Regolamento (CE) n. 2612/97 del Consiglio del 15 dicembre 1997 che modifica il regolamento (CEE) n. 1873/84 che autorizza l'offerta e la consegna per il consumo umano diretto di taluni vini importati che possono essere stati sottoposti a pratiche enologiche non previste dal regolamento (CEE) n. 822/87
Gazzetta ufficiale n. L 353 del 24/12/1997 pag. 0002 - 0002
REGOLAMENTO (CE) N. 2612/97 DEL CONSIGLIO del 15 dicembre 1997 che modifica il regolamento (CEE) n. 1873/84 che autorizza l'offerta e la consegna per il consumo umano diretto di taluni vini importati che possono essere stati sottoposti a pratiche enologiche non previste dal regolamento (CEE) n. 822/87 IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA, visto il trattato che istituisce la Comunità europea, visto il regolamento (CEE) n. 822/87 del Consiglio, del 16 marzo 1987, relativo all'organizzazione comune del mercato vitivinicolo (1), in particolare l'articolo 73, paragrafo 1, vista la proposta della Commissione, considerando che l'articolo 70, paragrafo 1 del regolamento (CEE) n. 822/87 dispone che i prodotti di cui all'articolo 1, paragrafo 2, lettere a) e b) dello stesso regolamento possono essere importati solo se sono accompagnati da un attestato che certifichi che essi sono conformi alle disposizioni che disciplinano la produzione, l'immissione in circolazione e eventualmente la consegna per il consumo umano diretto nei paesi terzi di cui sono originari; considerando che l'articolo 73, paragrafo 1 di tale regolamento dispone che i suddetti prodotti importati che siano stati sottoposti a pratiche enologiche non ammesse dalla normativa comunitaria oppure che non sono conformi alle disposizioni dello stesso regolamento o a quelle adottate a norma dello stesso non possono salvo deroga, essere offerti o consegnati per il consumo umano diretto; che il Consiglio ha derogato a tale principio con il regolamento (CEE) n. 1873/84 (2); che il periodo di validità della deroga ha termine il 31 dicembre 1997; che per consentire il proseguimento delle consultazioni in corso tra la Comunità e il paese terzo interessato, nella prospettiva del raggiungimento di un accordo in materia, occorre prorogare l'applicazione di tale deroga fino al 31 dicembre 1998, HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO: Articolo 1 All'articolo 1, paragrafo 1, secondo comma del regolamento (CEE) n. 1873/84, la data del 31 dicembre 1997 è sostituita dalla data del 31 dicembre 1998. Articolo 2 Il presente regolamento entra in vigore il 1° gennaio 1998. Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri. Fatto a Bruxelles, addì 15 dicembre 1997. Per il Consiglio Il presidente F. BODEN (1) GU L 84 del 27. 3. 1987, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 2087/97 (GU L 292 del 25. 10. 1997, pag. 1). (2) GU L 176 del 3. 7. 1984, pag. 6. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) 128/97 (GU L 24 del 25. 1. 1997, pag. 2).