Regolamento (CE) n. 2398/97 del Consiglio del 28 novembre 1997 che istituisce un dazio antidumping definitivo sulle importazioni di biancheria da letto di cotone originaria dell'Egitto, dell'India e del Pakistan
Gazzetta ufficiale n. L 332 del 04/12/1997 pag. 0001 - 0018
REGOLAMENTO (CE) N. 2398/97 DEL CONSIGLIO del 28 novembre 1997 che istituisce un dazio antidumping definitivo sulle importazioni di biancheria da letto di cotone originaria dell'Egitto, dell'India e del Pakistan IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA, visto il trattato che istituisce la Comunità europea, visto il regolamento (CE) n. 384/96 del Consiglio, del 22 dicembre 1995, relativo alla difesa contro le importazioni oggetto di dumping da parte di paesi non membri della Comunità europea (1), in particolare gli articoli 9, paragrafo 4, e 10, paragrafo 2, vista la proposta presentata dalla Commissione dopo aver sentito il comitato consultivo, considerando quanto segue: A. PROCEDURA (1) Con il regolamento (CE) n. 1069/97 (2) (in prosieguo denominato «regolamento provvisorio»), la Commissione ha istituito un dazio antidumping provvisorio sulle importazioni nella Comunità di biancheria da letto di cotone di cui ai codici NC 6302 21 00, 6302 22 90, 6302 31 10, 6302 31 90 e 6302 32 90 originaria dell'Egitto, dell'India e del Pakistan. (2) Dopo l'istituzione delle misure antidumping provvisorie, alcune parti interessate hanno presentato per iscritto le loro osservazioni. Le parti che ne hanno fatto richiesta hanno avuto l'opportunità di essere sentite dalla Commissione. Le parti sono state informate dei principali fatti e considerazioni in base ai quali si intendeva raccomandare l'istituzione di dazi antidumping definitivi e la riscossione definitiva, a concorrenza del livello di questi dazi, degli importi delle garanzie costituite a titolo di dazio provvisorio. Alle parti è stato inoltre concesso un periodo entro il quale presentare il loro punto di vista dopo la comunicazione delle suddette informazioni. (3) Si sono analizzate le osservazioni verbali e scritte presentate dalle parti interessate e, qualora lo si è ritenuto opportuno, se ne è tenuto conto ai fini delle conclusioni definitive. B. PRODOTTO IN ESAME E PRODOTTO SIMILE 1. Richieste di esclusione dal procedimento (4) Una volta comunicate le risultanze provvisorie, la Commissione ha ricevuto varie richieste di esclusione dal procedimento per determinati tipi di prodotti: - alcune parti hanno ribadito la richiesta di esclusione per il «seersucker», un tipo di biancheria da letto prodotto con sostanze chimiche, adducendo che non viene più fabbricato nella Comunità; - alcune parti hanno ribadito la richiesta di esclusione per la biancheria da letto sbianchita, destinata a enti quali ospedali, alberghi, ecc. Una parte, inoltre, ha chiesto l'esclusione della biancheria da letto tinta destinata a questo tipo di enti. Le richieste sono state giustificate adducendo che gli utilizzatori richiedono una qualità speciale del prodotto, in particolare quella con una tessitura pesante, che, secondo loro, non era fabbricata nella Comunità; - è stata chiesta anche l'esclusione degli articoli confezionati con tessuti ottenuti unicamente con telai a mano o a pedale (artigianali). (5) La richiesta relativa al «seersucker» è stata respinta, non essendo state avanzate nuove argomentazioni a sostegno dopo l'istituzione delle misure provvisorie, sebbene l'industria comunitaria non produca prodotti identici. Si è pertanto concluso che questo tipo di prodotto rientra nel procedimento, in quanto possiede un numero di caratteristiche fisiche e di utilizzazioni in comune con altri tipi di biancheria da letto sufficiente per metterli in concorrenza tra di essi. (6) Per quanto riguarda la richiesta di esclusione relativa a determinati tipi di biancheria da letto destinati agli enti, in particolare i prodotti la cui tessitura supera un certo peso, si è riscontrato che nella Comunità veniva prodotta biancheria da letto con una tessitura più pesante (tra cui un tipo specifico denominato flanella). Inoltre, non si è potuta stabilire una netta separazione tra la biancheria da letto prodotta e venduta nella Comunità agli enti e ai privati e i tipi importati: tutti presentavano infatti un numero di caratteristiche fisiche, di funzioni e di impieghi sufficiente per essere considerati prodotti simili. Si è pertanto respinta la richiesta di escludere dal procedimento la biancheria da letto destinata agli enti e si confermano le conclusioni della Commissione di cui al punto 13 del regolamento provvisorio. (7) Per quanto riguarda la richiesta di esclusione dei prodotti artigianali, sebbene l'uso di metodi di produzione diversi non incida di per sé sulla definizione del prodotto simile, si è riscontrato che le caratteristiche fisiche di questi prodotti erano diverse da quelle dell'altra biancheria da letto, in particolare perché la trama è meno regolare e più rada. Il consumatore, quindi, ha una diversa percezione di questi prodotti, tanto più che spesso sono venduti attraverso canali particolari, quali i negozi tenuti da enti di beneficenza, cui i produttori comunitari non hanno accesso. Si è quindi concluso che i prodotti tessuti a mano dovrebbero essere esclusi dal procedimento e, pertanto, esentati dal pagamento dei dazi se corredati di un certificato di origine artigianale (cfr. allegato II del presente regolamento) rilasciato dalle autorità competenti del paese esportatore. 2. Prodotto simile (8) Una volta comunicate le conclusioni provvisorie, alcune parti hanno ribadito quanto dichiarato nella fase provvisoria, vale a dire che le differenze tra tutta la biancheria da letto importata e tutta la biancheria da letto di produzione comunitaria erano tali che non si poteva parlare di prodotto simile a norma dell'articolo 1, paragrafo 4 del regolamento (CE) n. 384/96 del Consiglio (in prosieguo denominato «regolamento di base»). La Commissione ha esaminato queste dichiarazioni, ma non le ha accettate per i motivi di cui al punto 14 del regolamento provvisorio. 3. Conclusione (9) Dalle conclusioni di cui al punto 10 del regolamento provvisorio, modificate come indicato più sopra per i prodotti tessuti a mano, si evince che il prodotto in esame è la biancheria da letto di fibra di cotone, pura o mista con fibre sintetiche o artificiali o con lino, imbianchita, tinta o stampata. La biancheria da letto comprende, fra l'altro, le lenzuola, i copripiumini e le federe. Non rientrano nel presente procedimento né la biancheria da letto fatta esclusivamente di fibre sintetiche o artificiali né quella confezionata con tessuti artigianali. In base alle suddette esclusioni e precisazioni relative al prodotto, il presente procedimento si applica alla biancheria da letto di cui ai codici NC ex 6302 21 00, ex 6302 22 90, ex 6302 31 10, ex 6302 31 90 ed ex 6302 32 90. In considerazione di quanto precede, e in mancanza di altre argomentazioni, si confermano le conclusioni di cui ai punti 10 e 14 del regolamento provvisorio relative alla definizione del prodotto e al prodotto simile. C. PRODUTTORI ESPORTATORI DEI PAESI IN QUESTIONE 1. Richieste volte ad ottenere lo status di parti che hanno collaborato (10) Solo dopo la selezione dei campioni di esportatori e, in molti casi, dopo la comunicazione delle risultanze preliminari dell'inchiesta alle parti che hanno collaborato, numerosi produttori esportatori dei paesi in questione si sono manifestati e hanno chiesto che venisse loro riconosciuto lo status di parti che hanno collaborato. (11) Dato che nessuno di questi produttori esportatori si è manifestato o ha fornito le informazioni ritenute necessarie per l'inchiesta entro i termini fissati nell'avviso di apertura (3), lo status di parti che hanno collaborato non può essere concesso, in quanto ciò costituirebbe una discriminazione nei confronti delle altre parti che hanno deciso di collaborare sin dall'inizio dell'inchiesta. 