Regolamento (CE) n. 2604/97 della Commissione del 16 dicembre 1997 relativo all'introduzione di una vigilanza comunitaria preventiva sulle importazioni di determinati prodotti siderurgici contemplati dai trattati CECA e CE originari di alcuni paesi terzi
Gazzetta ufficiale n. L 351 del 23/12/1997 pag. 0028 - 0038
REGOLAMENTO (CE) N. 2604/97 DELLA COMMISSIONE del 16 dicembre 1997 relativo all'introduzione di una vigilanza comunitaria preventiva sulle importazioni di determinati prodotti siderurgici contemplati dai trattati CECA e CE originari di alcuni paesi terzi LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE, visto il trattato che istituisce la Comunità europea, visto il regolamento (CE) n. 3285/94 del Consiglio, del 22 dicembre 1994, relativo al regime comune applicabile alle importazioni e che abroga il regolamento (CE) n. 518/94 (1), modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 2315/96 (2), in particolare l'articolo 11, visto il regolamento (CE) n. 519/94 del Consiglio, del 7 marzo 1994, relativo al regime comune applicabile alle importazioni da alcuni paesi terzi e che abroga i regolamenti (CEE) n. 1765/82, (CEE) n. 1766/82 e (CEE) n. 3420/93 (3), modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 847/97 (4), in particolare l'articolo 9, paragrafo 1, previe consultazioni con i comitati istituiti ai sensi dei suddetti regolamenti, considerando che a norma del regolamento (CE) n. 2412/96 della Commissione (5), le importazioni nella Comunità di determinati prodotti siderurgici contemplati dal trattato che istituisce la Comunità europea del carbone e dell'acciaio e dal trattato che istituisce la Comunità europea sono state assoggettate a una vigilanza comunitaria preventiva; considerando che, ai sensi delle disposizioni dei regolamenti (CE) n. 3285/94 e (CE) n. 519/94, i prodotti contemplati dal trattato che istituisce la Comunità europea del carbone e dell'acciaio sono soggetti al regime comune applicabile alle importazioni e che, di conseguenza, le disposizioni relative a misure di vigilanza comunitaria per quanto riguarda i prodotti CECA devono essere adottate conformemente a quanto stabilito dai suddetti regolamenti; considerando che negli ultimi anni il mercato comunitario dell'acciaio ha manifestato una certa instabilità, anche a causa della pressione delle importazioni, segnatamente da regioni con una capacità di produzione eccessiva e un ridotto consumo interno. Il mercato dell'acciaio rimaneva instabile all'inizio del 1996, ma si è stabilizzato nel corso dell'anno e si è ripreso a partire dai primi mesi del 1997. Questa tendenza positiva dovrebbe continuare nel 1998, ma tutto dipende dall'evoluzione del mercato e dei tassi di cambio. Dagli indicatori economici disponibili emergono le seguenti tendenze: a) Produzione. Nel 1996 la produzione di acciaio grezzo nella Comunità è scesa a 148 milioni di t, con un calo del 5 % rispetto al 1995. Nei primi otto mesi del 1997 la produzione comunitaria è aumentata del 7,6 % rispetto allo stesso periodo del 1996. Per tutto il 1997, la produzione dovrebbe superare il livello del 1995, pari a 156 milioni di t. b) Importazioni. Nel 1996, le importazioni nella Comunità di prodotti CECA da tutti i paesi terzi sono ammontate a 13,4 milioni di t, costituite per il 65 % (8,7 milioni di tonnellate) da prodotti piatti e lunghi. Nel 1996 le importazioni di tutti i prodotti CECA sono diminuite del 25 %. Questo calo