31997R2405

Regolamento (CE) n. 2405/97 della Commissione del 3 dicembre 1997 che modifica il regolamento (CE) n. 2125/95 recante apertura e modalità di gestione di contingenti tariffari per conserve di funghi Agaricus

Gazzetta ufficiale n. L 332 del 04/12/1997 pag. 0032 - 0035


REGOLAMENTO (CE) N. 2405/97 DELLA COMMISSIONE del 3 dicembre 1997 che modifica il regolamento (CE) n. 2125/95 recante apertura e modalità di gestione di contingenti tariffari per conserve di funghi Agaricus

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 2201/96 del Consiglio, del 28 ottobre 1996, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dei prodotti trasformati a base di ortofrutticoli (1), modificato dal regolamento (CE) n. 2199/97 (2), in particolare l'articolo 15, paragrafo 1,

visto il regolamento (CE) n. 3066/95 del Consiglio, del 22 dicembre 1995, che stabilisce talune concessioni sotto forma di contingenti tariffari comunitari per taluni prodotti agricoli e prevede l'adeguamento autonomo e transitorio di talune concessioni agricole previste dagli accordi europei al fine di tener conto dell'accordo sull'agricoltura concluso nel quadro dei negoziati commerciali multilaterali dell'Uruguay Round (3), modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1595/97 (4), in particolare l'articolo 8,

considerando che il regolamento (CE) n. 2125/95 della Commissione (5), modificato dal regolamento (CE) n. 2723/95 (6), prevede, all'articolo 4, di ripartire i contingenti tra gli importatori tradizionali e i nuovi importatori e definisce tali due categorie di importatori; che l'esperienza acquisita in diversi anni di applicazione del regime induce a rafforzare i criteri di ammissibilità, al fine di limitare le domande delle aziende d'importazione ed esportazione di ortofrutticoli trasformati; che occorre fissare un termine per l'applicazione della nuova disposizione relativa agli importatori tradizionali;

considerando che è opportuno modificare l'allegato I del regolamento (CE) n. 2125/95 al fine di adattare i contingenti attribuiti alla Bulgaria, alla Polonia e alla Romania ai nuovi quantitativi indicati rispettivamente negli allegati VI, II e V del regolamento (CE) n. 3066/95; che i contingenti devono tuttavia continuare a essere gestiti per anno civile e non per periodo compreso tra il 1° luglio e il 30 giugno, onde mantenere i tradizionali calendari di importazione, pur tenendo conto del fatto che per gli altri paesi terzi i quantitativi attribuiti per il 1997 sono esauriti dal 2 gennaio 1997, come indicato nel regolamento (CE) n. 8/97 della Commissione (7);

considerando che i prodotti del codice NC 0711 90 60, relativo a talune conserve di funghi non del genere Agaricus, sono stati aggiunti al contingente polacco di conserve di funghi Agaricus nell'allegato II del regolamento (CE) n. 3066/95; che è opportuno adeguare il regolamento (CE) n. 2125/95 onde garantire anche a tali prodotti il beneficio della tariffa preferenziale;

considerando che la decisione n. 1/97 del Consiglio d'associazione tra la Comunità europea e gli Stati membri da un lato e, rispettivamente, le Repubbliche di Bulgaria (8), Polonia (9) e Romania (10) dall'altro, ha modificato il protocollo n. 4 degli accordi europei con la Bulgaria (11), la Polonia (12) e la Romania (13), con effetto rispettivamente a decorrere dal 1° gennaio, 1° luglio e 31 gennaio 1997; che è quindi opportuno modificare la prova dell'origine dei prodotti importati;

considerando che è opportuno depennare talune disposizioni transitorie, ormai prive di oggetto, dal regolamento (CE) n. 2125/95;

considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per i prodotti trasformati a base di ortofrutticoli,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Il regolamento (CE) n. 2125/95 è modificato come segue:

1) nel titolo è depennato il termine «Agaricus»;

2) l'articolo 1 è sostituito dal testo seguente:

«Articolo 1

1. Sono aperti, conformemente alle modalità d'applicazione definite dal presente regolamento, i contingenti tariffari indicati nell'allegato I e riguardanti conserve di funghi del genere Agaricus di cui ai codici NC 0711 90 40, 2003 10 20 e 2003 10 30, nonché conserve di funghi di altri generi di cui al codice NC 0711 90 60 originarie della Polonia.

2. L'aliquota del dazio applicabile è del 12 % ad valorem per i prodotti del codice NC 0711 90 40 (numero d'ordine 09.4062) e del 23 % per i prodotti del codice NC 2003 10 20 e 2003 10 30 (numero d'ordine 09.4063). Per i suddetti prodotti originari della Bulgaria (numero d'ordine 09.4725), della Polonia (numero d'ordine 09.4821) e della Romania (numero d'ordine 09.4726) e per i prodotti del codice NC 0711 90 60 originari della Polonia (numero d'ordine 09.4821) è tuttavia applicabile un'aliquota unica dell'8,4 %.

