocassette importate nella Comunità da questi paesi e quelle prodotte e vendute dall'industria comunitaria. Dal punto di vista della percezione dei clienti e dei canali commerciali, inoltre, le videocassette originarie di Hong Kong e della Corea e quelle vendute dall'industria comunitaria sono in diretta concorrenza. Si è pertanto riscontrato, a conferma delle conclusioni del regolamento oggetto del riesame, che le videocassette originarie della Corea e di Hong Kong e quelle rivendute nella Comunità dall'industria comunitaria costituiscono un prodotto simile ai sensi dell'articolo 2, paragrafo 12 del regolamento 2423/88. D. INDUSTRIA COMUNITARIA (14) All'epoca dell'inchiesta iniziale, l'industria comunitaria per conto della quale era stata sporta la denuncia comprendeva quattro produttori: l'Agfa-Gevaert AG, la BASF Magnetics GmbH, la Magna Tonträger Produktions GmbH e la PDM Magnetics. Successivamente all'istituzione delle misure oggetto del riesame, la Magna Tonträger Produktions GmbH ha cessato la produzione di videocassette. La produzione dell'Agfa-Gevaert è stata rilevata da uno degli altri produttori comunitari (la BASF Magnetics GmbH). La produzione della PDM Magnetics, inoltre, è stata rilevata da un'altra impresa, la Sauerland-Kunststoffe GmbH & CO. KG (in appresso denominata Sauerland). Di conseguenza, sono rimaste solo due delle quattro imprese denunzianti dell'inchiesta iniziale; la BASF Magnetics e la Sauerland. Questi due produttori rappresentavano il 45 % circa della produzione complessiva di videocassette della Comunità. (15) Uno degli importatori ha sostenuto che, ai sensi dell'articolo 4, paragrafo 5 del regolamento 2423/88, si sarebbe dovuta escludere la BASF Magnetics dalla definizione dell'industria comunitaria, in quanto era essa stessa un'importatrice di videocassette. Nel corso dell'inchiesta, tuttavia, si è accertato che la BASF Magnetics aveva effettivamente importato videocassette da uno dei paesi interessati, ma per quantitativi modesti e per un periodo limitato. Le importazioni di videocassette sono avvenute a titolo di OEM (Original equipment manufacturer) e consistevano in ordinazioni specifiche per un particolare mercato di uno Stato membro nel quale la concorrenza sui prezzi era particolarmente accesa. Il volume delle importazioni è stato modesto rispetto al totale delle vendite (pari al 4 % circa per un anno), e il produttore comunitario ha fatto ricorso alle importazioni nel tentativo di difendersi dalla forte concorrenza, anche da parte delle importazioni a basso prezzo, su quel particolare mercato. Durante il periodo dell'inchiesta la BASF Magnetics non ha effettuato importazioni. Per i motivi sopra esposti si è ritenuto che la BASF Magnetics non dovesse essere esclusa dalla definizione di «industria comunitaria» ai sensi dell'articolo 4, paragrafo 5 del regolamento 2423/88. (16) Gli esportatori coreani hanno inoltre sostenuto che nella Comunità c'era una produzione da parte di imprese assemblatrici di videocassette che si sarebbe dovuta considerare parte della produzione complessiva della Comunità. Se tale produzione fosse stata inserita nel calcolo, i produttori comunitari che avevano chiesto il riesame non avrebbero più costituito la proporzione maggioritaria richiesta della produzione comunitaria. Nel valutare il grado di rappresentatività, tuttavia, si è considerato che la produzione di imprese impegnate in operazioni di semplice assemblaggio non si potesse considerare un'effettiva produzione comunitaria. Il valore aggiunto nel processo di assemblaggio delle videocassette è infatti limitato. Nessuna delle imprese assemblatrici in questione, inoltre, ha sostenuto di essere un produttore comunitario. Di conseguenza, solo la BASF Magnetics e la Sauerland hanno potuto essere considerate produttori comunitari. Una di queste due imprese, la Sauerland, ha inviato una risposta al questionario insufficiente. Non si è dunque potuta prendere in considerazione la situazione di questo produttore ai fini delle conclusione sul pregiudizio. Si è accertato che l'altro produttore comunitario che ha collaborato, la BASF Magnetics rappresentava di gran lunga la parte maggioritaria della produzione complessiva di questi