31997R2553

Regolamento (CE) n. 2553/97 della Commissione del 17 dicembre 1997 recante modalità per il rilascio dei titoli d'importazione relativi a taluni prodotti dei codici NC 1701, 1702, 1703 e 1704 con origine cumulata ACP/PTOM

Gazzetta ufficiale n. L 349 del 19/12/1997 pag. 0026 - 0030


REGOLAMENTO (CE) N. 2553/97 DELLA COMMISSIONE del 17 dicembre 1997 recante modalità per il rilascio dei titoli d'importazione relativi a taluni prodotti dei codici NC 1701, 1702, 1703 e 1704 con origine cumulata ACP/PTOM

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

vista la decisione 91/482/CEE del Consiglio, del 25 luglio 1991, relativa all'associazione dei paesi e territori d'oltremare alla Comunità europea (1), modificata da ultimo dalla decisione 97/803/CE (2),

visto il regolamento (CEE) n. 1785/81 del Consiglio, del 30 giugno 1981, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dello zucchero (3), modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1599/96 (4), in particolare l'articolo 13, paragrafo 2, lettera b),

visto il regolamento (CE) n. 3448/93 del Consiglio, del 6 dicembre 1993, sul regime di scambi per talune merci ottenute dalla trasformazione di prodotti agricoli (5), in particolare l'articolo 7, paragrafo 2,

considerando che il 24 novembre 1997 il Consiglio ha adottato la decisione recante revisione della decisione 91/482/CEE; che conformemente al disposto del nuovo articolo 108 ter della suddetta decisione, il cumulo di origine ACP/PTOM è ammesso per un quantitativo annuo di 3 000 tonnellate di zucchero, relativamente ai prodotti dei codici NC 1701, 1702, 1703 e 1704;

considerando che, per consentire l'importazione e i relativi necessari controlli dei quantitativi indicati nella decisione 91/482/CEE, occorre stabilire le modalità di rilascio dei titoli d'importazione per i prodotti di cui all'articolo 108 ter di detta decisione;

considerando che occorre precisare l'elenco dei prodotti contenenti zucchero citati dall'articolo 108 ter della decisione 91/482/CEE e rientranti nel campo d'applicazione dei regolamenti (CEE) n. 1785/81 e (CE) n. 3448/93, ed instaurare, per tali prodotti, un regime specifico di titoli;

considerando che, ferme restando le disposizioni specifiche del presente regolamento, è opportuno applicare le disposizioni del regolamento (CEE) n. 3719/88 della Commissione, del 16 novembre 1988, che stabilisce le modalità comuni d'applicazione del regime dei titoli d'importazione, di esportazione e di fissazione anticipata relativi ai prodotti agricoli (6), modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1404/97 (7); che le modalità stabilite dal presente regolamento sono complementari o derogatorie alle disposizioni del regolamento (CEE) n. 3719/88;

considerando che per garantire una gestione corretta, evitare speculazioni e consentire l'esecuzione di controlli efficaci, occorre precisare le modalità di presentazione delle domande di titoli; che queste ultime devono in particolare essere corredate della prova che il richiedente esercita abitualmente attività commerciale nel settore dello zucchero, di una dichiarazione in cui si precisa che la stessa persona non ha presentato altre domande di titolo e della prova che una cauzione è stata depositata a garanzia dell'esecuzione degli obblighi derivanti dai titoli;

considerando che occorre precisare sia le modalità di compilazione delle varie caselle della domanda di titoli, sia le altre caratteristiche di questi ultimi specificamente riferite all'importazione dei prodotti a norma dell'articolo 108 ter della decisione 91/482/CEE; che, per garantire una corretta gestione di queste importazioni, occorre in particolare prevedere la non trasferibilità dei diritti derivanti dai titoli, nonché il divieto di immettere in libera pratica quantitativi di prodotti superiori a quelli per i quali è stato rilasciato il titolo;

