31997R2494

Regolamento (CE) n. 2494/97 della Commissione del 12 dicembre 1997 relativo al rilascio di titoli di importazione per il riso di cui al codice NC 1006 originario dei paesi e territori d'oltremare, nel quadro delle misure specifiche istituite dal regolamento (CE) n. 2352/97

Gazzetta ufficiale n. L 343 del 13/12/1997 pag. 0017 - 0017


REGOLAMENTO (CE) N. 2494/97 DELLA COMMISSIONE del 12 dicembre 1997 relativo al rilascio di titoli di importazione per il riso di cui al codice NC 1006 originario dei paesi e territori d'oltremare, nel quadro delle misure specifiche istituite dal regolamento (CE) n. 2352/97

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

vista la decisione 91/482/CEE del Consiglio, del 25 luglio 1991, relativa all'associazione dei paesi e territori d'oltremare alla Comunità europea (1), modificato da ultimo dalla decisione 97/803/CE del Consiglio del 24 novembre 1997 (2),

visto il regolamento (CE) n. 2352/97 della Commissione, del 28 novembre 1997, che istituisce misure specifiche per l'importazione di riso originario dei paesi e territori d'oltremare (3), in particolare l'articolo 4, paragrafo 3,

considerando che il regolamento (CE) n. 2352/97 ha istituito misure specifiche per l'importazione di riso originario dei paesi e territori d'oltremare, in appresso denominati PTOM; che tali misure garantiscono il beneficio dell'esenzione dai dazi doganali all'importazione nel quadro di un regime di sorveglianza; che è prevista in particolare la limitazione giornaliera delle domande di titolo per operatore; che, a norma dell'articolo 4, paragrafo 3 del citato regolamento, qualora i quantitativi richiesti superino il quantitativo mensile di 13 300 tonnellate di riso, espresso in equivalente riso semigreggio e qualora la valutazione della situazione del mercato comunitario indichi che tale superamento rischia di creare significative turbative di tale mercato, la Commissione entro dieci giorni lavorativi dalla data del superamento, stabilisce una percentuale di riduzione da applicare ad ognuna delle domande presentate il giorno del superamento, respinge le domande presentate in data successiva e sospende la presentazione di altre domande per il mese in corso;

considerando che i quantitativi chiesti il 2 dicembre 1997 superano di 7 072 tonnellate il volume mensile previsto di 13 300 tonnellate; che le domande sono state oggetto di un esame particolare da parte della Commissione, fondato sulla valutazione della situazione del mercato comunitario del riso e del suo andamento; che tale esame ha permesso di constatare che, visto il livello dei prezzi del riso indica sul mercato comunitario, dato che il raccolto di riso indica della campagna 1997/1998 è normale, l'importazione dei suddetti quantitativi rischierebbe di creare pesanti turbative su tale mercato, in particolare in termini di spiazzamento della produzione di riso indica comunitario e di un conseguente calo dei prezzi; che, di conseguenza, è necessario applicare l'articolo 4, paragrafo 3 del regolamento (CE) n. 2352/97,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Si procede al rilascio di titoli di importazione di riso e di rotture di riso di cui al codice NC 1600, le cui domande sono state presentate nel quadro del regime previsto dal regolamento (CE) n. 2352/97, limitatamente alle quantità indicate nelle domande, previa applicazione della seguente percentuale di riduzione:

69,8575 % per le domande presentate il 2 dicembre 1997.

Articolo 2

Per le domande di titoli di importazione di riso e di rotture di riso di cui al codice NC 1600 presentate a partire dal 3 dicembre 1997 non viene rilasciato alcun titolo di importazione nel quadro del regime previsto dal regolamento (CE) n. 2352/97.

Articolo 3

La presentazione di domande di titoli di importazione di riso e di rotture di riso di cui al codice NC 1600 nel quadro del regime previsto dal regolamento (CE) n. 2352/97 è sospesa fino al 31 dicembre 1997.

Articolo 4

Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 12 dicembre 1997.

Per la Commissione

Franz FISCHLER

Membro della Commissione

(1) GU L 263 del 19. 9. 1991, pag. 1.

(2) GU L 329 del 29. 11. 1997, pag. 50.

(3) GU L 326 del 28. 11. 1997, pag. 21.