31997R2333

Regolamento (CE) n. 2333/97 della Commissione del 25 novembre 1997 che modifica il regolamento (CEE) n. 3846/87 per quanto riguarda la nomenclatura dei prodotti agricoli per le restituzioni all'esportazione nel settore delle carni suine

Gazzetta ufficiale n. L 323 del 26/11/1997 pag. 0025 - 0026


REGOLAMENTO (CE) N. 2333/97 DELLA COMMISSIONE del 25 novembre 1997 che modifica il regolamento (CEE) n. 3846/87 per quanto riguarda la nomenclatura dei prodotti agricoli per le restituzioni all'esportazione nel settore delle carni suine

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CEE) n. 2759/75 del Consiglio, del 29 ottobre 1975, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore delle carni suine (1), modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 3290/94 (2), in particolare l'articolo 13, paragrafo 12,

considerando che con il regolamento (CEE) n. 3846/87 della Commissione (3), modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1490/97 (4) è stata istituita una nomenclatura delle restituzioni all'esportazione; che è necessario modificare tale nomenclatura per poter limitare l'eventuale concessione della restituzione all'esportazione, relativamente a taluni prodotti trasformati delle voci 16.01 e 16.02, a prodotti che non contengono carni di pollame; che è necessario inoltre semplificare la nomenclatura, sopprimendo i prodotti che non beneficiano più di restituzioni;

considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per le carni suine,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Il settore 6 dell'allegato del regolamento (CEE) n. 3846/87 è modificato come segue:

1) i dati relativi ai codici NC del capitolo 16 sono sostituiti da quelli figuranti nell'allegato del presente regolamento;

2) i codici del capitolo 19 sono soppressi;

3) è soppressa la nota in calce n. 5.

4) il testo della nota in calce n. 8 è sostituito dal seguente:

«8. La concessione della restituzione è subordinata all'osservanza delle condizioni fissate dal regolamento (CE) n. 2331/97 della Comissione (GU L 323 del 26. 11. 1997, pag. 19). Al momento dell'ottemperamento delle formalità doganali d'esportazione, l'esportatore dichiara per iscritto che i prodotti in causa rispondono a queste condizioni.»

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 1° dicembre 1997.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 25 novembre 1997.

Per la Commissione

Franz FISCHLER

Membro della Commissione

(1) GU L 282 dell'1. 11. 1975, pag. 1.

(2) GU L 349 del 31. 12. 1994, pag. 105.

(3) GU L 366 del 24. 12. 1987, pag. 1.

(4) GU L 202 del 30. 7. 1997, pag. 24.

ALLEGATO

>SPAZIO PER TABELLA>