considerando che occorre indicare un calendario per la presentazione delle domande e il rilascio dei titoli da parte delle autorità competenti degli Stati membri; che tale calendario deve in particolare comportare un termine entro il quale gli Stati membri comunicano alla Commissione i dati relativi alle domande di titoli presentate e la Commissione fissa, in caso di superamento del massimale annuo di 3 000 tonnellate, un coefficiente uniforme di riduzione; che detto coefficiente di riduzione deve essere applicato dagli Stati membri all'atto del rilascio dei titoli d'importazione affinché il massimale non venga superato; che, per evitare agli operatori di effettuare un'operazione che dopo l'applicazione del coefficiente di riduzione non riveste più alcun interesse, è opportuno prevedere, per tale eventualità, la possibilità di ritirare la domanda di titolo, con svincolo immediato della cauzione; che, tenuto conto dei tempi di pubblicazione del presente regolamento, è opportuno stabilire termini specifici per la presentazione delle domande di titoli e per il rilascio degli stessi nel gennaio 1998;

considerando che, per garantire l'effettiva attuazione della decisione 97/803/CE sin dal momento in cui entra in vigore ed evitare operazioni speculative sul mercato, è necessario adottare disposizioni transitorie volte a stabilire norme semplificate per il rilascio dei titoli prima che il regime instaurato dal presente regolamento sia integralmente applicabile;

considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi ai pareri dei comitati di gestione dello zucchero e dei problemi orizzontali relativi agli scambi di prodotti agricoli trasformati non figuranti nell'allegato II,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

1. L'importazione dei prodotti di seguito indicati per i quali è ammesso il cumulo di origine ACP/PTOM di cui all'articolo 108 ter della decisione 91/482/CEE è soggetta alla presentazione di titoli d'importazione rilasciati conformemente a quanto disposto dal presente regolamento.

>SPAZIO PER TABELLA>

2. Ai fini della determinazione dei quantitativi ammessi a beneficiare del cumulo di origine ACP/PTOM che possono essere importati nella Comunità in esenzione dai pertinenti dazi, nella casella 22 del titolo d'importazione si fa riferimento:

- per il codice NC 1701: al prodotto tal quale;

- per i codici NC 1702 20, NC 1702 60 95, NC 1702 90 99, NC 1702 90 60 e NC 1702 90 71: al tenore di saccarosio del prodotto, compreso il tenore di altri zuccheri calcolati in saccarosio, determinato secondo il metodo di cui all'articolo 5, paragrafo 2 del regolamento (CE) n. 1423/95 della Commissione (8);

- per i codici NC 1702 30 10, NC 1702 40 10, NC 1702 60 10 e NC 1702 90 30: al tenore di sostanza secca del prodotto, determinata secondo il metodo di cui all'articolo 5, paragrafo 2, secondo comma del regolamento (CE) n. 1423/95;

- per i codici NC 1702 60 80 e NC 1702 90 80: all'equivalente saccarosio del prodotto, determinato secondo il metodo di cui all'articolo 5, paragrafo 4 del regolamento (CE) n. 1423/95;

- per il codice NC 1703: al prodotto della qualità tipo, quale definito dall'articolo 1 del regolamento (CEE) n. 785/68 della Commissione (9);

- per il codice NC 1704: al tenore di saccarosio del prodotto, determinato applicando al peso netto del prodotto stesso le percentuali stabilite nell'allegato.

3. I titoli d'importazione rilasciati in applicazione del presente regolamento recano il numero d'ordine 09.4096.

Articolo 2

1. Le importazioni dei prodotti di cui all'articolo 1 sono soggette alla presentazione di un titolo d'importazione.

2. Ferme restando le disposizioni specifiche del presente regolamento, si applicano le disposizioni del regolamento (CEE) n. 3719/88.

Articolo 3

1. Le domande di titolo d'importazione sono presentate alle autorità competenti degli Stati membri.

2. La domanda di titolo d'importazione relativa ai prodotti di cui all'articolo 1 verte su un quantitativo di zucchero pari almeno a 25 tonnellate e non superiore a 3 000 tonnellate.