due produttori. (17) In base a quanto sopra, si è concluso che, ai fini del presente procedimento, la BASF Magnetics da sola soddisfaceva i requisiti dell'articolo 4, paragrafo 5 del regolamento 2423/88; tale impresa è stata quindi considerata l'industria comunitaria ai sensi di tale articolo. (18) Si nota che il 22 gennaio 1997, successivamente al periodo dell'inchiesta, si è verificato un cambiamento di proprietà della BASF Magnetics, che è entrata a far parte del gruppo coreano HOGAP. La ragione sociale BASF Magnetics è stata quindi trasformata in Magnetics GmbH. Tale impresa ha dichiarato di continuare a sostenere la richiesta di riesame e l'inchiesta in corso. E. PREGIUDIZIO 1. Consumo comunitario di videocassette (19) Il modo più adeguato per accertare l'evoluzione del mercato comunitario è risultato quello di svolgere un'analisi in termini unitari. Per quanto riguarda il consumo comunitario, si è riscontrato che i dati derivanti da ricerche di mercato indipendenti, forniti dall'industria comunitaria, costituivano la fonte più attendibile, per due motivi fondamentali. Anzitutto, non è stato possibile calcolare il consumo apparente, in quanto non si sono potuti ottenere i dati relativi al giro d'affari degli altri operatori presenti sul mercato; in secondo luogo, le statistiche ufficiali sulle importazioni presentano i dati in base al peso (anziché in termini di unità). (20) Per quanto riguarda il livello dei consumi, si direbbe che, dopo un costante incremento negli anni precedenti, il consumo comunitario abbia toccato un picco di 394 milioni di unità nel 1992. Sulla base dei dati disponibili per il 1993 e per il 1994, si è stimato che il consumo nel periodo dell'inchiesta è stato di 380 milioni di unità. 2. Fattori relativi alle importazioni a) Volume e quota di mercato delle importazioni (21) Si ricorda che le informazioni a disposizione della Commissione provenienti da Eurostat si riferiscono a un codice NC che comprende sia i nastri video in cassette, sia quelli in bobine. Le statistiche ufficiali sulle importazioni della Comunità non possono quindi dare un quadro preciso del livello delle importazioni dei soli nastri video in cassette. Si è ritenuto dunque necessario prendere in considerazione altre fonti di informazione oltre a Comext, quali le statistiche ufficiali delle esportazioni dei paesi interessati e altri dati comunitari relativi alle importazioni, che contenevano informazioni più particolareggiate. Questi ulteriori dati sulle importazioni della Comunità, che forniscono statistiche distinte per ogni tipo di videocassette, sono però disponibili solo a partire dal 1991, e le conclusioni tratte su tale base possono pertanto riferirsi unicamente al periodo successivo al 1991. L'industria comunitaria ha affermato che la valutazione delle importazioni da Hong Kong dovrebbe comprendere le importazioni da Macao, sostenendo che queste ultime erano originarie di Hong Kong ed erano semplicemente esportate passando per Macao. Da un'inchiesta svolta dalla Commissione nel 1994, tuttavia, è emerso che le importazioni da Macao in questione devono essere considerate di origine cinese. Non c'era dunque motivo di considerare originarie di Hong Kong le importazioni di Macao. Per quanto riguarda sia le importazioni da Hong Kong, sia quelle dalla Corea, si rileva che il volume delle importazioni registrate da Eurostat per il codice NC 8523 13 00 (in t) ha subito un brusco calo dopo l'istituzione delle misure originali nel 1989 rispetto al 1988: le importazioni da Hong Kong, pari a 8 289 t nel 1988, sono scese a 1 314 t nel 1989, con un calo dell'84 %, e quelle dalla Corea, pari a 17 511 t nel 1988, sono scese a 11 491 nel 1989, con un calo del 34 %. Tra il 1989 e il termine del periodo dell'inchiesta, le importazioni da Hong Kong relative al codice NC di cui sopra si sono mantenute a livelli molto modesti, pari a 1 279 t nel periodo dell'inchiesta. Nel caso della Corea, le importazioni hanno invece registrato un incremento tra il 1989 e il 1990/1991 (da 11 491 a 20 938 t), ma successivamente sono andate progressivamente diminuendo fino a 13 500 t, con una riduzione complessiva del 23 % tra il 1988 e il periodo dell'inchiesta. Per quanto