31998D0011

98/11/CE: Decisione della Commissione del 15 dicembre 1997 relativa ad un contributo finanziario specifico della Comunità all'eradicazione della malattia vescicolare dei suini in Portogallo (Il testo in lingua portoghese è il solo facente fede) (Testo rilevante ai fini del SEE)

Gazzetta ufficiale n. L 004 del 08/01/1998 pag. 0062 - 0062


DECISIONE DELLA COMMISSIONE del 15 dicembre 1997 relativa ad un contributo finanziario specifico della Comunità all'eradicazione della malattia vescicolare dei suini in Portogallo (Il testo in lingua portoghese è il solo facente fede) (Testo rilevante ai fini del SEE) (98/11/CE)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

vista la decisione 90/424/CEE del Consiglio, del 26 giugno 1990, relativa a talune spese nel settore veterinario (1), modificata da ultimo dalla decisione 94/370/CE della Commissione (2), in particolare l'articolo 3, paragrafo 3 e l'articolo 4, paragrafo 2,

considerando che nel corso del 1995 si sono verificati in Portogallo focolai della malattia vescicolare dei suini; che la comparsa di questa malattia costituisce un grave rischio per il patrimonio suino comunitario e che la Comunità ha la possibilità di risarcire le perdite verificatesi per contribuire ad eradicarla al più presto;

considerando che, non appena la presenza della malattia vescicolare dei suini è stata ufficialmente confermata, le autorità portoghesi hanno preso misure appropriate, tra cui quelle previste all'articolo 3, paragrafo 2 della decisione 90/424/CEE; che tali misure sono state notificate dalle autorità portoghesi;

considerando che sono soddisfatte le condizioni stabilite per la partecipazione finanziaria della Comunità;

considerando che le misure previste dalla presente decisione sono conformi al parere del comitato veterinario permanente,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

Per i focolai della malattia vescicolare dei suini insorti nel 1995, il Portogallo può ottenere dalla Comunità un contributo finanziario pari:

- al 50 % delle spese sostenute dal Portogallo a titolo di indennizzo dei proprietari per l'abbattimento e la distruzione dei suini e dei prodotti a base di carni suine;

- al 50 % delle spese sostenute dal Portogallo per la pulizia e la disinfezione delle aziende e delle attrezzature;

- al 50 % delle spese sostenute dal Portogallo a titolo di indennizzo dei proprietari per la distruzione di mangimi ed attrezzature contaminati.

Articolo 2

1. Il contributo finanziario della Comunità viene concesso dietro presentazione dei documenti giustificativi.

2. I documenti di cui al paragrafo 1 devono essere inoltrati dal Portogallo entro e non oltre tre mesi dalla notifica della presente decisione.

Articolo 3

La Repubblica portoghese è destinataria della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il 15 dicembre 1997.

Per la Commissione

Franz FISCHLER

Membro della Commissione

(1) GU L 224 del 18. 8. 1990, pag. 19.

(2) GU L 168 del 2. 7. 1994, pag. 31.