Regolamento (CE) n. 2114/97 della Commissione del 28 ottobre 1997 che modifica il regolamento (CEE) n. 3665/87 recante modalità comuni di applicazione del regime delle restituzioni all'esportazione per i prodotti agricoli
Gazzetta ufficiale n. L 295 del 29/10/1997 pag. 0002 - 0004
REGOLAMENTO (CE) N. 2114/97 DELLA COMMISSIONE del 28 ottobre 1997 che modifica il regolamento (CEE) n. 3665/87 recante modalità comuni di applicazione del regime delle restituzioni all'esportazione per i prodotti agricoli LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE, visto il trattato che istituisce la Comunità europea, visto il regolamento (CEE) n. 1766/92 del Consiglio, del 30 giugno 1992, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dei cereali (1), modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 923/96 della Commissione (2), in particolare l'articolo 13, paragrafo 11, nonché le corrispondenti disposizioni dei regolamenti relativi ad organizzazioni comuni dei mercati dei prodotti agricoli, considerando che, a norma dell'articolo 5 del regolamento (CEE) n. 565/80 del Consiglio, del 4 marzo 1980, relativo al pagamento anticipato delle restituzioni all'esportazione per i prodotti agricoli (3), modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 2026/83 (4), stabilisce che, non appena i prodotti e le merci sono assoggettati al regime doganale del deposito o della zona franca, viene versato un importo pari a quello della restituzione; che, una volta accettata la dichiarazione di pagamento, è opportuno permettere il trasporto dei prodotti o delle merci a destinazione di uno Stato membro diverso da quello in cui sarà effettuato il pagamento, per esservi immagazzinati e successivamente esportati; che è inoltre necessario disporre che i prodotti o le merci siano scortati da un esemplare di controllo T5, in modo da comprovarne l'uscita dalla Comunità; che, per evitare il rischio di un doppio pagamento, è necessario completare la dichiarazione di esportazione con alcune diciture intese ad informare l'organismo pagatore dello Stato membro in cui è stata accettata la dichiarazione di esportazione del fatto che la procedura di pagamento della restituzione è già stata avviata; considerando che dalle vigenti regole doganali risulta che, per i prodotti che vengono collocati in zona franca nel quadro del prefinanziamento delle restituzioni, è necessario presentare una dichiarazione di esportazione quando lasciano la zona franca; che, di conseguenza, occorre disporre che soltanto i prodotti vincolati al regime del deposito doganale in un primo Stato membro possono essere trasportati in un secondo Stato membro ed esservi immagazzinati sotto il vincolo del regime di deposito doganale; considerando che occorre quindi modificare il regolamento (CEE) n. 3665/87 della Commissione (5), modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 815/97 (6); considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere dei competenti comitati di gestione, HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO: Articolo 1 Il regolamento (CEE) n. 3665/87 è modificato come segue: 1) All'articolo 28, il testo del paragrafo 6 è soppresso. 2) È inserito il seguente articolo 28 bis: «Articolo 28 bis 1. I prodotti o le merci posti in regime di deposito doganale nello Stato membro in cui è stata accettata la dichiarazione di pagamento, possono essere trasportati verso un altro Stato membro per esservi immagazzinati in regime di deposito doganale e sono soggetti, in particolare, alle disposizioni del presente articolo. Per accertare l'identità dei prodotti o delle merci all'atto del trasporto da uno Stato membro all'altro, i mezzi di trasporto o i colli utilizzati per effettuare il trasporto devono essere sigillati a norma dell'articolo 349 del regolamento (CEE) n. 2454/93. 2. Nel caso previsto al paragrafo 1, la prova che i prodotti hanno lasciato il territorio doganale della Comunità o raggiunto la destinazione prevista è fornita presentando l'esemplare di controllo T5. a) Nella rubrica "Altri" della casella 104 dell'esemplare di controllo è apposta una delle seguenti diciture: - Pago anticipado de la restitución - Reglamento (CEE) n° 3665/87, artículo 28 bis. Declaración de exportación que debe ser presentada, a más tardar, el . . . (fecha límite establecida para el plazo contemplado en el apartado 5 del artículo 28) - Forudbetaling af restitutionen - Artikel 28a i forordning (EØF) nr. 3665/87. Udførselsangivelsen skal indgives senest den . . . (dato fastsat efter den i artikel 28, stk. 5, omhandlede frist) - Vorfinanzierung der Erstattung - Artikel 28a der Verordnung (EWG) Nr. 3665/87. Die Ausfuhranmeldung ist bis spätestens . . . vorzulegen (durch die Frist gemäß Artikel 28 Absatz 5 festgelegter Schlußtermin) - Åê ôùí ðñïôÝñùí ðëçñùìÞ ôçò åðéóôñïöÞò - êáíïíéóìüò (ÅÏÊ) áñéè. 3665/87, Üñèñï 28á. Ç äÞëùóç åîáãùãÞò ðñÝðåé íá êáôáôåèåß ôï áñãüôåñï ìÝ÷ñé . . . (çìåñïìçíßá ëÞîåùò ôçò ðñïèåóìßáò ðïõ áíáöÝñåôáé óôçí ðáñÜãñáöï 5 ôïõ Üñèñïõ 28) - Payment in advance of the refund - Regulation (EEC) No 3665/87, Article 28a. Export declaration to be lodged by . . . (deadline set by the time limit referred to in Article 28 (5) - Paiement à l'avance de la restitution - Règlement (CEE) n° 3665/87 article 28 bis. Déclaration d'exportation à déposer au plus tard le . . . (date limite fixée par le délai visé