riguarda l'evoluzione delle importazioni in termini unitari, dai dati disponibili è emerso che le importazioni da Hong Kong si sono mantenute a livelli modesti tra il 1991 e il periodo dell'inchiesta (4,8 milioni di unità). Nel caso della Corea, le importazioni sono scese dai 37,3 milioni di unità del 1991 a 26,7 milioni di unità nel periodo dell'inchiesta, con un calo del 28 %. (22) Come si è già accennato (considerando 19), il consumo comunitario di videocassette è espresso in unità, mentre le statistiche ufficiali sulle importazioni presentano i dati in peso. Dato che non tutte le importazioni di videocassette da Hong Kong e dalla Corea classificate al codice doganale in questione erano necessariamente costituite da nastri video in cassette, non si sono potute utilizzare le statistiche di Comext per stabilire le quote di mercato. Per calcolare la quota di mercato delle importazioni oggetto di dumping, quindi, si sono utilizzate le informazioni disponibili dalle fonti sopra indicate, relative alle importazioni in unità. Da tale valutazione è risultato che tra il 1991 e il 1993 la quota di mercato di Hong Kong è rimasta al di sotto dell'1 %, per salire a non più dell'1,3 % nel periodo dell'inchiesta, a seguito di un lieve aumento delle importazioni in presenza di un calo dei consumi. Per quanto riguarda la Corea, la quota di mercato è diminuita dal 9,8 % del 1991 al 7 % del periodo dell'inchiesta. (23) La suddetta valutazione delle importazioni dai paesi in esame e delle relative quote di mercato ha dimostrato che, in generale, le importazioni dai paesi interessati erano significativamente nel periodo in esame. b) Prezzi delle importazioni Andamento dei prezzi (24) In considerazione del fatto che i dati di Comext riguardano i nastri video sia in cassette, sia in bobine, e che questi dati si riferivano a tutta una serie di videocassette, non sarebbe stato significativo utilizzare i dati sui prezzi all'importatore di Comext. La valutazione è stata dunque effettuata utilizzando le informazioni disponibili in termini di unità. Tali dati si basavano sui due tipi di cassette (E-180 ed E-240) più comunemente importati e che rappresentavano la maggioranza (più del 75 %) delle cassette importate dai paesi interessati nel periodo dell'inchiesta. Si è accertato che, per questi due tipi di cassette, i prezzi delle importazioni da Hong Kong erano di fatto aumentati tra il 1991 e il periodo dell'inchiesta del 57 % per il modello E-180 e del 17 % per il modello E-240. Nel caso della Corea, i prezzi delle importazioni del modello E-180 hanno registrato un certo incremento (9 %), mentre i prezzi del modello E-240 si sono mantenuti stabili. Sottoquotazioni dei prezzi (25) Si è esaminato se le vendite nella Comunità di videocassette di Hong Kong e della Corea siano state effettuate a prezzi che sottoquotavano i prezzi dei produttori comunitari. Tale analisi è stata svolta sulla base delle vendite effettuate in tre Stati membri considerati rappresentativi in quanto il loro consumo del prodotto in esame costituiva più dei due terzi del consumo complessivo comunitario. (26) Si è riscontrato che, per le importazioni dalla Corea, vi era una certa sottoquotazione in due dei tre Stati membri analizzati, a livelli diversi a seconda dei vari tipi di videocassette. Per quanto riguarda le importazioni da Hong Kong, non è stato possibile accertare un determinato livello di sottoquotazione in quanto nessuno degli esportatori di Hong Kong ha collaborato all'inchiesta. L'industria comunitaria inoltre, non è stata in grado di fornire ulteriori elementi di prova relativa alle vendite sul mercato comunitario di videocassette originarie di Hong Kong, il che si può spiegare con il modestissimo livello delle importazioni e delle quote di mercato detenuta dalle importazioni originarie di Hong Kong. Conformemente all'articolo 7, paragrafo 7, lettera b) del regolamento 2423/88, pertanto, le conclusioni si sono basate sui dati disponibili alla Commissione. Si è considerato che i dati statistici disponibili costituivano la fonte di informazioni più adeguata. Dai dati relativi alle importazioni, analizzati per i due tipi di cassette più comunemente importati, è emerso che nel periodo dell'inchiesta le videocassette importate da Hong Kong sono state vendute a prezzi molto vicini a quelli delle videocassette importate dalla Corea. Sebbene alle importazioni originarie di Hong Kong si applicasse un dazio antidumping superiore - 21,9 % contro il 3,8 % delle importazioni originarie della Corea - si è concluso che anche le importazioni originarie di Hong Kong erano vendute a prezzi che in una certa misura sottoquotavano quelli dell'industria comunitaria. 