31997Y1216(01)

Risoluzione del Consiglio del 4 dicembre 1997 sulle misure da adottare in materia di lotta contro i matrimoni fittizi

Gazzetta ufficiale n. C 382 del 16/12/1997 pag. 0001 - 0002


RISOLUZIONE DEL CONSIGLIO del 4 dicembre 1997 sulle misure da adottare in materia di lotta contro i matrimoni fittizi (97/C 382/01)

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto l'articolo K.1, punto 3 del trattato sull'Unione europea,

considerate le disposizioni della risoluzione sull'armonizzazione delle politiche nazionali relative al ricongiungimento familiare (conclusioni di Copenaghen del 1° giugno 1993);

considerando che il diritto di sposarsi e di fondare una famiglia è riconosciuto dall'articolo 12 della convenzione europea dei diritti dell'uomo nonché dall'articolo 16 della dichiarazione universale sui diritti dell'uomo e che il diritto al rispetto della vita familiare è riconosciuto dall'articolo 8 della convenzione europea dei diritti dell'uomo;

prendendo atto del fatto che i matrimoni fittizi costituiscono un mezzo per eludere le norme relative all'ingresso ed al soggiorno dei cittadini dei paesi terzi;

convinto che gli Stati membri debbano adottare, o continuare ad adottare, misure equivalenti per lottare contro questo fenomeno;

considerando che la presente risoluzione non persegue l'obiettivo di introdurre dei controlli sistematici per tutti i matrimoni con cittadini dei paesi terzi, ma che si effettueranno accertamenti qualora esistano sospetti fondati;

considerando che la presente risoluzione lascia impregiudicata la facoltà degli Stati membri di verificare eventualmente prima della celebrazione del matrimonio se si tratta di un matrimonio fittizio;

considerando che la presente risoluzione non pregiudica il diritto comunitario,

ADOTTA LA PRESENTE RISOLUZIONE:

1) Ai sensi della presente risoluzione per «matrimonio fittizio» s'intende il matrimonio di un cittadino di uno Stato membro, o di un cittadino di un paese terzo che soggiorna regolarmente in uno Stato membro, con un cittadino di un paese terzo unicamente allo scopo di eludere le norme relative all'ingresso e al soggiorno dei cittadini dei paesi terzi e di ottenere per il cittadino del paese terzo un permesso di soggiorno o un titolo di soggiorno in uno Stato membro.

2) I fattori che consentono di presumere che un matrimonio sia fittizio sono in particolare:

- il mancato mantenimento del rapporto di convivenza,

- l'assenza di un contributo adeguato alle responsabilità che derivano dal matrimonio,

- il fatto che i coniugi non si siano mai incontrati prima del matrimonio,

- il fatto che i coniugi commettano errori sui loro rispettivi dati personali (nome, indirizzo, nazionalità, occupazione), sulle circostanze in cui si sono conosciuti o su altre informazioni importanti di carattere personale che li riguardano,

- il fatto che i coniugi non parlino una lingua comprensibile per entrambi,

- il fatto che venga corrisposta una somma di denaro affinché il matrimonio sia celebrato (eccettuate le somme corrisposte a titolo di dote, qualora si tratti di cittadini dei paesi terzi nei quali l'apporto di una dote è una prassi normale),

- il fatto che dai precedenti di uno o dei due coniugi risultino indicazioni di precedenti matrimoni fittizi o irregolarità in materia di soggiorno.

In questo contesto, tali informazioni possono risultare:

- da dichiarazioni degli interessati o di terzi,

- da informazioni tratte da documenti scritti,

- da informazioni ottenute nel corso di un'indagine.

3) Qualora esistano fattori a sostegno del sospetto che si tratti di un matrimonio fittizio, gli Stati membri rilasciano al cittadino di un paese terzo il permesso di soggiorno o un titolo di soggiorno in virtù del matrimonio soltanto previa verifica da parte delle autorità competenti secondo la legislazione nazionale che il matrimonio non è fittizio e che sono soddisfatte le altre condizioni relative all'ingresso e al soggiorno. L'accertamento può implicare un colloquio separato con ciascuno dei due coniugi.

4) Allorché le autorità competenti secondo la legislazione nazionale stabiliscono che il matrimonio è fittizio, il permesso di soggiorno, ovvero il titolo di soggiorno in virtù del matrimonio del cittadino del paese terzo viene di norma ritirato, revocato o non rinnovato.

5) Il cittadino del paese terzo ha la possibità di contestare o di fare riesaminare, conformemente al diritto nazionale, una decisione di rifiuto, di ritiro, di revoca o di non rinnovo del permesso di soggiorno ovvero del titolo di soggiorno, sia dinanzi ad un organo giurisdizionale che dinanzi all'autorità amministrativa competente.

6) Gli Stati membri tengono conto della presente risoluzione in tutte le proposte tese a modificare le loro normative nazionali. Si adoperano inoltre per adeguare le rispettive normative nazionali alla presente risoluzione anteriormente al 1° gennaio 1999.

Il Consiglio esamina annualmente l'applicazione della presente risoluzione, a decorrere dal 1° gennaio 1999.