98/8/CE: Decisione della Commissione del 16 dicembre 1997 che fissa l'elenco degli stabilimenti della Repubblica federale di Iugoslavia dai quali è autorizzata l'importazione di carni fresche nella Comunità (Testo rilevante ai fini del SEE)
Gazzetta ufficiale n. L 002 del 06/01/1998 pag. 0012 - 0013
DECISIONE DELLA COMMISSIONE del 16 dicembre 1997 che fissa l'elenco degli stabilimenti della Repubblica federale di Iugoslavia dai quali è autorizzata l'importazione di carni fresche nella Comunità (Testo rilevante ai fini del SEE) (98/8/CE) LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE, visto il trattato che istituisce la Comunità europea, vista la direttiva 72/462/CEE del Consiglio, del 12 dicembre 1972, relativa a problemi sanitari e di polizia sanitaria all'importazione di animali delle specie bovina, suina, ovina e caprina, di carni fresche o di prodotti a base di carne, in provenienza dai paesi terzi (1), modificata da ultimo dall'atto di adesione dell'Austria, della Finlandia e della Svezia, in particolare l'articolo 4, paragrafo 1 e l'articolo 18, paragrafo 1, lettere a) e b), considerando che gli stabilimenti dei paesi terzi non possono essere autorizzati ad esportare carni fresche nella Comunità se non soddisfano i requisiti generali e specifici fissati nella direttiva sopra menzionata; considerando che, conformemente all'articolo 4, paragrafo 3 della direttiva 72/462/CEE, la Repubblica federale di Iugoslavia ha trasmesso un elenco degli stabilimenti autorizzati ad esportare nella Comunità; considerando che in esito ad una missione veterinaria della Comunità la situazione zoosanitaria nella Repubblica federale di Iugoslavia risulta all'altezza di quella degli Stati membri della Comunità, in particolare per quanto riguarda le malattie trasmissibili attraverso le carni; considerando che nel corso di ispezioni sul posto da parte della Comunità si è constatato che le norme igieniche di tali stabilimenti sono adeguate e che essi possono pertanto figurare in un primo elenco di stabilimenti, elaborato conformemente all'articolo 4, paragrafo 1 della direttiva summenzionata, dai quali possono essere autorizzate le importazioni di carni fresche; considerando che le importazioni di carni fresche a partire dagli stabilimenti elencati nell'allegato restano soggette alle disposizioni già in vigore, alle norme generali del trattato e in particolare alle altre disposizioni comunitarie adottate nel settore veterinario, in particolare per quanto concerne la protezione della salute; considerando che le misure previste dalla presente decisione sono conformi al parere del comitato veterinario permanente, HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE: Articolo 1 1. Gli stabilimenti della Repubblica federale di Iugoslavia elencati nell'allegato sono riconosciuti ai fini dell'esportazione di carni fresche verso la Comunità. 2. Le importazioni da tali stabilimenti restano soggette alle disposizioni comunitarie adottate nel settore veterinario, in particolare a quelle concernenti la protezione della salute. Articolo 2 Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione. Fatto a Bruxelles, il 16 dicembre 1997. Per la Commissione Franz FISCHLER Membro della Commissione (1) GU L 302 del 31. 12. 1972, pag. 28. ALLEGATO ELENCO DEGLI STABILIMENTI >SPAZIO PER TABELLA>