3. Fattori relativi all'industria comunitaria (27) Nel descrivere la situazione dell'industria comunitaria, si è dovuto tener conto del fatto che nel 1991 si è verificata l'acquisizione dell'Agfa da parte della BASF AG. Un confronto con gli anni precedenti non avrebbe dunque senso, come già indicato al considerando 11. Dato che l'industria comunitaria, ai sensi dell'articolo 4, paragrafo 5 del regolamento 2423/88, consiste di un'unica impresa, i dati relativi a tale impresa sono riportati, per motivi di riservatezza, solo in termini relativi. a) Volume delle vendite e quota di mercato (28) Tra il 1991 e il 1993, le vendite del prodotto in esame dell'industria comunitaria sono diminuite del 27 % circa. Tra il 1993 e il periodo dell'inchiesta, invece, si è registrato un incremento vicino al 6 %. La stessa tendenza si è registrata per la sua quota di mercato che, dopo un calo tra il 1991 e il 1993, nel periodo dell'inchiesta è aumentata di dieci punti percentuali. b) Prezzi di vendita, giro d'affari e redditività (29) Per quanto riguarda i prezzi di vendita dell'industria comunitaria, tra il 1991 e il periodo dell'inchiesta si è riscontrato un calo superiore al 20 %. Tale calo si è accompagnato a una riduzione più marcata dei costi di produzione, ottenuta, tra l'altro, grazie alla chiusura di uno degli stabilimenti utilizzati per la produzione di videocassette. La chiusura è stata dovuta alla decisione di ricorrere a forniture dall'esterno per una specifica parte del processo di produzione. Pur avendo perso giro d'affari a seguito del calo delle vendite e della riduzione dei prezzi di vendita, l'industria comunitaria è riuscita, grazie alle notevoli riduzioni dei costi, a conseguire un significativo miglioramento della sua situazione finanziaria. A partire dal periodo 1991/1992, le perdite finanziarie sono state progressivamente eliminate, e nel periodo dell'inchiesta si è sostanzialmente raggiunto il pareggio. Nonostante questa tendenza positiva, comunque, la situazione finanziaria dell'industria comunitaria rimaneva ancora insoddisfacente nel periodo dell'inchiesta. c) Produzione, capacità produttiva e utilizzo della capacità produttiva (30) Tenendo conto della suddetta acquisizione dell'Afga da parte della BASF AG nel 1991, nel 1992 si è registrato un incremento della produzione complessiva. Tra il 1992 e il 1993 la produzione è diminuita del 19 %, ma tra il 1993 e il periodo dell'inchiesta è nuovamente aumentata (del 3 %). L'utilizzo della capacità produttiva, secondo la BASF Magnetics, potrebbe essere adeguato ai requisiti di produzione in qualsiasi momento, in modo da giungere a un utilizzo stabile della capacità produttiva disponibile. d) Personale impiegato (31) Tra il 1991 e il periodo dell'inchiesta l'industria comunitaria ha ridotto di più del 40 % la manodopera impegnata nella produzione e nelle vendite di videocassette. Tale riduzione di manodopera è derivata in larga misura dalla chiusura dell'impianto di produzione di cui sopra, che da sola ha portato alla scomparsa di più 450 posti di lavoro. e) Conclusioni (32) Dall'esame degli indicatori di cui ai paragrafi precedenti emerge che nel periodo 1991/1993 c'è stata un'evoluzione negativa. Tra il 1993 e il periodo dell'inchiesta, invece, la situazione dell'industria comunitaria è stata più positiva, dando segni di ripresa e manifestando una tendenza al miglioramento. Nonostante il miglioramento, però, la posizione finanziaria dell'industria comunitaria è rimasta insoddisfacente, in particolare per quanto riguarda il rendimento finanziario. F. RAPPORTO DI CAUSALITÀ (33) La Commissione ha indagato se i volumi e i prezzi delle importazioni in esame siano stati responsabili della situazione dell'industria comunitaria