delle importazioni era stato preceduto da bruschi incrementi del 30-35 % nel 1995 e nel 1994. Il calo medio del 25 % del livello delle importazioni nel 1996, inoltre, corrisponde a una riduzione del 52 % per i semilavorati e del 33 % per i prodotti lunghi, mentre le importazioni di prodotti piatti sono diminuite del 12 %. Gli Stati membri risentono in maniera diversa di queste tendenze. In alcuni Stati membri, le importazioni di determinati prodotti piatti o lunghi sono più che raddoppiate rispetto allo stesso periodo del 1995. Nei primi sei mesi del 1997 le importazioni di prodotti CECA sono ammontate a 7,3 milioni di t, con una diminuzione media dell'1 % rispetto allo stesso periodo del 1996, corrispondente a un calo del 6 % per i semilavorati, a un calo del 3 % per i prodotti piatti e a un aumento del 22 % per i prodotti lunghi. Negli ultimi mesi del 1997 le importazioni dovrebbero aumentare. È difficile tuttavia azzardare previsioni sicure per il 1998, data l'assenza di statistiche commerciali aggiornate per tutti gli Stati membri e alla luce dei notevoli cambiamenti che si registrano nelle strutture commerciali; c) Esportazioni. Le esportazioni di prodotti CECA sono salite a 24,5 milioni di t nel 1996. L'incremento medio del 24 % del livello delle esportazioni del 1996 rispetto al 1995 corrisponde a incrementi del 70 % per i semilavorati, del 19 % per i prodotti piatti e del 13 % per i prodotti lunghi. Per i primi sei mesi del 1997, le esportazioni di prodotti CECA sono ammontate a 10,4 milioni t, con un calo medio del 12 % rispetto allo stesso periodo del 1996, corrispondente a diminuzioni del 55 % per i semilavorati e del 4 % per i prodotti piatti e ad un aumento del 4 % per i prodotti lunghi. Tale situazione dovrebbe perdurare nel secondo semestre del 1997; d) Per determinati prodotti di acciaio contemplati dal trattato CE si registrano tendenze analoghe: - Nel 1996, la produzione di nastri stretti in rotoli è diminuita del 10 % rispetto al 1995. Le importazioni sono mediamente diminuite del 3 % nel 1996 rispetto al 1995. Per i primi sei mesi del 1997, le importazioni sono diminuite in media dell'8 % rispetto allo stesso periodo del 1996. Queste tendenze generali, tuttavia, non sono sufficienti a dare un'immagine delle pressioni esercitate dalle importazioni in alcune regioni della Comunità. - Nel 1996, la produzione di tubi d'acciaio è diminuita del 3,6 % rispetto al 1995. Nei primi sei mesi del 1997, la produzione comunitaria è aumentata dell'8,4 % rispetto allo stesso periodo del 1996. Le importazioni di tubi di acciaio sono diminuite in media del 4,7 % nel 1996 rispetto al 1995. Nei primi sei mesi del 1997, le importazioni di tubi di acciaio sono mediamente aumentate dell'8 % rispetto allo stesso periodo del 1996; considerando pertanto che le tendenze relative a determinati prodotti contemplati dai trattati CECA e CE originari di paesi terzi oggetto del presente regolamento minacciano di arrecare pregiudizio ai produttori comunitari; considerando che le statistiche sugli scambi della Comunità con i paesi terzi non sono disponibili entro i termini stabiliti dal regolamento n. 840/96 della Commissione (6), e considerando che è necessario affrontare urgentemente questo problema per risolverlo, al più tardi, nel corso del 1998; considerando che gli interessi della Comunità richiedono che le importazioni di determinati prodotti di acciaio siano assoggettate a vigilanza