2. Nuovi esportatori (12) Dopo l'adozione delle misure provvisorie, un certo numero di esportatori dei paesi in questione si è manifestato, spesso a uno stadio molto avanzato dell'inchiesta, e ha chiesto lo status di nuovo esportatore. Alcuni di essi hanno debitamente dimostrato alla Commissione di non aver esportato il prodotto in questione nella Comunità durante il periodo dell'inchiesta, di aver cominciato a esportare nella Comunità dopo questo periodo o di aver assunto l'obbligo contrattuale irrevocabile di esportare un ingente quantitativo nella Comunità, e di non essere collegati a nessuno dei produttori esportatori nei rispettivi paesi esportatori oggetto delle misure antidumping per il prodotto in questione. Questi produttori esportatori, quindi, sono stati considerati nuovi esportatori e dovrebbero beneficiare, per quanto riguarda le misure definitive, dello stesso trattamento riservato ai produttori esportatori che hanno collaborato e che non rientrano nel campione, vale a dire di un dazio antidumping calcolato a norma dell'articolo 9, paragrafo 6 del regolamento di base. (13) Lo stesso trattamento dovrebbe essere concesso a tutti i nuovi produttori esportatori che, dopo l'adozione delle misure definitive, dimostrino in modo adeguato alla Commissione che rispondono ai criteri suddetti. D. DUMPING 1. Valore normale a) Metodo di costruzione del valore normale (14) Tre produttori esportatori egiziani hanno obiettato che, se le vendite sul mercato interno erano considerate non rappresentative per la valutazione degli utili, dovevano essere considerate non rappresentative anche per la valutazione delle spese generali, amministrative e di vendita (SGAV). A tale riguardo, va osservato che il fatto che le vendite sul mercato interno del prodotto simile sembrino essere state effettuate, parzialmente o integralmente, in perdita non rende di per sé le SGAV corrispondenti inadatte per la costruzione del valore normale quando siano stati venduti quantitativi sufficienti rispetto al volume del prodotto in questione esportato nella Comunità. b) Costo di produzione (15) Come si è già spiegato al punto 36 del regolamento provvisorio, due produttori esportatori pakistani hanno dichiarato che, a causa di circostanze straordinarie derivanti dai gravissimi disordini politici a Karachi durante il periodo dell'inchiesta, i costi corrispondenti alla capacità inutilizzata non devono essere presi in considerazione per costruire il valore normale. Dopo l'istituzione delle misure provvisorie, queste società hanno ribadito l'argomentazione e presentato nuovamente il loro calcolo dei costi corrispondenti alla capacità inutilizzata. A tale riguardo, va osservato che, secondo un estratto della Norma contabile internazionale n. 2 (IAS-2), citata da una delle società in questione, sebbene l'importo delle spese fisse di gestione assegnato a ciascuna unità di produzione non debba essere maggiorato per cause di bassa produzione o di impianti inutilizzati, le spese di gestione non assegnate sono comunque riconosciute come spese nel periodo in cui vengono sostenute. In altri termini, tutte le spese sostenute in un determinato periodo dovrebbero essere integralmente assorbite nello stesso periodo dal costo di produzione totale (costo di fabbricazione più le SGAV), a prescindere dal fatto che i costi corrispondenti alla capacità inutilizzata siano classificati come spese fisse di gestione, incluse nel costo di fabbricazione, o come parte delle spese generali, amministrative e di vendita. Tali argomentazioni, quindi, sono state respinte perché il costo di produzione totale incluso nel valore normale costruito comprende sia il costo di fabbricazione che le SGAV. (16) Un produttore esportatore pakistano ha sostenuto che il costo della materia iniziale (panno grezzo) indicato come parte del costo di fabbricazione comprendeva alcune SGAV. Nel costruire il suo valore normale, quindi, le SGAV indicate avrebbero dovuto essere detratte dal costo di produzione per evitare di calcolare due volte. Dopo aver riesaminato i dati della società, la Commissione ha accettato la richiesta e ha modificato in tal senso i calcoli del dumping. c) Spese generali, amministrative e di vendita SGAV (17) Un produttore esportatore egiziano ha contestato l'inclusione di spese di finanziamento eccezionalmente elevate nella costruzione del suo valore normale, affermando che dette spese venivano sostenute da due società di Stato sulle vendite in perdita del prodotto simile sul mercato interno e pertanto non avrebbero dovuto essere utilizzate per calcolare il valore normale costruito per una società privata, ma che a tal fine si sarebbe dovuto stabilire un importo «equo» corrispondente alle SGAV. È stato inoltre affermato che questo importo equo potrebbe essere stabilito in base alle SGAV della terza società di Stato oggetto dell'inchiesta, che ha realizzato vendite remunerative del prodotto simile sul mercato interno. Al riguardo va sottolineato che, quando tutte le società operano in condizioni di libera concorrenza, le istituzioni comunitarie sono solite includere tutti i costi sostenuti per produrre e vendere il prodotto sul mercato interno, comprese le spese di finanziamento, nella costruzione del valore normale, a prescindere dal fatto che questi costi siano sostenuti da società di Stato o da società private. Inoltre, la prassi abituale nel costruire il valore normale per le società che non vendono sul mercato interno consiste nell'utilizzare la media ponderata delle SGAV di tutte le società esaminate che vendono il prodotto simile sul mercato interno, a norma dell'articolo 2, paragrafo 6, lettera a) del regolamento di base. Si conferma pertanto il metodo usato per la società in questione, spiegato al punto 32 del regolamento provvisorio. d) Margine di utile sul mercato interno (18) Tutti i produttori esportatori indiani hanno contestato l'uso del margine di utile effettivo realizzato da una società indiana sulle vendite rappresentative e remunerative sul mercato interno per costruire il valore normale delle altre società indiane. Essi hanno dichiarato che questo margine di utile è eccezionalmente elevato perché si riferisce in larga misura alle vendite dei prodotti di marca sul mercato interno e che, dato che le esportazioni riguardavano esclusivamente prodotti non di marca, dette vendite sul mercato interno non consentono un valido confronto a norma dell'articolo 2, paragrafo 3 del regolamento di base. Inoltre, quattro di questi produttori esportatori hanno dichiarato che detto margine di utile non è calcolato in rapporto alle medie ponderate degli utili degli altri esportatori o produttori a norma dell'articolo 2, paragrafo 6, lettera a) del regolamento di base, ma corrisponde soltanto a un produttore esportatore. A tale riguardo, è stato aggiunto che, affinché l'importo degli utili sia veramente equo, non si dovrebbero comunque superare i profitti realizzati sulle vendite di prodotti della stessa categoria generale. Va osservato che il margine di profitto utilizzato per costruire il valore normale corrisponde alla media ponderata del profitto realizzato sulle vendite interne dei tipi remunerativi di prodotti, di marca e non, effettuate dalla società indiana in questione e che, se la richiesta fosse stata accettata, i