31997R2260

Regolamento (CE) n. 2260/97 della Commissione del 13 novembre 1997 recante deroga al regolamento (CEE) n. 2454/93 per quanto riguarda la definizione della nozione di «prodotti originari» stabilita nell'ambito dello schema di preferenze tariffarie generalizzate per tener conto della particolare situazione del Bangladesh per quanto concerne alcuni prodotti tessili esportati da tale paese nella Comunità

Gazzetta ufficiale n. L 311 del 14/11/1997 pag. 0008 - 0016


REGOLAMENTO (CE) N. 2260/97 DELLA COMMISSIONE del 13 novembre 1997 recante deroga al regolamento (CEE) n. 2454/93 per quanto riguarda la definizione della nozione di «prodotti originari» stabilita nell'ambito dello schema di preferenze tariffarie generalizzate per tener conto della particolare situazione del Bangladesh per quanto concerne alcuni prodotti tessili esportati da tale paese nella Comunità

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CEE) n. 2454/93 della Commissione, del 2 luglio 1993, che fissa talune disposizioni d'applicazione del regolamento (CEE) n. 2913/92 del Consiglio che istituisce il codice doganale comunitario (1), modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1427/97 (2), in particolare l'articolo 76,

considerando che, con il regolamento (CE) n. 3281/94 del Consiglio, del 19 dicembre 1994, recante applicazione di uno schema pluriennale di preferenze tariffarie generalizzate per il periodo 1995-1998 a taluni prodotti industriali originari di paesi in via di sviluppo (3), modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 998/97 della Commissione (4), la Comunità ha concesso il beneficio di preferenze tariffarie al Bangladesh;

considerando che gli articoli da 67 a 97 del regolamento (CEE) n. 2454/93 determinano le condizioni alle quali deve rispondere la definizione della nozione di prodotti originari applicabile nel quadro dello schema di preferenze tariffarie generalizzate; che tuttavia l'articolo 76 di detto regolamento prevede la possibilità di derogare alle disposizioni così stabilite nei confronti dei paesi meno avanzati beneficiari del sistema di preferenze tariffarie generalizzate quando essi ne fanno richiesta alla Comunità;

considerando che il governo del Bangladesh ha presentato una richiesta volta a ottenere tale deroga per alcuni prodotti tessili; che, su richiesta della Comunità, tale paese ha fornito sufficienti informazioni economiche supplementari;

considerando che tale richiesta è conforme alle disposizioni del precitato articolo 76; che, in particolare, l'introduzione di alcune condizioni relative ai quantitativi (stabiliti su base annua), valutati in funzione della capacità di assorbimento da parte del mercato comunitario di tali prodotti provenienti dal Bangladesh, delle capacità di esportazione di tale paese e dei flussi commerciali esistenti, può prevenire ogni tipo di pregiudizio alle industrie comunitarie corrispondenti;

considerando che, al fine di incoraggiare la cooperazione regionale tra i paesi beneficiari, è opportuno prevedere che le materie utilizzate nel Bangladesh, nell'ambito della presente deroga, siano originarie dei paesi membri dell'Associazione delle Nazioni del Sud-Est Asiatico (ASEAN) (Myanmar esclusa), dell'Associazione per la cooperazione regionale nell'Asia meridionale (SAARC) o della Convenzione di Lomé;

considerando che è opportuno prevedere la possibilità di trasferimento dei quantitativi tra categorie di prodotti, secondo le disposizioni e nei limiti previsti dall'allegato VIII del regolamento (CEE) n. 3030/93 del Consiglio, del 12 ottobre 1993, relativo al regime comune da applicare alle importazioni di alcuni prodotti originari dei paesi terzi (5), modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1445/97 della Commissione (6);

considerando in ogni caso che tale deroga può essere concessa soltanto fino al 31 dicembre 1998, data di scadenza dell'attuale schema di preferenze tariffarie generalizzate applicabile ai prodotti industriali;

considerando che, in conseguenza degli impegni assunti con il governo del Bangladesh, è opportuno prevedere che le disposizioni del presente regolamento si applichino a decorrere dal 15 ottobre 1997;

considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato del codice doganale,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

1. In deroga alle disposizioni degli articoli da 67 a 97 del regolamento (CEE) n. 2454/93, i prodotti elencati nell'allegato del presente regolamento e fabbricati in Bangladesh utilizzando prodotti tessuti o filati (maglieria) importati in tale paese e originari di paesi membri dell'Associazione delle Nazioni del Sud-Est Asiatico (ASEAN) (Myanmar esclusa), dell'Associazione per la cooperazione regionale nell'Asia meridionale (SAARC) o della Convenzione di Lomé sono considerati originari del Bangladesh secondo le modalità menzionate in appresso.

