31997R2181

Regolamento (CE) n. 2181/97 della Commissione del 3 novembre 1997 che modifica il regolamento (CE) n. 577/97 recante talune modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 2991/94 del Consiglio che stabilisce norme per i grassi da spalmare e del regolamento (CEE) n. 1898/87 del Consiglio relativo alla protezione della denominazione del latte e dei prodotti lattiero-caseari all'atto della loro commercializzazione

Gazzetta ufficiale n. L 299 del 04/11/1997 pag. 0001 - 0002


REGOLAMENTO (CE) N. 2181/97 DELLA COMMISSIONE del 3 novembre 1997 che modifica il regolamento (CE) n. 577/97 recante talune modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 2991/94 del Consiglio che stabilisce norme per i grassi da spalmare e del regolamento (CEE) n. 1898/87 del Consiglio relativo alla protezione della denominazione del latte e dei prodotti lattiero-caseari all'atto della loro commercializzazione

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 2991/94 del Consiglio, del 5 dicembre 1994, che stabilisce norme per i grassi da spalmare (1), in particolare l'articolo 8,

visto il regolamento (CEE) n. 1898/87 del Consiglio, del 2 luglio 1987, relativo alla protezione della denominazione del latte e dei prodotti lattiero-caseari all'atto della loro commercializzazione (2), modificato da ultimo dall'atto di adesione dell'Austria, della Finlandia e della Svezia, in particolare l'articolo 4, paragrafo 2,

considerando che l'articolo 2, paragrafo 1 del regolamento (CE) n. 577/97 della Commissione, del 1° aprile 1997, recante talune modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 2991/94 del Consiglio che stabilisce norme per i grassi da spalmare e del regolamento (CEE) n. 1898/87 del Consiglio relativo alla protezione della denominazione del latte e dei prodotti lattiero-caseari all'atto della loro commercializzazione (3) modificato dal regolamento (CE) n. 1278/97 (4), stabilisce le regole per l'indicazione del tenore di grassi nei grassi da spalmare; che a norma dell'articolo 2, paragrafo 3 dello stesso regolamento deve essere stabilito un metodo per verificare il rispetto delle suddette regole;

considerando che è stato elaborato un metodo per il controllo del tenore dei grassi dichiarato nei grassi da spalmare non soggetti al disposto dell'articolo 2, paragrafo 2 del regolamento (CE) n. 577/97 e che è opportuno approvarlo; che, a tal fine, è opportuno modificare il regolamento (CE) n. 577/97; che è opportuno inoltre rinviare la data di applicazione di tale metodo, in modo da disporre del tempo necessario per sperimentarne l'impiego;

considerando che i comitati di gestione competenti non si sono pronunciati nel termine impartito dai rispettivi presidenti,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Il regolamento (CE) n. 577/97 è modificato come segue:

1) All'articolo 2, il testo del paragrafo 3 è sostituito dal seguente:

«3. Il metodo da applicare a partire dal 1° gennaio 1998 per verificare il rispetto del paragrafo 1 figura nell'allegato II.».

2) L'allegato diventa allegato I.

3) È aggiunto il seguente allegato:

«ALLEGATO II

Controllo del tenore di grassi dichiarato dei grassi da spalmare

Si prelevano a caso cinque campioni dalla partita da controllare e da sottoporre ad analisi. Si applicano i seguenti due metodi:

A) La media aritmetica dei cinque risultati ottenuti viene comparata con il tenore di grassi dichiarato. Il tenore di grassi dichiarato si considera rispettato se la media aritmetica del tenore di grassi riscontrata presenta una deviazione non superiore a mezzo punto percentuale rispetto al tenore di grassi dichiarato.

B) I cinque risultati vengono confrontati uno per uno con la tolleranza (2 %) indicata all'articolo 2, paragrafo 1, lettera b).

Se la differenza tra il valore massimo e il valore minimo dei cinque risultati singoli è inferiore o uguale al 2 %, si ritiene rispettato il disposto dell'articolo 2, paragrafo 1, lettera b).

Se l'applicazione dei metodi di cui alla lettera A) e B) evidenzia il rispetto dei criteri previsti, la partita controllata si ritiene soddisfare i requisiti di cui all'articolo 2, paragrafo 1, lettere a), b) e c) benché, qualora si applichi un metodo combinato di verifica, uno dei cinque valori si discosti di oltre ± 1 punto dalla percentuale dichiarata».

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il settimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 3 novembre 1997.

Per la Commissione

Franz FISCHLER

Membro della Commissione

(1) GU L 316 del 9. 12. 1994, pag. 2.

(2) GU L 182 del 3. 7. 1987, pag. 36.

(3) GU L 87 del 2. 4. 1997, pag. 3.

(4) GU L 175 del 3. 7. 1997, pag. 6.