comunitaria preventiva per poter disporre di dati statistici che consentano un'analisi tempestiva dell'andamento delle importazioni; considerando che il completamento del mercato interno implica l'uniformazione delle formalità che devono essere espletate dagli importatori comunitari indipendentemente dal luogo di sdoganamento delle merci; considerando che l'immissione in libera pratica dei prodotti oggetto del presente regolamento dev'essere subordinata alla presentazione di un documento di vigilanza che rispetti condizioni uniformi; considerando che tale documento deve essere vidimato, su semplice richiesta dell'importatore, dalle autorità degli Stati membri entro un determinato termine, senza tuttavia che in tal modo l'importatore acquisisca alcun diritto all'importazione, e che il documento quindi dev'essere valido soltanto finché il regime applicabile alle importazioni rimane invariato; considerando che i documenti di vigilanza rilasciati ai fini della vigilanza comunitaria devono essere validi in tutta la Comunità, indipendentemente dallo Stato membro che li ha rilasciati; considerando che gli Stati membri e la Commissione devono procedere allo scambio delle informazioni ottenute nell'ambito della vigilanza comunitaria nel modo più completo possibile; considerando che il rilascio dei documenti di vigilanza, benché soggetto a condizioni uniformi a livello comunitario, deve rientrare nelle competenze delle amministrazioni nazionali; considerando che va ricordato che il rilascio di un documento di vigilanza per determinati prodotti siderurgici è soggetto alla presentazione di un documento di esportazione conformemente ai regimi istituiti nel quadro di accordi di duplice controllo con alcuni paesi terzi, e che il presente regolamento non si applica ai prodotti originari dei paesi soggetti a detto sistema di duplice controllo, HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO: Articolo 1 1. A decorrere dal 1° gennaio 1998, l'immissione in libera pratica nella Comunità dei prodotti siderurgici contemplati dai trattati CECA e CE elencati nell'allegato I originari di paesi terzi diversi dai paesi dell'Associazione europea di libero scambio (EFTA) o dai paesi firmatari dell'accordo sullo Spazio economico europeo (SEE) è assoggettata a vigilanza comunitaria preventiva ai sensi degli articoli 11 e 12 del regolamento (CE) n. 3285/94 e degli articoli 9 e 10 del regolamento (CE) n. 519/94. I prodotti assoggettati a un accordo di vigilanza tramite duplice controllo stipulato tra un paese terzo e la Comunità sono tuttavia soggetti alle condizioni stabilite da tale accordo e non al presente regolamento. 2. La classificazione dei prodotti contemplati dal presente regolamento si base sulla nomenclatura tariffaria e statistica della Comunità (in appreso denominata «Nomenclatura combinata» oppure, in forma abbreviata, «NC»). L'origine dei prodotti contemplati dal presente regolamento è determinata conformemente alle disposizioni in vigore nella Comunità. Articolo 2 1. L'immissione in libera pratica nella Comunità dei prodotti di cui all'articolo 1 è subordinata alla presentazione di un documento di vigilanza rilasciato dalle autorità competenti di uno Stato membro. 