produttori ne avrebbero risentito, in quanto il margine di profitto utilizzato è inferiore a quello realizzato dalla stessa società sulle sole vendite interne di prodotti non di marca. Quanto al fatto che si sia utilizzato il margine di utile di un'unica società, va ricordato che l'inchiesta è stata circoscritta a un campione di produttori esportatori a norma dell'articolo 17 del regolamento di base e che la gran maggioranza delle società indiane che hanno collaborato è orientata verso l'esportazione e non vende il prodotto simile sul mercato interno. La Commissione ha incluso nel campione cinque produttori esportatori indiani, due dei quali avevano dichiarato, al momento della selezione, di avere venduto il prodotto simile sul mercato interno. Nondimeno, come si è detto al punto 23 del regolamento provvisorio, l'inchiesta ha dimostrato che solo un produttore aveva effettuato vendite rappresentative del prodotto simile sul mercato interno nel periodo esaminato. Inoltre, il riferimento di cui all'articolo 2, paragrafo 6, lettera a) del regolamento di base alla media ponderata dei profitti stabiliti per altri esportatori o produttori non preclude la possibilità di determinare questo importo rispetto alla media ponderata delle operazioni e/o dei tipi di prodotti di un unico esportatore o produttore. Pertanto, non si ritiene giustificato stabilire l'importo degli utili a norma dell'articolo 2, paragrafo 6, lettere b) o c) del regolamento di base, come richiesto dalle società indiane in questione. (19) Un produttore esportatore indiano ha dichiarato che la redditività delle sue vendite interne avrebbe dovuto essere valutata solo in base ai tipi del prodotto in questione venduti sia sul mercato interno che sul mercato comunitario. Va osservato tuttavia che, in base all'articolo 2, paragrafo 2 del regolamento di base, le vendite del prodotto simile destinato al consumo interno sono di norma utilizzate per determinare il valore normale se il volume di tali vendite corrisponde almeno al 5 % del volume delle vendite del prodotto alla Comunità. Pertanto, per stabilire il margine di utile sul mercato interno si sono utilizzate, se del caso, tutte le vendite sul mercato interno del prodotto simile destinato al consumo interno, a prescindere dal fatto che i tipi di prodotti specifici fossero anche esportati nella Comunità. Si confermano pertanto i metodi e le conclusioni di cui ai punti 23-36 del regolamento provvisorio. 2. Prezzo all'esportazione (20) Un produttore esportatore pakistano che ha venduto parte delle sue esportazioni ad un importatore collegato con sede nella Comunità ha obiettato che non si dovrebbe costruire il prezzo all'esportazione per le operazioni effettuate tramite l'importatore collegato, in quanto tutti i prezzi applicati all'importatore collegato erano a condizioni di mercato e in linea con quelli applicati ai clienti non collegati nella Comunità. Pertanto si è sostenuto che il prezzo all'esportazione effettivo applicato all'importatore collegato dovrebbe essere considerato attendibile e utilizzato nei calcoli del dumping. Ogniqualvolta il prezzo all'esportazione non è attendibile a causa di un'associazione o di un'intesa compensativa tra l'esportatore e l'importatore, la pratica delle istituzioni comunitarie è di costruirlo a norma dell'articolo 2, paragrafo 9 del regolamento di base. Nella fattispecie, l'inchiesta ha rivelato che tutte le rivendite successive dell'importatore collegato ad acquirenti indipendenti erano state effettuate in perdita, per cui i prezzi applicati dall'esportatore all'importatore collegato sono stati considerati non attendibili. Si conferma pertanto il metodo utilizzato per determinare il prezzo all'esportazione, spiegato ai punti 37 e 38 del regolamento provvisorio. 3. Confronto (21) Un produttore esportatore indiano ha contestato il rifiuto della Commissione di concedere un adeguamento per lo stadio commerciale. L'articolo 2, paragrafo 10, lettera d) del regolamento di base impone di dimostrare che il prezzo all'esportazione si riferisce a uno stadio commerciale diverso da quello del valore normale e che la differenza incide sulla comparabilità dei prezzi, come è dimostrato dalle costanti ed evidenti differenze tra le funzioni e i prezzi del venditore per i diversi stadi commerciali sul mercato interno del paese esportatore. Pertanto, in mancanza di prove sufficienti, l'argomentazione è stata respinta per i motivi spiegati al punto 40 del regolamento provvisorio. (22) La stessa società indiana ha contestato altresì il rifiuto della Commissione di concedere adeguamenti del valore normale per determinate spese di vendita. L'obiezione è stata temporaneamente respinta perché gli adeguamenti richiesti superavano le spese incorporate nel valore normale costruito. Sempre per gli stessi motivi, si è dovuta respingere anche la nuova richiesta della società. Alla fine, tuttavia, si è deciso di concedere un adeguamento limitato alle spese (ad esempio, le commissioni e il nolo) che potevano essere individuate nell'assegnazione delle SGAV presentate dalla società in risposta al questionario della Commissione, verificate durante l'inchiesta e incorporate nel valore normale costruito. (23) Questa società indiana ha inoltre contestato il rifiuto della Commissione di concedere un adeguamento del valore normale per le spese di credito. Come si è spiegato al punto 44 del regolamento provvisorio, la richiesta è stata respinta perché tutte le merci vendute sul mercato interno dalla società in questione sono state consegnate solo dopo il pagamento. Pertanto, dato che il venditore ha ceduto all'acquirente l'uso o il possesso delle merci solo al momento del pagamento, non si può sostenere che il venditore abbia concesso un credito. (24) Anche un produttore esportatore pakistano ha contesto il rifiuto della Commissione di concedere un adeguamento del valore normale per il costo del credito. A sostegno della sua affermazione, gli sono state chieste informazioni supplementari dopo l'istituzione delle misure provvisorie. Dato che le informazioni fornite non smentivano, ma completavano in modo soddisfacente i dati verificati in precedenza dalla Commissione presso la sede della società in questione, la richiesta di adeguamento relativa al costo del credito è stata accettata e i calcoli sono stati riveduti in tal senso. (25) Tutti i produttori esportatori pakistani hanno contestato il modo in cui la Commissione aveva calcolato l'adeguamento per gli oneri all'importazione e per i dazi imposti sul prodotto simile, in particolare su determinate materie fisicamente incorporate in detto prodotto, quando era destinato al consumo in Pakistan, e rimborsati all'esportazione del prodotto a norma della legislazione pakistana. Essi hanno affermato che l'importo dell'adeguamento dovrebbe essere espresso in percentuale del costo di produzione e che la stessa percentuale dovrebbe poi essere detratta dal valore normale. Questa argomentazione non tiene conto del fatto che una percentuale di tal genere, calcolata in riferimento al costo di produzione, dovrebbe essere applicata su base appropriata e che, essendo l'equivalente di un prezzo interno, il valore normale non può essere considerato tale. L'argomentazione è stata pertanto respinta. (26) Una società pakistana ha dichiarato che la Commissione aveva sottovalutato l'importo dell'adeguamento per gli oneri all'importazione e per i dazi applicati al prodotto simile nel calcolare il dumping per determinati tipi di prodotto. La Commissione ha riveduto i calcoli e, laddove opportuno, ha accettato questa argomentazione. (27) Secondo le autorità