3. La domanda di titolo d'importazione è corredata:

- della prova che il richiedente è una persona fisica o giuridica che esercita da almeno sei mesi un'attività commerciale nel settore dello zucchero;

- di una dichiarazione scritta del richiedente in cui quest'ultimo afferma di non aver presentato più di una domanda durante il periodo previsto per la presentazione delle domande; la presentazione di più domande di titolo d'importazione comporta l'irricevibilità delle stesse;

- della prova che l'interessato ha costituito una cauzione il cui l'importo è calcolato assumendo quale base il 50 % del dazio della tariffa doganale comune applicabile il giorno della presentazione della domanda.

Articolo 4

1. La domanda di titolo d'importazione e il titolo stesso recano le seguenti diciture:

a) nella casella 7 è indicato il paese di provenienza ed è contrassegnata con una crocetta la menzione «sì»;

b) nella casella 8 è indicato il paese di origine ed è contrassegnata con una crocetta la menzione «sì»;

il titolo d'importazione è valido soltanto per i prodotti originari del paese indicato in tale casella;

c) nella casella 20 del titolo è indicata una delle seguenti diciture:

- Exención de derechos de importación (Decisión 91/482/CEE, artículo 101), número de orden 09.4096

- Fritages for importafgifter (artikel 101 i afgørelse 91/482/EØF), løbenummer 09.4096

- Frei von Einfuhrabgaben "Zucker" (Beschluß 91/482/EWG, Artikel 101), Ordnungsnummer 09.4096

- ÁðáëëáãÞ áðü ôïí ôåëùíåéáêü äáóìü (áðüöáóç 91/482/ÅÏÊ, Üñèñï 101), áýîùí áñéèìüò 09.4096

- Free from 'sugar` import duty (Decision 91/482/EEC, Article 101), serial number 09.4096

- Exemption du droit d'importation «sucre» (Décision 91/482/CEE, article 101), numéro d'ordre 09.4096

- Esenzione dal dazio all'importazione (Decisione 91/482/CEE, articolo 101), numero d'ordine 09.4096

- Vrij van invoerrechten "suiker" (Besluit 91/482/EEG, artikel 101), volgnummer 09.4096

- Isenção de direitos de importação (Decisão 91/482/CEE, artigo 101º), número de ordem 09.4096

- Vapaa tuontitulleista (päätöksen 91/482/ETY 101 artikla), järjestysnumero 09.4096

- Importtullfri (beslut 91/482/EEG, artikel 101), löpnummer 09.4096.

2. In deroga all'articolo 8, paragrafo 4 del regolamento (CEE) n. 3719/88, il quantitativo immesso in libera pratica non può essere superiore a quello indicato nelle caselle 17 e 18 del titolo di importazione. A tal fine nella casella 19 di detto titolo viene iscritta la cifra «0».

3. In deroga all'articolo 9 del regolamento (CEE) n. 3719/88, i diritti derivanti dal titolo d'importazione non sono trasferibili.

4. La nozione di «prodotti originari» ai fini dell'applicazione del presente regolamento e i metodi amministrativi pertinenti sono quelli definiti nell'allegato II della decisione 91/482/CEE.

Articolo 5

1. Le domande di titoli sono depositate presso l'autorità competente dello Stato membro nei primi cinque giorni lavorativi dei mesi di gennaio, aprile, luglio e ottobre di ogni anno.

2. Il sesto giorno lavorativo di ciascuno dei mesi di cui al paragrafo 1, gli Stati membri comunicano alla Commissione:

a) i quantitativi di prodotti, ripartiti per codici NC a otto cifre e per paese d'origine, per i quali sono stati richiesti titoli d'importazione, con indicazione delle date di presentazione delle domande;

b) i quantitativi di prodotti, ripartiti per codici NC a otto cifre e per paese d'origine, relativi ai titoli d'importazione non utilizzati o utilizzati parzialmente, che corrispondono alla differenza tra i quantitativi registrati a tergo dei titoli stessi e i quantitativi per i quali questi ultimi sono stati rilasciati.