2. Il documento di vigilanza di cui al paragrafo 1 è rilasciato automaticamente dalle autorità competenti degli Stati membri, senza spese indipendentemente dai quantitativi richiesti, entro cinque giorni lavorativi dalla presentazione di una domanda da parte di un importatore comunitario, indipendentemente dal suo luogo di stabilimento nella Comunità. Salvo prova contraria, si considera che tale domanda sia pervenuta all'autorità nazionale competente entro tre giorni lavorativi dalla presentazione. 3. Un documento di vigilanza rilasciato da una delle autorità di cui all'allegato II è valido in tutta la Comunità. 4. Il documento di vigilanza è redatto su un modulo conforme al modello che figura nell'allegato III. Nella domanda dell'importatore devono figurare i seguenti elementi: a) il nome e l'indirizzo completo del richiedente (compresi i numeri di telefono e di telefax e l'eventuale numero di identificazione utilizzato dalle autorità nazionali competenti) e, se soggetto all'IVA, il suo numero di registrazione IVA; b) se del caso, il nome e l'indirizzo completo del dichiarante o del rappresentante del richiedente (compresi i numeri di telefono e di telefax); c) il nome e l'indirizzo completo dell'esportatore; d) la designazione precisa delle merci, compresi: - la denominazione commerciale, - il(i) codice(i) della nomenclatura combinata (NC), - il paese d'origine, - il paese di provenienza; e) il peso netto (in kg) e il quantitativo nell'unità prevista se diversa dal peso netto, per voce della nomenclatura combinata; f) il valore cif franco frontiera comunitaria delle merci, in ecu, per voce della nomenclatura combinata; g) lo stato di seconda scelta o declassato dei prodotti in questione (7); h) il periodo e il luogo di sdoganamento previsti; i) se la domanda costituisce il rinnovo di una precedente domanda relativa a uno stesso contratto; j) la dichiarazione che segue, datata e firmata dal richiedente, nella quale compaia il suo nome in lettere maiuscole: «il sottoscritto dichiara che le informazioni contenute nella presente domanda sono esatte e fornite in buona fede e dichiara di risiedere nella Comunità.» L'importatore deve inoltre presentare una copia del contratto di vendita o di acquisto e della fattura pro forma. Se richiesto, ad esempio nei casi in cui le merci non siano acquistate direttamente nel paese di produzione, l'importatore deve presentare un certificato di produzione rilasciato dall'acciaieria produttrice. 5. I documenti di vigilanza possono essere utilizzati solo finché rimangono in vigore le disposizioni relative alla liberalizzazione delle importazioni applicabili alle transazioni in questione. Fatte salve le eventuali modifiche del regime applicabile alle importazioni in vigore, o le decisioni adottate nel quadro di un accordo o della gestione di un contingente: - il periodo di validità del documento di vigilanza è fissato a quattro mesi; - i documenti di vigilanza inutilizzati o parzialmente utilizzati possono essere rinnovati per un periodo equivalente. 6. Al termine del loro periodo di validità, l'importatore rinvia all'autorità preposta al rilascio i documenti di vigilanza. 7. Le autorità competenti possono, alle condizioni da esse stabilite, consentire la presentazione di dichiarazioni o richieste trasmesse o stampate elettronicamente. Tutti i documenti e i giustificativi devono comunque essere a disposizione delle autorità competenti. 