pakistane, l'adeguamento per la restituzione del dazio concesso ai produttori esportatori che hanno collaborato non è sufficiente. Pur ammettendo che la legislazione pakistana pertinente menziona solo un numero limitato di materie importate (alcune tinture e alcuni prodotti chimici), che possono beneficiare della restituzione se il prodotto finito viene esportato, e che la Commissione ha concesso un adeguamento per questo motivo. Tuttavia essi sostengono che, fornendo la prova delle esportazioni effettuate, gli esportatori pakistani inoltre ricevono un rimborso anche per le altre imposte indirette e per i dazi applicati alle vendite del prodotto simile sul mercato interno, e che si dovrebbe concedere un adeguamento anche per questo rimborso. A tale riguardo, va osservato che per tutti gli adeguamenti concessi a norma dell'articolo 2, paragrafo 10, lettera b) del regolamento di base occorre dimostrare, a norma dell'articolo 2, paragrafo 10, lettera b) che esiste una differenza tra i fattori che incidono sulla comparabilità dei prezzi, e tra l'altro che il costo corrispondente, nella fattispecie gli oneri all'importazione o le imposte indirette, è stato effettivamente sostenuto dal produttore esportatore per il prodotto in questione se destinato al consumo nel paese esportatore, e non è stato riscosso o rimborsato per il prodotto esportato nella Comunità. Né i produttori esportatori pakistani né le autorità del Pakistan hanno potuto dimostrare l'esistenza di un legame tra le altre imposte indirette e gli altri dazi pagati e gli importi restituiti. Inoltre, le autorità del Pakistan non sono state in grado di precisare le imposte indirette e i dazi per i quali sarebbe stato concesso un rimborso supplementare. La richiesta è stato pertanto respinta. Sono pertanto confermate le conclusioni di cui ai punti da 39 a 45 del regolamento provvisorio, salvo diverse disposizioni dei punti precedenti. 4. Margini di dumping a) Metodo generale (28) I rappresentanti dei produttori esportatori indiani ed egiziani che hanno collaborato ma che non sono stati inclusi nel campione, e quindi neanche nell'inchiesta, hanno obiettato che non si dovrebbe tener conto dei margini di dumping stabiliti per le società di Stato esaminate nel calcolare i margini di dumping da attribuire alle società private non contemplate dall'inchiesta. Come si è già spiegato, la Commissione non può fare distinzione tra società pubbliche e private se operano tutte in condizioni di libero mercato. L'argomentazione, quindi, non può essere accettata e vengono confermati i punti 46-48 del regolamento provvisorio. b) Margini di dumping per le società del campione (29) Il confronto tra il valore normale e il prezzo all'esportazione, effettuato secondo il metodo del regolamento provvisorio e previo esame, se del caso, delle argomentazioni presentate dalle parti interessate, ha messo in luce l'esistenza di pratiche di dumping per tutte le società oggetto dell'inchiesta. I margini di dumping definitivi, espressi in percentuale del prezzo all'importazione cif alla frontiera comunitaria, sono i seguenti: >SPAZIO PER TABELLA> >SPAZIO PER TABELLA> >SPAZIO PER TABELLA> c) Margini di dumping per le società che hanno collaborato non incluse nel campione (30) Alle società che hanno collaborato, non inserite nel campione (cfr. punti 17 e 21 del regolamento provvisorio e punti 12 e 13 del presente regolamento), è stato assegnato il margine di dumping medio delle società del campione, ponderato sulla base del fatturato delle esportazioni nella Comunità. A norma dell'articolo 9, paragrafo 6 del regolamento di base, ai fini del calcolo del margine di dumping medio non si è tenuto conto dei margini minimi. I margini di dumping definitivi, espressi in percentuale del prezzo all'importazione cif alla frontiera comunitaria, sono i seguenti: >SPAZIO PER TABELLA> Le società che beneficiano di aliquote ridotte sono indicate in allegato al presente regolamento. d) Margine di dumping per le società che non hanno collaborato (31) Per le società che non hanno collaborato, è stato determinato un margine di dumping sulla base dei dati disponibili a norma dell'articolo 18 del regolamento di base. Dato l'elevato livello di collaborazione si è ritenuto opportuno fissare il margine di dumping per le società che non hanno collaborato in ciascun paese interessato al livello del margine di dumping più elevato accertato per una società in ciascun campione. Verrebbe infatti premiata l'omessa collaborazione se il margine di dumping attribuibile ai produttori esportatori che non si erano manifestati fosse inferiore al margine più elevato accertato per un produttore esportatore che ha collaborato. I margini di dumping definitivi, espressi in percentuale del prezzo all'importazione cif alla frontiera comunitaria, sono i seguenti: >SPAZIO PER TABELLA> E. INDUSTRIA COMUNITARIA 1. Definizione dell'industria comunitaria (32) Gli esportatori dei tre paesi esportatori hanno osservato che i produttori comunitari denunzianti che sono considerati l'industria comunitaria rappresentavano solo il 34 % della produzione comunitaria globale. Ciò dimostra, a loro parere, che la maggior parte dei produttori comunitari di biancheria da letto non ha appoggiato la denuncia e quindi non dovrebbe aver subito alcun pregiudizio, e che quindi l'industria comunitaria non era rappresentativa della produzione comunitaria globale. Dopo l'istituzione delle misure provvisorie, tuttavia, hanno contestato i dazi solo due produttori comunitari non denunzianti, che inizialmente non avevano inviato alla Commissione nessuna osservazione in merito alla denuncia. La produzione combinata di questi due produttori era inferiore a un terzo della produzione totale dei denunzianti. Per tutta la durata del procedimento, quindi, i denunzianti hanno rappresentato molto più del 50 % della produzione collettiva dei produttori che hanno appoggiato o contestato la denuncia. (33) Gli esportatori pakistani hanno inoltre dichiarato che la Commissione non si era servita del test giusto per stabilire se i produttori comunitari che importano biancheria da letto dai paesi in questione dovessero essere esclusi dalla definizione dell'industria comunitaria (cfr. punti 52-55 del regolamento provvisorio). A fini di chiarezza, si conferma che il test di cui al punto 54 consisteva nello stabilire se la biancheria da letto importata dai paesi in questione rappresentasse meno del 10 % del fatturato delle società in questione per questo prodotto, anziché il 10 % del fatturato totale. Il test ha dimostrato, come si conferma nel presente regolamento, che nessuna delle società inserite nel campione e scelte fra i 35 denunzianti aveva importato dai paesi in questione il prodotto oggetto del presente procedimento in quantità sufficienti per poter essere esclusa dalla definizione dell'industria comunitaria. 