Se durante il periodo di cui al paragrafo 1 nessuna domanda di titoli d'importazione viene presentata ad uno Stato membro, esso ne informa la Commissione entro i termini indicati al primo comma.

3. Se le domande di titoli relative ai prodotti di cui all'articolo 1 determinano il superamento del quantitativo annuo di 3 000 tonnellate di zucchero, la Commissione:

- adotta un regolamento recante fissazione del coefficiente uniforme di riduzione da applicare, entro il termine previsto al paragrafo 5, ad ogni domanda depositata,

e

- sospende la presentazione di nuove domande per l'anno in corso.

4. Ai fini dell'applicazione del paragrafo 3, i quantitativi per i quali domande di titoli sono presentate ogni trimestre vengono adeguati sulla base di un coefficiente uniforme di riduzione proporzionale al quantitativo di zucchero per il quale i prodotti di cui all'articolo 1 non sono stati importati.

5. I titoli sono rilasciati entro il quindicesimo giorno lavorativo dei mesi di cui al paragrafo 1.

6. Se il quantitativo per il quale viene rilasciato il titolo d'importazione è inferiore a quello richiesto, l'importo della cauzione di cui all'articolo 3, paragrafo 3, ultimo trattino, è ridotto proporzionalmente.

7. Qualora si applichi il paragrafo 3, la domanda di titolo può essere ritirata entro tre giorni lavorativi a decorrere dalla pubblicazione del regolamento recante fissazione del coefficiente uniforme di riduzione. La cauzione è immediatamente svincolata.

8. In deroga a quanto disposto ai paragrafi 1, 2 e 5, per il solo mese di gennaio 1998, il termine per la presentazione delle domande di titoli scade venerdì 16 gennaio 1998; gli Stati membri comunicano i dati di cui al paragrafo 2 lunedì 19 gennaio 1998, mentre i titoli sono rilasciati entro venerdì 30 gennaio 1998.

Articolo 6

I titoli d'importazione sono validi fino all'ultimo giorno del secondo mese che segue quello del rilascio.

Articolo 7

Il quantitativo massimo annuo di 3 000 tonnellate di prodotti di cui all'articolo 1 non può essere riportato da un anno all'altro.

Articolo 8

Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.

Esso si applica a decorrere dal 1° gennaio 1998.

Tuttavia, i titoli d'importazione per i quali le domande sono state presentate tra il 10 e il 31 dicembre 1997 sono rilasciati dalle autorità degli Stati membri, previa autorizzazione dei servizi della Commissione, secondo l'ordine della loro presentazione e nel limite del quantitativo massimo di 3 000 tonnellate per l'intera Comunità.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 17 dicembre 1997.

Per la Commissione

Franz FISCHLER

Membro della Commissione

(1) GU L 263 del 19. 9. 1991, pag. 1.

(2) GU L 329 del 29. 11. 1997, pag. 50.

(3) GU L 177 dell'1. 7. 1981, pag. 4.

(4) GU L 206 del 16. 8. 1996, pag. 43.

(5) GU L 318 del 20. 12. 1993, pag. 18.

(6) GU L 331 del 2. 12. 1988, pag. 1.

(7) GU L 194 del 23. 7. 1997, pag. 5.

(8) GU L 141 del 24. 6. 1995, pag. 16.

(9) GU L 145 del 27. 6. 1968, pag. 12.

ALLEGATO

Percentuale di zucchero nei prodotti da prendere in considerazione ai fini della determinazione dei quantitativi che possono beneficiare del cumulo di origine

(Percentuali di cui all'articolo 1, paragrafo 2, ultimo trattino)

>SPAZIO PER TABELLA>