e abbiano avuto nei suoi confronti effetti tali da configurare un pregiudizio notevole ai sensi dell'articolo 4, paragrafo 1 del regolamento 2423/88. Si è avuto cura di assicurarsi che gli eventuali effetti provocati da altri fattori sulla situazione dell'industria comunitaria non fossero attribuiti alle importazioni in questione. (34) Per quanto riguarda Hong Kong, le importazioni sono notevolmente diminuite rispetto ai livelli del 1988 e, nel periodo dell'inchiesta, detenevano una quota di mercato non superiore all'1,3 %. Nelle circostanze specifiche del caso, pertanto, non si può sostenere che le importazioni da Hong Kong abbiano continuato ad avere effetti classificabili come notevoli sulla situazione dell'industria comunitaria. (35) Anche nel caso della Corea le importazioni sono diminuite e la quota di mercato è scesa al 7 % nel periodo dell'inchiesta, rispetto al 9,8 % circa del 1991. Tale perdita di quota di mercato è stata superiore, in termini percentuali, a quella registrata per l'industria comunitaria. (36) Quanto all'evoluzione dei prezzi all'importazione, per le videocassette di origine coreana, si è osservata una tendenza stabile ad un leggero aumento, mentre per le cassette originarie di Hong Kong i prezzi all'importazione hanno subito un sensibile incremento. (37) Dall'inchiesta è emerso inoltre che la tendenza al ribasso dei prezzi di vendita della BASF si è accompagnata a una riduzione ancora maggiore dei suoi costi di produzione, ciò che ha portato a un miglioramento della situazione finanziaria dell'azienda. (38) Per quanto riguarda le importazioni da paesi terzi, in alcuni casi i volumi delle importazioni sono sostanzialmente aumentati nel periodo in esame. Tra l'anno in cui sono state adottate le misure (1989) e il periodo dell'inchiesta, in particolare, le importazioni dall'India, da Macao, dalla Malaysia, da Singapore, da Taiwan dalla Thailandia e dalla Turchia sono aumentate da 4 415 a 21 310 t. Tra il 1991 e il periodo dell'inchiesta il numero delle unità importate da questi paesi è passato da quasi 32 milioni a 82 milioni di unità. In termini di quota di mercato, ciò corrisponde a un passaggio dall'8,5 % al 21,7 %, cui vanno aggiunte le quote di mercato degli Stati Uniti e del Giappone, pari rispettivamente al 2,2 % e al 6,7 % nel periodo dell'inchiesta. È importante inoltre osservare che, in base a una valutazione relativa al periodo dell'inchiesta, i prezzi delle importazioni originarie di questi paesi erano notevolmente inferiori a quelli delle importazioni originarie di Hong Kong e della Corea e di conseguenza sottoquotavano sostanzialmente quelli dell'industria comunitaria. In sintesi, mentre le importazioni da altri paesi aumentavano, quelle da Hong Kong e dalla Corea diminuivano. (39) Si noti che nella Comunità esistono numerosi altri produttori (non denunzianti) e un certo numero di assemblatori di videocassette. Nessuno di questi altri produttori/assemblatori si è manifestato a sostegno della richiesta presentata per conto della BASF Magnetics e della Sauerland. In base ai dati disponibili, si è accertato che nel periodo dell'inchiesta circa il 40 % (in termini di quota di mercato) del mercato comunitario era rifornito da videocassette d'importazione, mentre il restante 60 % era costituito da fornitori comunitari, ivi compresa l'industria comunitaria. È probabile dunque che la pressione concorrenziale esercitata da queste altre fonti comunitarie abbia svolto un ruolo notevole nella riduzione dei prezzi sul mercato comunitario, cui l'industria comunitaria ha dovuto allinearsi. A questo proposito, si deve inoltre rilevare che la concorrenza dei fornitori all'interno della Comunità è aumentata da quando la Saehan Media, uno degli esportatori coreani oggetto delle misure in esame, ha aperto un impianto di produzione in Irlanda per approvvigionare il mercato dall'interno della Comunità. Conclusioni relative al rapporto di causalità (40) Alla luce di quanto sopra, si conclude che le importazioni combinate originarie di Hong Kong e della Corea non hanno avuto, di per sé, effetti classificabili come notevoli sulla situazione dell'industria comunitaria. Il fatto che l'industria comunitaria non abbia