2. Conclusione (34) In conclusione, si conferma la conclusione che le 35 società denunzianti rappresentano una quota maggioritaria della produzione comunitaria totale a norma dell'articolo 5, paragrafo 4 del regolamento di base e costituiscono pertanto l'industria comunitaria a norma dell'articolo 4, paragrafo 1 del regolamento di base. F. PREGIUDIZIO 1. Valutazione cumulativa degli effetti delle importazioni oggetto di dumping (35) Gli esportatori pakistani hanno obiettato che non si sarebbero dovute cumulare le importazioni dal Pakistan con quelle originarie dell'India e dell'Egitto per la valutazione del pregiudizio, in quanto le importazioni dal Pakistan erano aumentate a un ritmo più lento rispetto a quelle dagli altri due paesi, il prezzo medio delle importazioni dal Pakistan era più elevato (dati Eurostat) ed era aumentato, mentre gli altri erano diminuiti, e i margini di dumping calcolati per il Pakistan erano in media circa metà di quelli degli altri due paesi. Nell'esaminare queste argomentazioni, si è riscontrato che le importazioni dal Pakistan erano comunque aumentate, anche se a un ritmo più lento rispetto a India ed Egitto (soprattutto per le limitazioni contingentali), e rimanevano le più elevate dei tre paesi esportatori. Per quanto riguarda i dati Eurostat relativi ai prezzi medi, va ricordato che raggruppano una vasta gamma di prodotti diversi. Fra i prodotti degli esportatori pakistani inseriti nel campione figura una quota più rilevante di prodotti di maggior valore (ad esempio, il satin e altri prodotti di filati di cotone più raffinati) rispetto ai produttori indiani ed egiziani inseriti nel campione. I dati relativi ai prezzi medi, quindi, sono stati notevolmente influenzati dalle differenze e dalle variazioni degli assortimenti di prodotti e non potevano giustificare un trattamento differenziato nell'analisi globale del pregiudizio. Infine, l'entità dei margini di dumping stabiliti per un determinato paese non costituisce, a meno che non si tratti di margini minimi, un criterio per decidere se procedere o meno ad una valutazione cumulativa degli effetti delle importazioni oggetto di dumping. (36) Si conferma pertanto la valutazione cumulativa del regolamento provvisorio, fatta a norma dell'articolo 3, paragrafo 4 del regolamento di base. 2. Prezzi delle importazioni oggetto di dumping (37) Gli esportatori e gli importatori hanno dichiarato che l'analisi della Commissione, volta a valutare in che misura i prezzi delle importazioni in questione fossero inferiori a quelli dei produttori comunitari inseriti nel campione, e il successivo calcolo dei margini di pregiudizio non sono validi, per vari motivi: - in primo luogo, non sarebbero stati chiariti i criteri di selezione dei «prodotti di riferimento» su cui si è basata l'analisi; - in secondo luogo, i prodotti di riferimento rappresenterebbero, in alcuni casi, solo una modesta percentuale delle vendite nella Comunità degli esportatori dei paesi in questione inseriti nel campione, il che denoterebbe una mancanza di concorrenza tra i prodotti importati e quelli comunitari e una scarsa attendibilità dell'analisi; - in terzo luogo, nel confrontare i prezzi non si sarebbe tenuto debitamente conto delle differenze in termini di canali di vendita tra i produttori comunitari e gli esportatori dei paesi in questione; - in quarto luogo, si dovrebbe tener conto delle differenze in termini di qualità; - in quinto luogo, i prodotti importati non possono essere confrontati con i prodotti comunitari che rientrano nella stessa definizione del prodotto di riferimento, perché esistono altre differenze a livello di dimensioni, tessitura e finitura o perché la gamma di tessiture considerate paragonabili è troppo vasta. (38) Per quanto riguarda il primo punto, si conferma che i prodotti di riferimento sono stati selezionati, per ciascun mercato analizzato, previa consultazione con l'associazione corrispondente dei produttori nazionali ed inoltre in base alle informazioni di cui disponeva la Commissione. Si conferma inoltre che, come ha dimostrato l'inchiesta, le dimensioni, le tessiture e le finiture scelte per i prodotti di riferimento erano le più diffuse sui mercati in questione. Infine, né gli esportatori né i loro rappresentanti hanno mai definito altri prodotti da essi considerati più indicati per un'analisi delle sottoquotazioni. Quanto al secondo punto, va osservato che la vasta gamma di tipi di biancheria da letto limitava la proporzione delle vendite di ciascun esportatore che poteva essere accuratamente confrontata con le vendite dei produttori comunitari del campione. Dato che la Commissione intendeva procedere a confronti accurati (prendendo in considerazione solo i prezzi dei prodotti delle stesse dimensioni, tessiture e finiture) e che solo per un numero limitato di questi diversi prodotti si potevano ottenere informazioni attendibili in materia di prezzi entro i termini disponibili, non c'è da meravigliarsi se, in alcuni casi, la quota delle vendite di ciascun esportatore nella Comunità che si poteva ragionevolmente confrontare con quelle dei produttori comunitari inseriti nel campione non ha superato il 5 %. Ciò vale, in particolare, per gli esportatori che si concentrano su prodotti semplici, ad alto volume (un segmento del mercato da cui l'industria comunitaria è largamente esclusa a causa della penetrazione delle importazioni). Questo fattore non invalida né la constatazione che esistono vasti segmenti del mercato dove le importazioni oggetto di dumping erano in concorrenza con la produzione comunitaria né il metodo adottato per valutare la sottoquotazione, poiché i quantitativi globali sono stati sempre considerati sufficientemente rappresentativi e, in molti casi, superavano il 30 %. Comunque sia, data la notevole intercambiabilità del prodotto in questione, i bassi prezzi all'esportazione in un segmento del mercato avranno effetti negativi anche sui prezzi dei segmenti adiacenti. Per quanto riguarda il terzo punto, gli esportatori hanno dimostrato, a sostegno delle loro affermazioni, che l'aumento totale del prezzo di esportazione cif per portarlo al prezzo finale al dettaglio era nettamente superiore al livello dell'adeguamento concesso dalla Commissione per lo stadio commerciale. La Commissione, tuttavia, non ha ritenuto pertinente l'informazione, poiché i prezzi non venivano confrontati allo stadio della vendita al consumatore finale, ma allo stadio della vendita al primo cliente indipendente. L'argomentazione degli esportatori è stata quindi respinta. Per quanto concerne il quarto punto, la richiesta di adeguamento per le differenze di qualità si basava sul peso medio al metro quadro dei prodotti comunitari e di quelli importati. Tuttavia, dato che il peso al metro quadro del tessuto dipende dalla tessitura, e che sono stati confrontati solo i prodotti equivalenti da questo punto di vista, l'adeguamento non è giustificato e la richiesta è quindi respinta. Per quanto riguarda il quinto punto, la Commissione ha esaminato le argomentazioni ma non le ha potute accettare. Per giungere a questa conclusione, essa ha tenuto conto del gran numero di prodotti di riferimento, che consente un'analisi approfondita, e del fatto che le differenze rimanenti all'interno delle definizioni dei singoli prodotti di riferimento erano compensate da un confronto tra i prezzi effettuato in base alla media per chilo. (39) Sono quindi confermate la conclusione del punto 79 del regolamento provvisorio, relativa alla sottoquotazione dei prodotti importati rispetto a quelli dei produttori comunitari inseriti nel campione, e le conclusioni relative al livello della sottoquotazione. 