au paragraphe 5 de l'article 28) - Pagamento anticipato della restituzione - Regolamento (CEE) n. 3665/87, articolo 28 bis. Dichiarazione da presentare entro il . . . (data limite fissata in base ai termini indicati al paragrafo 5 dell'articolo 28) - Betaling vooraf van de restitutie - Verordening (EEG) nr. 3665/87, artikel 28 bis. Aangifte ten uitvoer moet uiterlijk worden ingediend op . . . (uiterste datum vastgesteld op basis van de in artikel 28, lid 5, bedoelde termijn) - Pagamento antecipado da restituição - Regulamento (CEE) nº 3665/87, artigo 28º-A. Apresentação da declaração de exportação o mais tardar em . . . (data limite fixada pelo prazo referido no nº 5 do artigo 28º) - Ennakolta maksettu tuki - asetuksen (ETY) N:o 3665/87 28 a artikla. Vienti-ilmoitus annettava viimeistään . . . (määräpäivä vahvistetaan 28 artiklan 5 kohdassa mainitun aikarajoituksen mukaisesti) - Förskottsbetalning av exportbidrag - artikel 28a i förordning (EEG) nr 3665/87. Exportdeklaration skall ges in senast den . . . (tidpunkt fastställd enligt den i av artikel 28.5 angivna tidsfristen). b) L'ufficio di controllo del deposito in cui le merci o i prodotti sono immagazzinati conserva l'esemplare di controllo T5 apponendo nella rubrica «Osservazioni» della casella «Controllo dell'utilizzazione e/o della destinazione» posta sul verso di detto esemplare di controllo le seguenti indicazioni: - La fecha de aceptación de la declaración de exportación: . . . - La fecha de salida del territorio aduanero o la de llegada al destino correspondiente: . . . - dato for antagelsen af udførselsangivelsen: . . . - dato for udgangen af toldområdet eller ankomsten til destinationen: . . . - Zeitpunkt der Annahme der Ausfuhranmeldung: . . . - Zeitpunkt des Verlassens des Zollgebiets oder des Erreichens der Bestimmung: . . . - Ôçí çìåñïìçíßá áðïäï÷Þò ôçò äéáóÜöçóçò åîáãùãÞò: . . . - Ôçí çìåñïìçíßá åîüäïõ áðü ôï ôåëùíåéáêü Ýäáöïò Þ áößîåùò óôïí ðñïïñéóìü: . . . - The date of acceptance of the export declaration: . . . - The date of exit from the customs territory or arrival at destination: . . . - La date d'acceptation de la déclaration d'exportation: . . . - La date de sortie du territoire douanier ou de l'arrivée à destination: . . . - La data di accettazione della dichiarazione d'esportazione: . . . - La data di uscita dal territorio doganale o dell'arrivo a destinazione: . . . - De datum van aanvaarding van de aangifte ten uitvoer: . . . - De datum waarop de producten of goederen het douanegebied hebben verlaten of ter bestemming zijn aangekomen: . . . - Data de aceitação da declaração de exportação: . . . - Data de saída do território aduaneira ou da chegada ao destino: . . . - Vienti-ilmoituksen vastaanottopäivämäärä: . . . - Päivä, jona viety tullialueelta tai saapunut määräpaikkaan: . . . - Mottagningssdag för exportdeklaration: . . . - Utförseldag från tullområdet eller ankomstdag till destinationen: . . . c) Se, al termine del magazzinaggio, i prodotti o le merci attraversano il territorio di un altro Stato membro per essere esportati o per raggiungere la destinazione prevista, il primo ufficio doganale di destinazione assolve la funzione di ufficio doganale di partenza e rilascia - o fa rilasciare sotto la propria responsabilità - uno o più nuovi esemplari di controllo T5. Nella casella 104 del nuovo o dei nuovi esemplari di controllo T5 vengono apposte le annotazioni del caso. Inoltre, nella casella 106 sono indicati il numero dell'esemplare di controllo iniziale, il nome dell'ufficio doganale che ha rilasciato detto esemplare e la data di rilascio. Qualora le annotazioni da opporre nella casella «Controllo dell'utilizzazione e/o della destinazione» dell'esemplare di controllo dipendano da informazioni contenute in esemplari di controllo rilasciati dalle autorità doganali di altri Stati membri o in documenti nazionali rilasciati da altre autorità nazionali, l'ufficio doganale di destinazione di cui al primo comma indica sotto la menzione «Osservazioni» il numero o i numeri degli esemplari di controllo o dei documenti nazionali in questione. Qualora soltanto una parte dei prodotti menzionati nell'esemplare di controllo abbia soddisfatto le condizioni prescritte, l'ufficio doganale di destinazione indica, nella casella «Controllo dell'utilizzazione e/o della destinazione» dell'esemplare di controllo, la quantità di prodotti che ha soddisfatto tali condizioni. 3. Nel caso di cui al paragrafo 1, le caselle 37 e 40 della dichiarazione di esportazione sono completate in conformità. Nella casella 40 deve inoltre figurare la data di accettazione della dichiarazione COM 7.» 3) All'articolo 30, paragrafo 1, i termini «articolo 28, paragrafo 6» sono sostituiti dai termini «articolo 28 bis». Articolo 2 Il presente regolamento entra in vigore il settimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee. Esso si applica alle operazioni la cui dichiarazione di pagamento è accettata a decorrere dalla data dell'entrata in vigore. Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri. Fatto a Bruxelles, il 28 ottobre 1997. Per la Commissione Franz FISCHLER Membro della Commissione (1) GU L 181 dell'1. 7. 1992, pag. 21. (2) GU L 126 del 24. 5. 1996, pag. 37. (3) GU L 62 del 7. 3. 1980, pag. 5. (4) GU L 199 del 22. 7. 1983, pag. 12. (5) GU L 351 del 14. 12. 1987, pag. 1. (6) GU L 116 del 6. 5. 1997, pag. 22.