3. Per le importazioni effettuate tra il 1° luglio e il 31 dicembre 1997, l'applicazione dell'aliquota dell'8,4 % per i prodotti di cui al codice NC 0711 90 60, originari della Polonia non è subordinata alla condizione di cui all'articolo 2, paragrafo 1. Tuttavia, per l'applicazione dell'aliquota suddetta, deve essere presentata domanda entro il 31 gennaio 1998.»;

3) all'articolo 2, il paragrafo 2 è sostituito dal testo seguente:

«2. Per quanto riguarda i paesi diversi dalla Bulgaria, dalla Polonia e dalla Romania, i contingenti sono ripartiti tra paesi fornitori conformemente a quanto indicato nell'allegato I, ad eccezione di una parte destinata alla costituzione di una riserva. Tale ripartizione può essere modificata sulla base dei dati relativi ai quantitativi per i quali sono stati rilasciati titoli al 30 giugno.»;

4) all'articolo 2, il paragrafo 3 è depennato;

5) all'articolo 4, il paragrafo 1 è sostituito dal testo seguente:

«1. Ciascuno dei due quantitativi, da un lato quello attribuito alla Cina e dall'altro quello attribuito all'insieme degli altri paesi ad esclusione della Cina, conformemente all'allegato I, viene ripartito:

a) per l'85 % tra gli importatori tradizionali.

Si considerano importatori tradizionali gli importatori che hanno ottenuto titoli di importazione, a norma del regolamento (CE) n. 3107/94 o del presente regolamento, nel corso di ciascuno dei tre anni civili precedenti e che hanno effettuato importazioni dei prodotti di cui all'articolo 1, paragrafo 1 per almeno due dei tre anni civili precedenti. A partire dal 1° gennaio 1999 l'operatore dovrà altresì comprovare che, nel corso dell'anno precedente la domanda, ha importato e/o esportato prodotti trasformati a base di ortofrutticoli di cui all'articolo 1, paragrafo 2 del regolamento (CE) n. 2201/96 del Consiglio (*), per un quantitativo minimo di cento tonnellate.

b) per il 15 % tra i nuovi importatori.

Si considerano nuovi importatori gli operatori diversi da quelli di cui alla lettera a), soggetti economici, persone fisiche o giuridiche, agenti individuali o associazioni che nel corso di ciascuno dei due anni precedenti abbiano importato e/o esportato prodotti trasformati a base di ortofrutticoli di cui all'articolo 1, paragrafo 2 del regolamento (CE) n. 2201/96 per un quantitativo minimo di cinquanta tonnellate. Il rispetto di tali condizioni è attestato da un lato dall'iscrizione in un registro di commercio dello Stato membro o da altre prove accertate da quest'ultimo e dall'altro dal documento giustificativo di importazione e/o d'esportazione. Se un operatore di questa categoria ha ottenuto nell'anno civile precedente titoli d'importazione a norma del presente regolamento, deve fornire la prova di avere effettivamente immesso in libera pratica, per proprio conto, almeno il 50 % del quantitativo assegnatogli.

(*) GU L 297 del 21. 11. 1996, pag. 29»;

6) all'articolo 4 è aggiunto un paragrafo 4:

«4. I diritti derivanti da titoli d'importazione non sono trasmissibili in deroga all'articolo 9 del regolamento (CE) n. 3719/88.»;

7) all'articolo 4 è aggiunto un paragrafo 5:

«5. Le domande di titoli d'importazione recano nella casella 20 una delle due menzioni seguenti, a seconda del caso:

- "titolo richiesto in applicazione dell'articolo 4, paragrafo 1, lettera a) del regolamento (CE) n. 2125/95",

oppure

- "titolo richiesto in applicazione dell'articolo 4, paragrafo 1, lettera b) del regolamento (CE) n. 2125/95".»;

8) all'articolo 5, il paragrafo 1 è sostituito dal testo seguente:

«1. Le domande di titoli presentate da un importatore tradizionale di cui all'articolo 4, paragrafo 1, lettera a) non possono vertere, per ciascun semestre, su un quantitativo superiore al 60 % della media annuale delle importazioni effettuate conformemente al regolamento (CE) n. 3107/94 o al presente regolamento nei tre anni civili precedenti.»;

9) all'articolo 10, il paragrafo 3 è sostituito dal testo seguente:

«3. Conformemente alle disposizioni del protocollo n. 4 degli accordi europei, i prodotti originari della Bulgaria, della Polonia e della Romania sono immessi in libera pratica nella Comunità dietro presentazione del certificato EUR 1 rilasciato dalle autorità di tali paesi o di una dichiarazione su fattura rilasciata dall'esportatore.»;

10) all'articolo 11, il paragrafo 2 è sostituito dal testo seguente:

«2. Nella casella 8 della domanda di titolo d'importazione e del titolo stesso occorre indicare il paese d'origine e contrassegnare con una croce la dicitura "sì".»;

11) l'allegato I è sostituito dall'allegato del presente regolamento.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.

Esso si applica a decorrere dal 1° luglio 1997, ad eccezione dei punti da 5 a 8 e 10 dell'articolo 1, che si applicano a decorrere dal 1° gennaio 1998.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 3 dicembre 1997.

Per la Commissione

Franz FISCHLER

Membro della Commissione

(1) GU L 297 del 21. 11. 1996, pag. 29.

(2) GU L 303 del 6. 11. 1997, pag. 1.

(3) GU L 328 del 30. 12. 1995, pag. 31.

(4) GU L 216 dell'8. 8. 1997, pag. 1.

(5) GU L 212 del 12. 9. 1995, pag. 16.

(6) GU L 283 del 25. 11. 1995, pag. 12.

(7) GU L 4 dell'8. 1. 1997, pag. 3.

(8) GU L 134 del 24. 5. 1997, pag. 1.

(9) GU L 221 dell'11. 8. 1997, pag. 1.

(10) GU L 54 del 24. 2. 1997, pag. 1.

(11) GU L 358 del 31. 12. 1994, pag. 3.

(12) GU L 348 del 31. 12. 1994, pag. 2.

(13) GU L 357 del 31. 12. 1994, pag. 2.

ALLEGATO

«ALLEGATO I

Ripartizione di cui all'articolo 2 (peso netto sgocciolato)

>SPAZIO PER TABELLA>