98/11/CE: Decisione della Commissione del 15 dicembre 1997 relativa ad un contributo finanziario specifico della Comunità all'eradicazione della malattia vescicolare dei suini in Portogallo (Il testo in lingua portoghese è il solo facente fede) (Testo rilevante ai fini del SEE)
Gazzetta ufficiale n. L 004 del 08/01/1998 pag. 0062 - 0062
DECISIONE DELLA COMMISSIONE del 15 dicembre 1997 relativa ad un contributo finanziario specifico della Comunità all'eradicazione della malattia vescicolare dei suini in Portogallo (Il testo in lingua portoghese è il solo facente fede) (Testo rilevante ai fini del SEE) (98/11/CE) LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE, visto il trattato che istituisce la Comunità europea, vista la decisione 90/424/CEE del Consiglio, del 26 giugno 1990, relativa a talune spese nel settore veterinario (1), modificata da ultimo dalla decisione 94/370/CE della Commissione (2), in particolare l'articolo 3, paragrafo 3 e l'articolo 4, paragrafo 2, considerando che nel corso del 1995 si sono verificati in Portogallo focolai della malattia vescicolare dei suini; che la comparsa di questa malattia costituisce un grave rischio per il patrimonio suino comunitario e che la Comunità ha la possibilità di risarcire le perdite verificatesi per contribuire ad eradicarla al più presto; considerando che, non appena la presenza della malattia vescicolare dei suini è stata ufficialmente confermata, le autorità portoghesi hanno preso misure appropriate, tra cui quelle previste all'articolo 3, paragrafo 2 della decisione 90/424/CEE; che tali misure sono state notificate dalle autorità portoghesi; considerando che sono soddisfatte le condizioni stabilite per la partecipazione finanziaria della Comunità; considerando che le misure previste dalla presente decisione sono conformi al parere del comitato veterinario permanente, HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE: Articolo 1 Per i focolai della malattia vescicolare dei suini insorti nel 1995, il Portogallo può ottenere dalla Comunità un contributo finanziario pari: - al 50 % delle spese sostenute dal Portogallo a titolo di indennizzo dei proprietari per l'abbattimento e la distruzione dei suini e dei prodotti a base di carni suine; - al 50 % delle spese sostenute dal Portogallo per la pulizia e la disinfezione delle aziende e delle attrezzature; - al 50 % delle spese sostenute dal Portogallo a titolo di indennizzo dei proprietari per la distruzione di mangimi ed attrezzature contaminati. Articolo 2 1. Il contributo finanziario della Comunità viene concesso dietro presentazione dei documenti giustificativi. 2. I documenti di cui al paragrafo 1 devono essere inoltrati dal Portogallo entro e non oltre tre mesi dalla notifica della presente decisione. Articolo 3 La Repubblica portoghese è destinataria della presente decisione. Fatto a Bruxelles, il 15 dicembre 1997. Per la Commissione Franz FISCHLER Membro della Commissione (1) GU L 224 del 18. 8. 1990, pag. 19. (2) GU L 168 del 2. 7. 1994, pag. 31.