8. Il documento di vigilanza può essere rilasciato elettronicamente a condizione che gli uffici doganali in questione abbiano accesso a tale documento attraverso una rete informatica. Articolo 3 1. Qualora si rilevi che il prezzo unitario al quale è effettuata la transazione si discosta per eccesso o per difetto da quello indicato dal documento di vigilanza di una percentuale inferiore al 5 % oppure che il quantitativo totale dei prodotti presentati per l'importazione supera il quantitativo indicato nel documento di vigilanza di una percentuale inferiore al 5 % non ne risulterà preclusa l'immissione in libera pratica dei prodotti in questione. 2. Le domande relative ai documenti di vigilanza e i documenti stessi hanno carattere riservato. Essi sono noti unicamente alle autorità competenti ed al richiedente. Articolo 4 1. Gli Stati membri comunicano alla Commissione: a) con la massima regolarità e tempestività possibile, e almeno entro l'ultimo giorno di ogni mese, i quantitativi e i valori (calcolati in ecu) per i quali sono stati rilasciati i documenti di vigilanza; b) entro sei settimane dalla fine di ciascun mese, i dati delle importazioni avvenute nel corso del mese in questione, conformemente all'articolo 26 del regolamento (CE) n. 840/96. I dati forniti dagli Stati membri sono suddivisi per prodotto, per codice NC e per paese. 2. Gli Stati membri notificano le anomalie o le frodi eventualmente constatate e, ove opportuno, precisano i motivi per i quali hanno rifiutato di concedere un documento di vigilanza. Articolo 5 Tutte le comunicazioni previste dal presente regolamento sono inviate alla Commissione delle Comunità europee e comunicate per via elettronica nell'ambito della rete integrata appositamente creata a meno che, per imprescindibili motivi tecnici, non si debba ricorrere temporaneamente ad altri mezzi di comunicazione. Articolo 6 Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee. Il presente regolamento si applica dal 1° gennaio al 31 dicembre 1998. Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri. Fatto a Bruxelles, il 16 dicembre 1997. Per la Commissione Leon BRITTAN Vicepresidente (1) GU L 349 del 31. 12. 1994, pag. 53. (2) GU L 314 del 4. 12. 1996, pag. 1. (3) GU L 67 del 10. 3. 1994, pag. 89. (4) GU L 122 del 14. 5. 1997, pag. 1. (5) GU L 329 del 19. 12. 1996, pag. 11. (6) GU L 114 dell'8. 5. 1996, pag. 7. (7) In base ai criteri specificati nella GU n. C 180 dell'11. 7. 1991, pag. 4. ALLEGATO I ELENCO DEI PRODOTTI SOGGETTI A VIGILANZA PREVENTIVA (1998) 7208 10 00 7208 25 00 7208 26 00 7208 27 00 7208 36 00 7208 37 10 7208 37 90 7208 38 10 7208 38 90 7208 39 10 7208 39 90 7208 40 10 7208 40 90 7208 51 10 7208 51 30 7208 51 50 7208 51 91 7208 51 99 7208 52 10 7208 52 91 7208 52 99 7208 53 10 7208 53 90 7208 54 10 7208 54 90 7208 90 10 7209 15 00 7209 16 10 7209 16 90 7209 17 10 7209 17 90 7209 18 10 7209 18 91 7209 18 99 7209 25 00 7209 26 10 7209 26 90 7209 27 10 7209 27 90 7209 28 10 7209 28 90 7209 90 10 7210 11 10 7210 12 11 7210 12 19 7210 20 10 7210 30 10 7210 41 10 7210 49 10 7210 50 10 7210 61 10 7210 69 10 7210 70 31 7210 70 39 7210 90 31 7210 90 33 7210 90 38 7211 13 00 7211 14 10 7211 14 90 7211 19 20 7211 19 90 7211 23 10 7211 23 51 7211 23 91 7211 23 99 7211 29 20 7211 29 50 7211 29 90 7211 90 11 7211 90 90 7212 10 10 7212 10 91 7212 20 11 7212 30 11 7212 40 10 7212 40 91 7212 50 31 7212 50 51 7212 60 11 7212 60 91 7213 10 00 7213 20 00 7213 91 10 7213 91 20 7213 91 41 7213 91 49 7213 91 70 7213 91 90 7213 99 10 7213 99 90 7214 20 00 7214 30 00 7214 91 10 7214 91 90 7214 99 10 7214 99 31 7214 99 39 7214 99 50 7214 99 61 7214 99 69 7214 99 80 7214 99 90 7215 90 10 