2. Per l'applicazione del paragrafo 1 sono considerati come prodotti originari dell'ASEAN e del SAARC i prodotti che sono ottenuti in questi paesi secondo le regole d'origine previste dal regolamento (CEE) n. 2454/93, o come i prodotti originari dei paesi beneficiari della Convenzione di Lomé i prodotti che sono ottenuti in questi paesi secondo le regole d'origine previste dal protocollo n. 1 della quarta convenzione ACP-CEE (7).

3. Le competenti autorità del Bangladesh s'impegnano a prendere qualsiasi misura necessaria al fine di rispettare le disposizioni del paragrafo 2.

Articolo 2

La deroga prevista dall'articolo 1 riguarda i prodotti importati dal Bangladesh nella Comunità nel periodo che va dal 15 ottobre 1997 al 31 dicembre 1998, per i quantitativi annui di cui all'allegato per quanto riguarda ciascuno di essi.

Articolo 3

I contingenti tariffari di cui all'allegato sono gestiti dalla Commissione, che prende tutti i provvedimenti amministrativi necessari per garantire una gestione efficace.

Se un importatore presenta in uno Stato membro una dichiarazione di immissione in libera pratica chiedendo il beneficio delle disposizioni del presente regolamento e se la domanda è accettata dalle autorità doganali, lo Stato membro interessato procede, mediante notifica alla Commissione, al prelievo di un quantitativo corrispondente al fabbisogno.

Le domande di prelievo, con l'indicazione della data delle suddette dichiarazioni, devono essere trasmesse senza indugio alla Commissione.

I prelievi sono accordati dalla Commissione in funzione della data di accettazione delle dichiarazioni di immissione in libera pratica da parte delle autorità doganali dello Stato membro interessato, nella misura in cui il saldo disponibile lo permetta.

Se uno Stato membro non utilizza i quantitativi prelevati, esso li versa non appena possibile nel volume corrispondente.

L'assegnazione è fatta proporzionalmente alle domande, se esse sono superiori al saldo disponibile del volume in questione. La Commissione informa gli Stati membri dei prelievi operati.

Gli Stati membri garantiscono agli importatori dei prodotti in questione l'uguaglianza e la continuità di accesso a detti volumi fino a quando lo consente il saldo degli stessi.

Articolo 4

Sono autorizzati trasferimenti di quantitativi, secondo le disposizioni e nei limiti previsti dall'allegato VIII del regolamento (CEE) n. 3030/93, come modificato dal regolamento (CE) n. 2231/96 della Commissione (8).

Articolo 5

Nella casella n. 4 dei certificati d'origine modulo A rilasciati in applicazione del presente regolamento, deve figurare la presente dicitura:

«Deroga - regolamento (CE) n. 2260/97».

Articolo 6

In caso di dubbio, gli Stati membri possono esigere, nell'ambito della presente deroga, una copia del documento attestante le materie utilizzate dal Bangladesh. Questa richiesta può essere formulata sia al momento dell'immissione in libera pratica delle merci che beneficiano delle disposizioni del presente regolamento, sia nell'ambito della cooperazione amministrativa prevista all'articolo 94 del regolamento (CEE) n. 2454/93.

Articolo 7

Il presente regolamento entra in vigore il settimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.

Esso è applicabile a decorrere dal 15 ottobre 1997.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 13 novembre 1997.

Per la Commissione

Mario MONTI

Membro della Commissione

(1) GU L 253 dell'11. 10. 1993, pag. 1.

(2) GU L 196 del 24. 7. 1997, pag. 31.

(3) GU L 348 del 31. 12. 1994, pag. 1.

(4) GU L 144 del 4. 6. 1997, pag. 13.

(5) GU L 275 dell'8. 11. 1993, pag. 1.

(6) GU L 198 del 25. 7. 1997, pag. 1.

(7) GU L 229 del 17. 8. 1991, pag. 1.

(8) GU L 307 del 28. 11. 1996, pag. 1.

ALLEGATO

>SPAZIO PER TABELLA>