ottenuto risultati migliori sembra piuttosto potersi attribuire alle importazioni da altri paesi terzi e alla concorrenza da parte di altre fonti all'interno della Comunità. G. REITERAZIONE DEL PREGIUDIZIO (41) Conformemente all'articolo 15 del regolamento 2423/88, si è esaminato se la scadenza delle misure potesse portare a una reiterazione del pregiudizio. Alla luce delle considerazioni seguenti e dell'analisi di cui sopra, si è ritenuto quanto segue: - Per quanto riguarda il volume delle importazioni, i fattori sopra citati dimostrano che le importazioni da Hong Kong sono state modeste e le importazioni dalla Corea sono diminuite. Alla luce di questo aspetto, delle importazioni da altri paesi e della concorrenza da parte di altre fonti, non è prevedibile che le importazioni da Hong Kong e dalla Corea tornino a crescere a livelli pregiudizievoli qualora scadessero le misure in vigore. Per quanto riguarda l'asserzione dell'industria comunitaria in base alla quale le potenzialità di esportazioni da Hong Kong sarebbero dimostrate da importazioni originarie di Hong Kong fatte transitare per Macao, tale osservazione non è stata giudicata accettabile, per i motivi indicati al considerando 21. Vale inoltre la pena di ricordare che le importazioni dalla Corea sono soggette a dazi antidumping relativamente bassi e che, sebbene tali dazi abbiano di per sé avuto un effetto correttivo, non è prevedibile che la loro scomparsa possa avere, nel futuro prevedibile, forti ripercussioni sul comportamento degli esportatori coreani in materia di esportazione e portare a significativi incrementi dei quantitativi di importazioni di videocassette originarie della Corea; - per quanto riguarda la depressione dei prezzi, i volumi limitati e i prezzi più elevati delle importazioni originarie di Hong Kong e della Corea rispetto alle importazioni originarie di altri paesi, nonché la forte concorrenza adopera di altre fonti all'interno della Comunità, inducono a ritenere che la scadenza delle misure antidumping relative a questi due paesi non avrebbe un consistente effetto di depressione dei prezzi sul mercato comunitario; - quanto all'esistenza di capacità produttiva inutilizzata nei paesi oggetto del presente procedimento, le statistiche hanno dimostrato che le importazioni da Hong Kong si sono mantenute a livelli molto modesti da quando sono state istituite le misure in esame. È dunque improbabile che, per un periodo così lungo, si sia mantenuta una notevole capacità produttiva. Tale conclusione è suffragata da un'analisi delle statistiche relative alle esportazioni di Hong Kong, in base alla quale le esportazioni di Hong Kong in tutto il mondo sono notevolmente diminuite dal 1998 in poi. Ciò indica anche che la sua capacità produttiva è a sua volta diminuita. A tale proposito, si nota che la stima della capacità produttiva inutilizzata di Hong Kong effettuata dall'industria comunitaria non è stata suffragata da elementi di prova. In relazione alla capacità produttiva coreana, è bene anzitutto ricordare che essa è diminuita a seguito del trasferimento della produzione della Saehan verso un impianto nella Comunità. L'inchiesta ha inoltre dimostrato che l'utilizzo medio della capacità produttiva dei tre produttori che hanno collaborato, che nel periodo dell'inchiesta rappresentavano quasi tutte le esportazioni nella Comunità, era superiore all'80 %. In base a questi fattori si conclude che, benché la capacità produttiva inutilizzata rappresenti ancora una quantità significativa di videocassette, non esistono grandi possibilità di aumentare la produzione e le esportazioni. Inoltre non sussistono circostanze, quali l'istituzione di misure antidumping da parte di paesi terzi, che indichino chiaramente che il potenziale di produzione rimanente possa indirizzarsi in direzione di esportazioni verso la Comunità. La tendenza delle esportazioni coreane indicherebbe anzi il contrario, in quanto dall'inchiesta sono emersi un notevole calo del volume delle importazioni dalla Corea tra il 1992 e il periodo dell'inchiesta e una riduzione della quota di mercato, tendenza confermata dagli sviluppi di questi ultimi anni; - per quanto riguarda le giacenze, l'inchiesta ha indicato