7216 10 00 7216 21 00 7216 22 00 7216 31 11 7216 31 19 7216 31 91 7216 31 99 7216 32 11 7216 32 19 7216 32 91 7216 32 99 7216 33 10 7216 33 90 7216 40 10 7216 40 90 7216 50 10 7216 50 91 7216 50 99 7216 99 10 7225 11 00 7225 19 10 7225 19 90 7225 20 20 7225 30 00 7225 40 80 7226 11 10 7226 11 90 7226 19 10 7226 19 30 7226 19 90 7228 10 10 7228 10 30 7228 20 11 7228 20 19 7228 20 30 7228 30 20 7228 30 41 7228 30 49 7228 30 61 7228 30 69 7228 30 70 7228 30 89 7228 60 10 7228 70 10 7228 70 31 7228 80 10 7228 80 90 7301 10 00 Tutta la voce NC 7304 Tutta la voce NC 7306 7307 93 11 7307 93 19 7307 99 30 7307 99 90 ANEXO II - BILAG II - ANHANG II - ÐÁÑÁÑÔÇÌÁ ÉÉ - ANNEX II - ANNEXE II - ALLEGATO II - BIJLAGE II - ANEXO II - LIITE II - BILAGA II LISTA DE LAS AUTORIDADES NACIONALES COMPETENTES LISTE OVER KOMPETENTE NATIONALE MYNDIGHEDER LISTE DER ZUSTÄNDIGEN BEHÖRDEN DER MITGLIEDSTAATEN ÄÉÅÕÈÕÍÓÅÉÓ ÔÙÍ ÁÑ×ÙÍ ÅÊÄÏÓÇÓ ÁÄÅÉÙÍ ÔÙÍ ÊÑÁÔÙÍ ÌÅËÙÍ LIST OF THE COMPETENT NATIONAL AUTHORITIES LISTE DES AUTORITÉS NATIONALES COMPÉTENTES ELENCO DELLE COMPETENTI AUTORITÀ NAZIONALI LIJST VAN BEVOEGDE NATIONALE INSTANTIES LISTA DAS AUTORIDADES NACIONAIS COMPETENTES LUETTELO TOIMIVALTAISISTA KANSALLISISTA VIRANOMAISISTA LISTA ÖVER KOMPETENTA NATIONELLA MYNDIGHETER BELGIQUE/BELGIË Ministère des affaires économiques Administration des relations économiques Quatrième division: Mise en oeuvre des politiques commerciales internationales - Services des licences Rue Général Leman 60 B-1040 Bruxelles Télécopieur: (32 2) 230 83 22 Ministerie van Economische Zaken Bestuur van de Economische Betrekkingen Vierde Afdeling: Toepassing van het Internationaal Handelsbeleid - Dienst Vergunningen Generaal Lemanstraat 60 B-1040 Brussel Fax: (32 2) 230 83 22 DANMARK Erhvervsfremme Styrelsen Søndergade 25 DK-8600 Silkeborg Fax: (45) 87 20 40 77 DEUTSCHLAND Bundesamt für Wirtschaft, Dienst 01 Postfach 5171 D-65762 Eschborn 1 Fax: 49 (61 96) 40 42 12 ÅËËÁÄÁ Õðïõñãåßï ÅèíéêÞò Ïéêïíïìßáò ÃåíéêÞ Ãñáììáôåßá Ä.Ï.Ó Äéåýèõíóç Äéáäéêáóéþí Åîùôåñéêïý Åìðïñßïõ ÊïñíÜñïõ 1 GR-105 63 ÁèÞíá ÔÝëåöáî: (301) 328 60 29/328 60 59/328 60 39 ESPAÑA Ministerio de Economía y Hacienda Dirección General de Comercio Exterior Paseo de la Castellana, 162 E-28046 Madrid Fax: (34 1) 5 63 18 23/349 38 31 FRANCE SERIBE 3-5, rue Barbet-de-Jouy F-75357 Paris 07 SP Télécopieur: (33 1) 43 19 43 69 IRELAND Licensing Unit Department of Tourism and Trade Kildare Street IRL-Dublin 2 Fax: (353 1) 676 61 54 ITALIA Ministero per il Commercio estero D.G. Import-export, Divisione V Viale Boston I-00144 Roma Telefax: 39 6-59 93 26 36 / 59 93 26 37 LUXEMBOURG Ministère des affaires étrangères Office des licences BP 113 L-2011 Luxembourg Télécopieur: (352) 46 61 38 NEDERLAND Centrale Dienst voor In- en Uitvoer Postbus 30003, Engelse Kamp 2 NL-9700 RD Groningen Fax (31-50) 526 06 98 ÖSTERREICH Bundesministerium für wirtschaftliche Angelegenheiten Außenwirtschaftsadministration Landstraßer Hauptstraße 55-57 A-1030 Wien Fax: 43-1-715 83 47 PORTUGAL Direcção-Geral do Comércio Avenida da República, 79 P-1000 Lisboa Telefax: (351-1) 793 22 10 SUOMI Tullihallitus PL 512 FIN-00101 Helsinki Telekopio: + 358 9 614 2852 SVERIGE Kommerskollegium Box 6803 S-113 86 Stockholm Fax: (46 8) 30 67 59 UNITED KINGDOM Department of Trade and Industry Import Licensing Branch Queensway House - West Precinct Billingham, Cleveland UK-TS23 2NF Fax: (44 1642) 533 557 ALLEGATO III >RIFERIMENTO A UN FILM>