Risoluzione del Consiglio del 27 giugno 1997 sulle fonti energetiche rinnovabili
Gazzetta ufficiale n. C 210 del 11/07/1997 pag. 0001 - 0002
RISOLUZIONE DEL CONSIGLIO del 27 giugno 1997 sulle fonti energetiche rinnovabili (97/C 210/01) IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA, vista la risoluzione del Consiglio dell'8 luglio 1996 sul Libro bianco «Une politica energetica per l'Unione europea» (1), in cui esso reputa che la promozione di fonti energetiche nuove e rinnovabili, può contribuire significativamente ad un ambiente più sicuro e più sano e, insieme allo sviluppo di risorse energetiche locali, ridurre la dipendenza energetica della Comunità da fonti esterne, favorendo inoltre la crescita economica e la creazione di posti di lavoro, viste le conclusioni del Consiglio del 3 dicembre 1996 su «Cambiamenti climatici - aspetti energetici», in cui si afferma che la politica energetica a livello europeo deve apportare un contributo attivo ai lavori sui cambiamenti climatici e che il settore dell'energia deve impegnarsi prontamente e attivamente nello sviluppo di una politica pertinente che includa iniziative riguardanti l'energia rinnovabile, visto il Libro bianco su crescita, competitività e occupazione, in cui si fa valere che le tecnologie pulite sono la chiave della futura prosperità economica e che è essenziale ricorrere a misure e incentivi economici e/o a strumenti fiscali, laddove opportuno, per tener conto dei fattori economici esterni, in particolare quelli ambientali, migliorando in tal modo la competitività delle fonti energetiche rinnovabili rispetto ad altre fonti, visti il quarto programma quadro (2) delle azioni comunitarie di ricerca e sviluppo tecnologico e di dimostrazione ed i programmi Joule (3), Thermie (4) e Altener (5), vista la risoluzione del Parlamento europeo del 4 luglio 1996, in cui si sottolinea l'importanza di sviluppare una strategia comunitaria nel settore delle energie rinnovabili (6), visto il Libro verde per una strategia comunitaria «Energia per il futuro: le fonti energetiche rinnovabili», che indica un ampio potenziale per le energie rinnovabili, individua una serie di ostacoli alla competitività a breve termine che possono essere rimossi, e propone quale obiettivo indicativo il raddoppio, entro il 2010, delle quote complessive di fonti energetiche rinnovabili nell'ambito delle risorse energetiche globali dell'Unione, 1. RIAFFERMA che lo sviluppo delle fonti energetiche rinnovabili è un fattore considerevole ai fini del contributo del settore energetico per: - conseguire l'obiettivo di una crescita economica sostenibile, in quanto le fonti energetiche rinnovabili contribuiscono alla riduzione dei gas ad effetto serra e alla lotta contro i cambiamenti climatici; - la sicurezza dell'approvvigionamento energetico; - sviluppare una forte base industriale di energie rinnovabili a livello europeo che possa essere efficacemente competitiva sul mercato mondiale; - creare posti di lavoro e realizzare lo sviluppo regionale, tenuto conto della competività delle fonti energetiche rinnovabili sul mercato dell'energia; - il rafforzamento della struttura economica delle regioni ultraperiferiche e isolate al fine di contribuire alla coesione economica e sociale; 2. CONFERMA che si dovrebbe mirare a definire una strategia che conduca a lungo termine ad una migliore competitività e a una quota sostanziale di energie rinnovabili, poiché queste rivestono un'importanza fondamentale per la realizzazione di una crescita economica sostenibile. In relazione a tale quota, gli Stati membri e la Comunità dovrebbero formulare obiettivi indicativi quale orientamento a medio (2010) e a lungo termine (2020) e che consentano di misurare i progressi compiuti in questo settore. Il raddoppio della quota complessiva delle fonti energetiche rinnovabili nella Comunità entro il 2010, indicato nel Libro verde, è un obiettivo ambizioso e potrebbe fornire un utile orientamento per