che, essendo mediamente le giacenze di poco superiori all'8 % della produzione per le imprese coreane che hanno collaborato, non esistevano consistenti volumi di eccedenze. (42) In considerazioni del fatto che l'inchiesta aveva ampiamente superato la durata normale, e dati i cambiamenti subiti dalla struttura dell'industria comunitaria di cui al considerando 18, si è ritenuto opportuno valutare se gli sviluppi di cui sopra fossero continuati dopo il periodo dell'inchiesta. Tale verifica ha rivelato un ulteriore calo delle importazioni originarie di Hong Kong, la cui quota di mercato è scesa al livello dello 0,5 % nel mercato dei quindici Stati membri, e un crollo delle importazioni originarie della Corea, la cui quota di mercato è scesa allo 0,5 % nel 1996 (nella Comunità a quindici). Contemporaneamente, l'industria comunitaria ha dato ulteriori segni di ripresa. (43) La conclusione tratta dai fattori di cui sopra è che appare improbabile che, a seguito della scadenza delle misure antidumping attualmente in vigore, le importazioni originarie di Hong Kong e della Corea tornino ad avere un effetto pregiudizievole classificabile come notevole sull'industria comunitaria. H. DUMPING (44) Alla luce delle conclusioni di cui sopra, e cioè alla luce del fatto che le importazioni originarie di Hong Kong e della Corea non hanno avuto un effetto classificabile notevole e che non è prevista una reiterazione del pregiudizio a seguito della scadenza delle misure, non si sono riscontrate le condizioni per il mantenimento delle misure in vigore. L'esistenza o meno di un determinato livello di dumping per le importazioni provenienti da singole fonti non potrebbe modificare le conclusioni raggiunte, e non è stata pertanto accertata. I. CONCLUSIONI (45) Date le risultanze di cui sopra, si considera che il pregiudizio eventualmente subito dall'industria comunitaria non è stato causato, in misura tale da poterlo classificare come notevole, dalle importazioni oggetto di dumping di videocassette da Hong Kong e dalla Corea, ma dalle importazioni originarie di altri paesi terzi e dalla concorrenza di operatori non denunzianti comunitari. Come indicato ai considerando 41-43, inoltre, è improbabile che, a seguito della scadenza delle misure in vigore, si verifichi una reiterazione del pregiudizio, o una minaccia di pregiudizio provocata dalle importazioni originarie di questi due paesi. Si ritiene pertanto che, il procedimento antidumping relativo alle importazioni di nastri in cassette per videoregistratori originari di Hong Kong e della Corea debba essere chiuso e che le misure antidumping in vigore debbano immediatamente scadere. Tale conclusione è rafforzata dal fatto che, come indicato al considerando 4, sono scadute le misure antidumping applicabili alle importazioni di videocassette originarie della Repubblica popolare cinese e che andrebbe evitato qualsiasi trattamento discriminatorio nei confronti delle importazioni originarie della Corea e di Hong Kong. (46) La Commissione ha comunicato le sue conclusioni all'industria comunitaria, che ha manifestato il suo dissenso su alcuni punti specifici e sulle conclusioni raggiunte. Dopo aver esaminato le informazioni e le argomentazioni presentate, tuttavia, la Commissione conferma le sue conclusioni di cui sopra. (47) Gli Stati membri non hanno sollevato obiezioni alla chiusura del procedimento di riesame, DECIDE: Articolo unico È chiuso il procedimento antidumping di riesame relativo alle importazioni di nastri video in cassette di cui al codice NC ex 8523 13 00 originari di Hong Kong e della Repubblica di Corea. Fatto a Bruxelles, il 6 gennaio 1998. Per la Commissione Leon BRITTAN Vicepresidente (1) GU L 56 del 6. 3. 1996, pag. 1. (2) GU L 317 del 6. 12. 1996, pag. 1. (3) GU L 209 del 2. 8. 1988, pag. 1. (4) GU L 174 del 22. 6. 1989, pag. 1. (5) GU L 174 del 22. 6. 1989, pag. 30. (6) GU L 343 del 7. 12. 1990, pag. 1; GU L 139 del 22. 5. 1992, pag. 1; GU L 182 del 2. 7. 1992, pag. 6. (7) GU C 344 del 22. 12. 1993, pag. 3. (8) GU C 142 del 25. 5. 1994, pag. 2. (9) GU L 293 del 24. 10. 1991, pag. 12. (10) GU L 304 del 7. 11. 1997, pag. 19. (11) GU C 260 del 17. 9. 1994, pag. 10. (12) GU L 356 del 24. 12. 1988, pag. 47.