Regolamento (CE) n. 2408/97 della Commissione del 3 dicembre 1997 che modifica il regolamento (CEE) n. 1609/88 in ordine alla data entro la quale deve essere entrato all'ammasso il burro venduto a norma dei regolamenti (CEE) n. 3143/85 e (CEE) n. 570/88
Gazzetta ufficiale n. L 332 del 04/12/1997 pag. 0039 - 0039
REGOLAMENTO (CE) N. 2408/97 DELLA COMMISSIONE del 3 dicembre 1997 che modifica il regolamento (CEE) n. 1609/88 in ordine alla data entro la quale deve essere entrato all'ammasso il burro venduto a norma dei regolamenti (CEE) n. 3143/85 e (CEE) n. 570/88 LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE, visto il trattato che istituisce la Comunità europea, visto il regolamento (CEE) n. 804/68 del Consiglio, del 27 giugno 1968, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari (1), modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1587/96 (2), in particolare l'articolo 6, paragrafo 6, considerando che, a norma dell'articolo 1 del regolamento (CEE) n. 570/88 della Commissione, del 16 febbraio 1988, relativo alla vendita a prezzo ridotto di burro e alla concessione di un aiuto per il burro e il burro concentrato destinati alla fabbricazione di prodotti della pasticceria, di gelati e di altri prodotti alimentari (3) modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 531/96 (4), il burro posto in vendita deve essere stato immagazzinato entro una data da stabilirsi; considerando che, alla luce dell'andamento del mercato del burro e delle scorte disponibili, è opportuno modificare la data indicata all'articolo 1 del regolamento (CEE) n. 1609/88 della Commissione (5), modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 2224/97 (6), per quanto riguarda il burro di cui al regolamento (CEE) n. 570/88; considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per il latte e i prodotti lattiero-caseari, HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO: Articolo 1 All'articolo 1 del regolamento (CEE) n. 1609/88, il testo del primo comma è sostituito dal seguente: «Il burro di cui all'articolo 1 del regolamento (CEE) n. 570/88 deve essere entrato all'ammasso anteriormente al 1° luglio 1997.» Articolo 2 Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee. Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri. Fatto a Bruxelles, il 3 dicembre 1997. Per la Commissione Franz FISCHLER Membro della Commissione (1) GU L 148 del 28. 6. 1968, pag. 13. (2) GU L 206 del 16. 8. 1996, pag. 21. (3) GU L 55 dell'1. 3. 1988, pag. 31. (4) GU L 78 del 28. 3. 1996, pag. 13. (5) GU L 143 del 10. 6. 1988, pag. 23. (6) GU L 305 dell'8. 11. 1997, pag. 25.