ulteriori sforzi a livello della Comunità e degli Stati membri; 3. RILEVA che nel quadro della liberalizzazione dei mercati dell'energia è necessaria un'attiva politica governativa a livello degli Stati membri e, tenendo conto del principio di sussidiarietà, a livello della Comunità per migliorare la competitività delle fonti energetiche rinnovabili; 4. RITIENE che elementi essenziali la cui dimensione è commisurata alla Comunità, da applicare in modo pragmatico e in base al livello del progresso tecnologico si trovino nei seguenti settori: - ricerca, sviluppo tecnologico e dimostrazione (paragrafo 5); - condizioni di mercato (paragrafi da 6 a 8); - azioni volte a promuovere l'informazione e la fiducia dei consumatori (paragrafi 6 e 9); - coordinamento e sorveglianza (paragrafo 10); 5. REPUTA che in materia di ricerca, sviluppo tecnologico e dimostrazione sia necessario proseguire con forte impegno la realizzazione del quarto programma quadro e prevedere un adeguato sostegno alle fonti energetiche rinnovabili nell'ambito del quinto programma quadro; SOTTOLINEA l'importanza di compiere sforzi a livello nazionale in materia di ricerca, sviluppo e dimostrazione per quanto riguarda l'applicazione delle fonti energetiche rinnovabili negli Stati membri; 6. CONFERMA che l'armonizzazione delle norme sulle fonti energetiche rinnovabili nella Comunità avrebbe la duplice finalità di facilitare l'introduzione delle nuove tecnologie sul mercato interno e di accrescere la fiducia in esse; INVITA gli appropriati organismi di normazione della Comunità europea a proseguire i loro lavori in questo settore; 7. RITIENE che, per incentivare il mercato delle energie rinnovabili, possano essere introdotte adeguate misure regolamentari che incoraggino i partecipanti al mercato ad acquistare energia prodotta da fonti rinnovabili; 8. RICORDA che, conformemente alla Disciplina comunitaria degli aiuti di Stato per la tutela dell'ambiente (7) in considerazione della «speciale priorità nella Comunità» attribuita allo sviluppo delle energie rinnovabili, gli aiuti per investimenti in queste ultime possano, nei casi appropriati, essere autorizzati anche se eccedono i livelli generali degli aiuti previsti in tale disciplina e che gli effetti benefici di tali misure sull'ambiente devono superare gli effetti distorsivi della concorrenza; 9. RITIENE che la diffusione delle informazioni aumenterà la fiducia e la conoscenza del mercato per quanto riguarda le energie rinnovabili, consentendo ai consumatori di compiere scelte consapevoli. Le azioni intese ad accrescere le possibilità di scelta dei consumatori a favore delle energie rinnovabili si possono rivelare importanti per lo sviluppo di un'energia sostenibile. Quale suggerimento per azioni in questo settore, gli erogatori di energia potrebbero, mediante tariffe speciali, offrire ai consumatori la possibilità di acquistare elettricità prodotta da fonti energetiche rinnovabili; 10. REPUTA che per l'utilizzazione ottimale delle risorse disponibili occorrano un buon coordinamento e una sorveglianza dei progressi compiuti, nonché il rafforzamento del coordinamento nell'ambito dei servizi della Commissione e tra Stati membri. Perché la strategia globale risultante serva a rafforzarli reciprocamente, occorre tener conto di varie politiche e di vari programmi in diversi settori; 11. ACCOGLIE favorevolmente la presentazione del Libro verde da parte della Commissione e INVITA la Commissione a definire una strategia globale per la promozione delle fonti energetiche rinnovabili, sulla base dei principi sopra delineati. (1) GU n. C 224 dell'1. 8. 1996, pag. 1. (2) GU n. L 126 del 18. 5. 1994, pag. 1. Decisione modificata dalla decisione n. 616/96/CE (GU n. L 86 del 4. 4. 1996, pag. 69). (3) GU n. L 98 dell'11. 4. 1989, pag. 13. (4) GU n. L 185 del 17. 7. 1990, pag. 1. (5) GU n. L 235 del 18. 9. 1993, pag. 41. (6) GU n. C 211 del 22. 7. 1996, pag. 27. (7) GU n. C 72 del 10. 3. 1994, pag. 3.