3. Situazione dell'industria comunitaria (40) Gli esportatori di tutti i paesi esportatori hanno contestato la validità dell'analisi del pregiudizio effettuata dalla Commissione, poiché nel valutare la situazione dell'industria comunitaria si faceva riferimento al notevole declino della produzione comunitaria totale. Essi hanno affermato in particolare che le informazioni sulle società non incluse nella definizione dell'industria comunitaria o che non producono più biancheria da letto non potevano essere utilizzate per elaborare una conclusione relativa alla gravità del pregiudizio. Le argomentazioni sono state esaminate attentamente. Tuttavia, va osservato che la conclusione relativa al grave pregiudizio si basava principalmente sulla minore redditività e sul contenimento dei prezzi dell'industria comunitaria registrati tra le società inserite nel campione. (41) A norma dell'articolo 3 del regolamento di base, nel valutare il pregiudizio le istituzioni comunitarie devono tenere conto della situazione economica dell'industria comunitaria. Di norma, si analizza un periodo di quattro o cinque anni («periodo di valutazione»), come è stato fatto anche nel presente procedimento. La valutazione si basa in genere su un'analisi dell'industria denunziante, e non necessariamente di società che rappresentino l'intera produzione comunitaria, visto che la situazione di una quota maggioritaria della produzione comunitaria è rappresentativa della produzione totale. La valutazione, tuttavia, deve tener conto anche della struttura e della natura dell'industria in esame. Nella fattispecie, l'industria è caratterizzata da un alto numero di operatori, per lo più piccole e medie imprese, e dal fatto che gli ostacoli all'uscita sono relativamente pochi, soprattutto perché i macchinari possono essere venduti o utilizzati per altri prodotti senza troppe difficoltà. È quindi probabile che il grave pregiudizio si manifesti attraverso l'uscita degli operatori economici nel periodo di valutazione. Di conseguenza, circoscrivere la valutazione del pregiudizio alle società che sono ancora operative alla fine del periodo di valutazione (vale a dire, al momento in cui viene presentata la denuncia) e quindi possono sostenere attivamente una denuncia, significa che l'analisi non terrebbe conto del pregiudizio eventualmente subito dalle società che hanno chiuso prima di questa data. Inoltre, va notato che questa distorsione potrebbe essere ulteriormente aggravata dal fatto che le società denunzianti superstiti dell'industria comunitaria potrebbero aver tratto vantaggio, anche solo temporaneamente, dalla scomparsa delle altre società, con una conseguente sopravvalutazione dei loro sviluppi positivi. Nel caso di specie, va osservato che 29 società dell'industria della biancheria da letto, un numero tutt'altro che trascurabile, hanno chiuso o smesso di produrre. Inoltre, considerati la notevole sottoquotazione accertata e il forte aumento dei volumi delle importazioni in questione e della quota di mercato corrispondente, la mancanza di misure antidumping comprometterebbe qualsiasi sviluppo relativamente positivo dei produttori denunzianti. 4. Conclusione (42) È pertanto confermata la conclusione relativa al grave pregiudizio a norma dell'articolo 3, paragrafo 1 del regolamento di base. G. NESSO CAUSALE (43) Gli esportatori di tutti i paesi interessati hanno affermato che qualsiasi grave pregiudizio era ascrivibile al calo del consumo del 7 % verificatosi tra il 1992 e il periodo dell'inchiesta. Tuttavia, come si è detto al punto 105 del regolamento provvisorio, il crollo generalizzato delle vendite di tutti i produttori comunitari è stato nettamente superiore alla diminuzione globale del consumo. Gli esportatori hanno affermato altresì che per determinare se le importazioni oggetto di dumping causassero grave pregiudizio non si doveva tener conto dei dati relativi all'intera produzione comunitaria, ma questo suggerimento viene respinto per i motivi esposti ai punti 40 e 41 del presente regolamento. Si conferma pertanto che il calo del consumo non è in contraddizione con la conclusione secondo la quale le importazioni oggetto di dumping, considerate separatamente, hanno causato un grave pregiudizio all'industria comunitaria. Si confermano quindi le conclusioni relative al nesso causale tra le importazioni oggetto di dumping e il grave pregiudizio subito dall'industria comunitaria di cui ai punti 109-111 del regolamento provvisorio. H. INTERESSE DELLA COMUNITÀ 1. Interessi dei consumatori (44) Determinati importatori hanno dichiarato che l'impatto sui consumatori è superiore a quello stabilito nel regolamento provvisorio. Nelle sue conclusioni provvisorie (punto 124 del regolamento provvisorio), la Commissione ha osservato che le importazioni oggetto del procedimento venivano vendute al cliente finale a prezzi nettamente superiori al prezzo alla frontiera comunitaria, per cui il dazio rappresenterebbe una percentuale del prezzo finale al consumatore inferiore alla percentuale ad valorem riscossa. Dato che l'istituzione del dazio non farebbe aumentare le spese successive (trasporto, magazzinaggio e vendita al dettaglio), l'impatto delle misure proposte sui consumatori è stato giudicato irrilevante. (45) Alcune parti hanno contestato queste argomentazioni, sostenendo che i dettaglianti applicavano ai consumatori prezzi maggiorati secondo una percentuale fissa rispetto al loro prezzo d'acquisto, per cui il prezzo al consumatore aumentava secondo la stessa percentuale del dazio istituito, o addirittura che l'aumento percentuale del prezzo al consumatore era superiore al livello del dazio: i prodotti sarebbero stati venduti entro particolari forcelle di prezzi per cui, qualora un dazio portasse il prezzo di un dato prodotto al di sopra di una certa forcella, detto prezzo passerebbe alla forcella superiore, con un aumento anche del 20 %. La Commissione ha ritenuto che queste argomentazioni non costituissero una ragione per discostarsi dalle conclusioni provvisorie. Si è concluso che la pressione della concorrenza fra dettaglianti dovrebbe far sì che gli aumenti dei prezzi ai consumatori non superino il rincaro direttamente attribuibile al dazio. Si conferma pertanto quanto concluso dalla Commissione nella fase provvisoria, ossia che il dazio avrebbe sui consumatori un impatto irrilevante, specialmente rispetto ad altri fattori quali le fluttuazioni valutarie. A tale riguardo va osservato che, dopo l'istituzione delle misure provvisorie, questa conclusione non è stata successivamente oggetto né di contestazioni né di commenti da parte delle organizzazioni che rappresentano i consumatori. 2. Interessi degli altri utilizzatori (46) Dopo l'istituzione dei dazi provvisori, alcune parti hanno sostenuto che i dazi avrebbero avuto gravi ripercussioni sulla loro attività. Si tratta in particolare di società che danno in affitto la biancheria agli alberghi e ad altri enti. Un'associazione che rappresenta questi utilizzatori si è manifestata prima dell'istituzione delle misure provvisorie ma, pur essendo stata invitata dalla Commissione a fornire informazioni pertinenti, non lo ha fatto. Analogamente, le parti che si sono manifestate dopo l'istituzione dei dazi provvisori sono state invitate a fornire informazioni pertinenti come, ad esempio, la quota dei loro costi rappresentata dagli acquisti di biancheria da letto, ma nessuna di esse lo ha fatto entro i termini specificati nel regolamento provvisorio. Alcune di esse hanno chiesto che determinati tipi di biancheria da letto fossero esclusi dal presente procedimento (cfr. punti 4 e 6), adducendone i molteplici impieghi e i frequenti lavaggi industriali. La Commissione ha ritenuto pertanto che, anche se l'istituzione delle misure inciderebbe in una certa misura su queste attività, i costi iniziali per l'acquisto della biancheria da letto sarebbero irrilevanti rispetto alle spese sostenute in permanenza per il lavaggio, il ritiro e la consegna della biancheria. Non vi erano quindi motivi impellenti di non istituire le misure. I. MISURE ANTIDUMPING 1. Dazi definitivi (47) In tutti i casi, i margini di pregiudizio rimangono al di sopra dei margini di dumping. Si dovrebbe pertanto istituire un dazio antidumping definitivo al livello dei margini di dumping indicati ai punti 29-31, fatta eccezione per le società con margini di dumping minimi, cui non dovrebbe essere applicato alcun dazio. 