Decisione n. 2618/97/CECA della Commissione del 23 dicembre 1997 che fissa l'aliquota dei prelievi per l'esercizio finanziario 1998 e modifica la decisione n. 3/52/CECA relativa all'importo e alle modalità d'applicazione dei prelievi di cui agli articoli 49 e 50 del trattato
Gazzetta ufficiale n. L 353 del 24/12/1997 pag. 0020 - 0022
DECISIONE N. 2618/97/CECA DELLA COMMISSIONE del 23 dicembre 1997 che fissa l'aliquota dei prelievi per l'esercizio finanziario 1998 e modifica la decisione n. 3/52/CECA relativa all'importo e alle modalità d'applicazione dei prelievi di cui agli articoli 49 e 50 del trattato LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE, visto il trattato che istituisce la Comunità europea del carbone e dell'acciaio, in particolare gli articoli 49 e 50, considerando che, per tener conto delle variazioni dei valori medi registrati durante il periodo di riferimento, occorre modificare gli articoli 2 e 4 della decisione n. 3/52/CECA dell'Alta Autorità (1), modificata da ultimo dalla decisione n. 2286/96/CECA della Commissione (2); considerando che il fabbisogno della Comunità europea del carbone e dell'acciaio è valutato a 219 milioni di ECU, come risulta dal bilancio operativo per l'esercizio 1998; che il suddetto bilancio, approvato dalla Commissione il 23 dicembre 1997, quale figura nell'allegato della presente decisione, determina l'entità delle risorse che devono risultare dai prelievi dell'esercizio 1998, cioè 0 milioni di ECU; considerando inoltre che il gettito dei prelievi, applicando un'aliquota dello 0,01 %, è valutato a 5,737 milioni di ECU, HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE: Articolo 1 L'aliquota dei prelievi da applicare alle produzioni realizzate a partire dal 1° gennaio 1998 è fissata nella misura dello 0 % dei valori assunti come base imponibile dei prelievi. Articolo 2 La decisione n. 3/52/CECA è così modificata: 1) L'articolo 2 è sostituito dal seguente: «Articolo 2 Il valore medio dei prodotti soggetti ai prelievi è fissato come segue, a partire dal 1° gennaio 1998: >SPAZIO PER TABELLA> 2) L'articolo 4 è sostituito dal seguente: «Articolo 4 Il listino previsto dall'articolo 2, paragrafo 4 della decisione n. 2/52/CECA è fissato come segue: >SPAZIO PER TABELLA> Gli importi dei prelievi per tonnellata, da pagare nelle divise degli Stati membri della Comunità, verranno stabiliti in conformità dell'articolo 3 della decisione n. 3289/75/CECA della Commissione (*). (*) GU L 327 del 19. 12. 1975, pag. 4.» Articolo 3 La presente decisione entra in vigore il 1° gennaio 1998. La presente decisione è obbligatoria in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri. Fatto a Bruxelles, il 23 dicembre 1997. Per la Commissione Erkki LIIKANEN Membro della Commissione (1) GU CECA n. 1 del 30. 12. 1952, pag. 4. (2) GU L 311 del 30. 11. 1996, pag. 10. ALLEGATO BILANCIO OPERATIVO CECA PER IL 1998 >SPAZIO PER TABELLA> >SPAZIO PER TABELLA> (1) Compreso il finanziamento di progetti aventi un impatto nel campo della lotta tecnica contro gli elementi nocivi sui luoghi di lavoro e nell'ambiente degli impianti siderurgici, dell'igiene industriale e della sicurezza nelle miniere (per delle somme indicative di 4 e 3 milioni di ECU rispettivamente).