2. Riscossione dei dazi provvisori (48) L'entità dei margini di dumping stabiliti per i produttori esportatori e la gravità del pregiudizio subito dall'industria comunitaria giustificherebbero normalmente la riscossione definitiva dei dazi provvisori a concorrenza dei dazi definitivi. Alcuni esportatori e importatori, tuttavia, hanno obiettato che il dazio provvisorio non era stato istituito entro il termine specificato nell'ultima frase dell'articolo 7, paragrafo 1 del regolamento di base. Non essendosi potuto stabilire con sicurezza se sia stato rispettato il termine in rapporto alle disposizioni del regolamento (CEE, Euratom) n. 1182/71, che stabilisce le norme applicabili ai periodi, alle date e ai termini (4), il Consiglio ritiene che, al fine di evitare incertezze giuridiche, sia opportuno non procedere alla riscossione definitiva dei dazi provvisori. 3. Certificazione degli articoli ottenuti con telai a mano (49) Per poter beneficiare dell'esenzione, i prodotti artigianali di cui al punto 7 devono essere corredati di un certificato di origine artigianale rilasciato dalle autorità competenti del paese di origine utilizzando il modulo che figura all'allegato II. Il certificato di cui all'articolo 3 del regolamento (CEE) n. 3030/93 del Consiglio, del 12 ottobre 1993, relativo alle norme comuni per le importazioni di taluni prodotti tessili da paesi terzi (5), deve essere considerato sufficiente ai fini dell'esenzione. (50) La Commissione sorveglierà attentamente le importazioni di biancheria da letto artigianale dai paesi in questione e prenderà, all'occorrenza, le misure del caso. 4. Future richieste di trattamento «nuovi esportatori» (51) Dato che per l'inchiesta ci si è avvalsi del campionamento, nell'ambito del presente procedimento non è possibile avviare un riesame nei confronti dei nuovi esportatori a norma dell'articolo 11, paragrafo 4 del regolamento di base. Nondimeno, come risulta dai punti 12 e 13, per garantire un pari trattamento tra i veri nuovi produttori esportatori e le società che hanno collaborato non inserite nel campione si ritiene opportuno disporre che la media ponderata del dazio istituito su queste ultime sia applicata ai nuovi produttori esportatori che, diversamente, avrebbero diritto ad un riesame a norma dell'articolo 11, paragrafo 4 del regolamento di base, HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO: Articolo 1 1. È istituito un dazio antidumping definitivo sulle importazioni di biancheria da letto di fibra di cotone, pura o mista con fibre sintetiche o artificiali o con lino (non essendo il lino la fibra dominante), imbianchita, tinta o stampata, originaria dell'India, del Pakistan e dell'Egitto, non contemplata dalle disposizioni dell'articolo 2, classificate ai seguenti codici NC: >SPAZIO PER TABELLA> 2. Fatti salvi i paragrafi 3 e 4, le aliquote del dazio antidumping definitivo applicabile al prezzo netto franco frontiera comunitaria, dazio non corrisposto, sono le seguenti per i prodotti originari dei paesi sotto indicati: >SPAZIO PER TABELLA> 3. I prodotti fabbricati e venduti per l'esportazione dai produttori esportatori elencati nell'allegato I sono soggetti alle seguenti aliquote del dazio antidumping: >SPAZIO PER TABELLA> 4. I prodotti fabbricati e venduti per l'esportazione dalle società sotto elencate sono soggetti alle seguenti aliquote del dazio antidumping: >SPAZIO PER TABELLA> >SPAZIO PER TABELLA> >SPAZIO PER TABELLA> 5. Salvo diversa indicazione, si applicano le disposizioni in vigore in materia di dazi doganali. Articolo 2 1. I prodotti classificati ai codici NC indicati all'articolo 1, paragrafo 1 e confezionati con tessuti ottenuti con telai azionati esclusivamente a mano o a pedale sono esentati dal dazio istituito all'articolo 1 (codici Taric 6302 21 00*21; 6302 21 00*29; 6302 22 90*11; 6302 31 10*10; 6302 31 90*10; 6302 32 90*11). 2. L'esenzione è concessa unicamente ai prodotti che, all'immissione in libera pratica nella Comunità, sono corredati i) di un certificato, rilasciato dalle autorità competenti del paese di origine, conforme al modello che figura nell'allegato II o ii) di un certificato rilasciato a norma dell'articolo 3 del regolamento (CEE) n. 3030/93. 3. I certificati rilasciati a norma del paragrafo 2, punto (i) sono validi solo se i paesi di origine hanno comunicato alla Commissione i nomi e gli indirizzi delle autorità governative situate sul loro territorio abilitate a rilasciare detti certificati, ed hanno inviato i facsimili dei timbri utilizzati da queste autorità, nonché i nomi e gli indirizzi delle autorità governative preposte al controllo dei certificati. I timbri sono validi dalla data in cui la Commissione riceve i facsimili. 4. I certificati rilasciati a norma del paragrafo 2 sono validi solo se nella casella n. 11 sono state cancellate le opzioni (a) e (c) e se attestano che i prodotti in questione rispondono alla descrizione che figura nell'opzione (b). 5. Si applicano, con gli opportuni adattamenti, le pertinenti disposizioni di applicazione del codice doganale comunitario, in particolare quella sulla cooperazione amministrativa di cui agli articoli 93 e seguenti del regolamento (CEE) n. 2454/93 della Commissione, del 2 luglio 1993, che fissa talune disposizioni di applicazione del regolamento (CEE) n. 2913/92 del Consiglio che istituisce il codice doganale comunitario (6). Articolo 3 Se un nuovo produttore esportatore di uno dei paesi in questione fornisce alla Commissione elementi di prova sufficienti per dimostrare che - nel periodo dell'inchiesta (dal 1° luglio 1995 al 30 giugno 1996) non ha esportato nella Comunità i prodotti descritti all'articolo 1, paragrafo 1; - non è collegato a nessuno degli esportatori o dei produttori del paese esportatore oggetto delle misure antidumping istituite dal presente regolamento; - ha effettivamente esportati i prodotti in questione nella Comunità dopo il periodo dell'inchiesta su cui si basano le misure, o ha assunto l'obbligo contrattuale irrevocabile di esportare un ingente quantitativo nella Comunità, il Consiglio, deliberando a maggioranza semplice su una proposta presentata dalla Commissione previa consultazione del comitato consultivo, può modificare l'articolo 1, paragrafo 3 aggiungendo il nuovo produttore esportatore all'elenco dell'allegato I. Articolo 4 Gli importi depositati a titolo di dazio antidumping provvisorio, istituito dal regolamento (CE) n. 1069/97, sono liberati. Articolo 5 Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee. Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri. Fatto a Bruxelles, addì 28 novembre 1997. Per il Consiglio Il presidente G. WOHLFART (1) GU L 56 del 6. 3. 1996, pag. 1. Regolamento modificato dal regolamento (CE) n. 2331/96 (GU L 317 del 6. 12. 1996, pag. 1). (2) GU L 156 del 13. 6. 1997, pag. 11. (3) GU C 266 del 13. 9. 1996, pag. 2. (4) GU L 124 dell'8. 6. 1971, pag. 1. (5) GU L 275 dell'8. 11. 1993, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 824/97 (GU L 119 dell'8. 5. 1997, pag. 1). (6) GU L 253 dell'11. 10. 1993, pag. 1. Regolamento modificato dal regolamento (CE) n. 89/97 (GU L 17 del 21. 1. 1997, pag. 28). ALLEGATO I EGITTO AMC Arab Metals Co., Cairo Dantex Ltd, Cairo Egyptex, Cairo El Naggar Egyptian Co. For Furniture, Elmahalla Nile Tex, Alexandria Wintex-Wahab International Textiles Ltd, Cairo Zahret El Mehalla for Weaving, Mehalla El Kubra - El-Seka El-Wosta INDIA A. Shashikant & Co., Mumbai (Bombay) Ajit Impex, Mumbai (Bombay) Akai Impex Ltd, Mumbai (Bombay) Alps Industries Ltd, Ghaziabad Amitara Fabrics Pvt. Ltd, Mumbai (Bombay) Anunay Fab. Pvt. Ltd, Ahmedabad B.X. International, Mumbai (Bombay) Badridass Gauridatt Pvt. Ltd, Mumbai (Bombay) Brijmohan Purusottamdas, Mumbai (Bombay) Bünts Exports Pvt. Ltd, Mumbai (Bombay) Chhaganlal Kasturchand & Co. Ltd, Mumbai (Bombay) Classic Connections, Mumbai (Bombay) Concepts International India Pvt. Ltd, Gurgaon Cotfab Exports, Mumbai (Bombay) Country House, New Delhi Deepak Traders, Mumbai (Bombay) Dhanalakshmi Weaving Works, Cannanore Divya Textiles, Mumbai (Bombay) Dyna-lmpex Pvt. Ltd, Mumbai (Bombay) Elite Exports, Mumbai (Bombay) Emperor Trading Company, Tirupur Encore Themes, New Delhi Govindji Trikamdas & Co., Mumbai (Bombay) Hindustan Textiles, Cannanore Ibats, New Delhi Incotex, Mumbai (Bombay) Indo Euro Textiles Pvt. Ltd, New Delhi Indo Export Corporation, New Delhi International Services, Chennai (Madras) Intex Exports, Mumbai (Bombay) Invitation Apparels Pvt. Ltd, Mumbai (Bombay) Jindal India, Mumbai (Bombay) Jindal Worldwide Ltd, Ahmedabad K. Overseas, New Delhi Kanodia Fabrics (International), Mumbai (Bombay) Kaushalya Export, Ahmedabad Kitu Bhandari Pvt. Ltd, New Delhi Kothari Industrial Corporation Ltd, Chennai (Madras) Lakshmi Apparels and Wovens Limited, Coimbatore Mahalaxmi Exports, Ahmedabad Maritex Exports, Mumbai (Bombay) Marwaha Exports, New Delhi Milano International (India) Pvt. Ltd, Chennai (Madras) Minar Exports, Mumbai (Bombay) Mridul Enterprises, New Delhi Niaz International, Farrukhabad P.J. Exports, Mumbai (Bombay) Patodia Syntex Ltd, Mumbai (Bombay) Pattex Exports, Mumbai (Bombay) Prem Textiles, Indore Punch Exporters, Mumbai (Bombay) Raghuvir Exim Ltd, Ahmedabad Rajka Designs Pvt. Ltd, Ahmedabad Sanna Inttex, Mumbai (Bombay) Santex Exports, Mumbai (Bombay) S. D. Enterprises, Mumbai (Bombay) Shetty Garments Pvt. Ltd, Mumbai (Bombay) Shivani Exports, Mumbai (Bombay) Shorewala Exim Int'l, New Delhi Shrijee Enterprises, Mumbai (Bombay) Shruti Designs Pvt. Ltd, Mumbai (Bombay) Sohanlal Balkrishna Export, Mumbai (Bombay) Southern Sales & Services, Bangalore Standard Industries Ltd, Mumbai (Bombay) Starline Exports, Mumbai (Bombay) Sumangalam Exports Pvt. Ltd, Mumbai (Bombay) Sunil Impex, Mumbai (Bombay) Sunil Silk Mills, Mumbai (Bombay) Sunny Made Ups, Mumbai (Bombay) Suresh & Co., Mumbai (Bombay) Surya International, Panipat Syndicate Impex, Ahmedabad Syntex Corporation Ltd, Mumbai (Bombay) Tata Exports Limited, Mumbai (Bombay) Texcellence Overseas, Mumbai (Bombay) The Hindoostan Spg. & Wvg. Mills Ltd, Mumbai (Bombay) The Ruby Mills Limited, Mumbai (Bombay) Trend Setters, Mumbai (Bombay) Trend Setters K.F.T.Z., Mumbai (Bombay) Vepar Private Limited, Ahmedabad Vigneshwara Exports Pvt. Ltd, Mumbai (Bombay) Wooltop Weaves, Chennai (Madras) PAKISTAN Adamjees Impex International, Karachi Afroze Textile Industries (Private) Ltd, Karachi Amer Fabrics Limited, Lahore Anjum Textile Mills (Private) Ltd, Faisalabad Arzoo International (Pvt.) Ltd, Faisalabad Arzoo Textile Mills Ltd, Faisalabad Asco International (Pvt.) Ltd, Karachi Aziz Sons, Karachi B.I.L. Exporters, Karachi Be Be Jan Pakistan (Pvt.) Ltd, Faisalabad Bela Textiles Limited, Karachi Dyer Textile & Printing Mills (Pvt.) Ltd, Karachi Eksons Sales Organization, Karachi Elahi Enterprises Ltd, Lahore Elasta Amtex Industries (Pvt.) Ltd, Karachi Fairdeal Textiles (Pvt.) Ltd, Karachi Faisal Industries, Karachi Fashion Knit Industries, Karachi Gohar Enterprises, Faisalabad Gohar International (Pvt.) Ltd, Faisalabad H. A. Industries (Private) Ltd, Faisalabad Home Furnishings Ltd, Karachi Kam International, Karachi Kausar Textile Industries (Pty) Ltd, Faisalabad Kohinoor Textile Mills Ltd, Rawalpindi Latif Int'l (Pvt.) Ltd, Faisalabad Liberty Mills Limited, Karachi Linex International (Pvt.) Ltd, Karachi Lotus Textile Industries Limited, Karachi Lucky Impex, Karachi Lucky Tex, Karachi Lucky Textile Mills, Karachi M.F.M.Y. Industries Ltd, Karachi M.R. Export (Private) Ltd, Lahore Mukaty Corporation, Karachi Nadia Textile International (Pvt.) Ltd, Lahore Nakshbandi Industries Limited, Karachi Nash Garments (Pvt.) Ltd, Karachi Nina Industries Ltd, Karachi Nishat Mills Limited, Karachi Nishitex Enterprises, Karachi Nu-tex (Pvt.) Ltd, Karachi Parsons Industries (Pvt.) Ltd, Karachi S.P.R.L. Rehman Brothers, Lahore Sas Texexport (Pvt.) Ltd, Karachi Shabbir Associates, Karachi Sharif Textile Industries (Pvt.) Ltd, Faisalabad Sitara Textile Industries (Pvt.) Ltd, Faisalabad Syncotex Sa Agencies, Karachi The Crescent Textile Mills Limited, Faisalabad Today's Sportswear Inc., Karachi Towellers Limited, Karachi Unibro Industries Limited, Karachi Union Exports (Pvt.) Ltd, Karachi ZN Textiles (Pvt.) Ltd, Faisalabad ALLEGATO II >INIZIO DI UN GRAFICO> 1 Exporter (name, full address, country) Exportateur (nom, adresse complète, pays) ORIGINAL 2 No CERTIFICATE in regard to HANDLOOMS, TEXTILE HANDICRAFTS and TRADITIONAL TEXTILE PRODUCTS, OF THE COTTAGE INDUSTRY,issued in conformity with and under the conditions regulating trade in textile products with the European Community CERTIFICAT relatif aux TISSUS TISSÉS SUR MÉTIERS À MAIN, auxPRODUITS TEXTILES FAITS À LA MAIN et aux PRODUITS TEXTILESRELEVANT DU FOLKLORE TRADITIONNEL, DE FABRICATION ARTI-SANALE, délivré en conformité avec et sous les conditions régissantles échanges de produits textiles avec la Communauté européenne 3 Consignee (name, full address, country) Destinataire (nom, adresse complète, pays) 4 Country of origin Pays d'origine 5 Country of destination Pays de destination 6 Place and date of shipment - Means of transport Lieu et date d'embarquement - Moyen de transport 7 Supplementary details Données supplémentaires 8 Marks and numbers - Number and kind of packages - DESCRIPTION OF GOODS Marques et numéros - Nombre et nature des colis - DÉSIGNATION DES MARCHANDISES 9 Quantity Quantité 10 FOB Value (1) Valeur fob (1) (1) In the currency of the sale contract. - Dans la monnaie du contrat de vente. (2)Delete as appropriate. - Biffer la (les) mention(s) inutile(s). 11CERTIFICATION BY THE COMPETENT AUTHORITY - VISA DE L'AUTORITÉ COMPÉTENTE I, the undersigned, certify that the consignment described above includes only the following textile products of the cottage industry of the country shown in box No 4: a) fabrics woven on looms operated solely by hand or foot (handlooms) (2)b)garments or other textile articles obtained manually from the fabrics described under a) and sewn solely by hand without the aid of any machine (handicrafts) (2)c)traditional folklore handicraft textile products made by hand, as defined in the list agreed between the European Community and the country shownin box No 4.Je soussigné certifie que l'envoi décrit ci-dessus contient exclusivement les produits textiles suivants relevant de la fabrication artisanale du pays figurant dans la case 4: a)tissus tissés sur des métiers actionnés à la main ou au pied (handlooms) (2)b) vêtements ou autres articles textiles obtenus manuellement à partir de tissus décrits sous a) et cousus uniquement à la main sans l'aide d'une machine (handicrafts) (2)c)produits textiles relevant du folklore traditionnel fabriqués à la main, comme définis dans la liste convenue entre la Communauté européenne et le pays indiqué dans la case 4. (1) In the currency of the sale contract. - Dans la monnaie du contrat de vente. (2) Delete as appropriate. - Biffer la (les) mention(s) inutile(s). 12 Competent authority (name, full address, country) Autorité compétente (nom, adresse complète, pays) At - À ,on - le(Signature) (Stamp - Cachet) >FINE DI UN GRAFICO>