Regolamento (CE) n. 2025/97 del Consiglio del 15 ottobre 1997 che istituisce un dazio antidumping definitivo sulle importazioni nella Comunità di fiammiferi recanti messaggi pubblicitari originari del Giappone e che decide la riscossione definitiva dei dazi antidumping provvisori imposti su tali importazioni
Gazzetta ufficiale n. L 284 del 16/10/1997 pag. 0057 - 0067
REGOLAMENTO (CE) N. 2025/97 DEL CONSIGLIO del 15 ottobre 1997 che istituisce un dazio antidumping definitivo sulle importazioni nella Comunità di fiammiferi recanti messaggi pubblicitari originari del Giappone e che decide la riscossione definitiva dei dazi antidumping provvisori imposti su tali importazioni IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA, visto il trattato che istituisce la Comunità europea, visto il regolamento (CE) n. 384/96 del Consiglio, del 22 dicembre 1995, relativo alla difesa contro le importazioni oggetto di dumping da parte di paesi non membri della Comunità europea (1), in particolare l'articolo 23, visto il regolamento (CE) n. 2423/88 del Consiglio, dell'11 luglio 1988, relativo alla difesa contro le importazioni oggetto di dumping o di sovvenzioni da parte di paesi non membri della Comunità economica europea (2), in particolare l'articolo 12, vista la proposta presentata dalla Commissione dopo aver sentito il comitato consultivo, considerando quanto segue: A. MISURE PROVVISORIE (1) Con il regolamento (CE) n. 1092/97 della Commissione (3) (in appresso denominato «regolamento sui dazi provvisori») sono stati istituiti dazi provvisori sulle importazioni nella Comunità di fiammiferi recanti messaggi pubblicitari di cui al codice NC 3605 00 00 originari del Giappone. B. FASE SUCCESSIVA DEL PROCEDIMENTO 1. Durata delle misure provvisorie (2) Nel luglio del 1997 alcuni esportatori, che rappresentano una significativa percentuale delle transazioni commerciali in questione, si sono opposti alla proposta della Commissione di prorogare di altri due mesi il periodo di validità di quattro mesi dei dazi antidumping provvisori come consentito dal regolamento (CEE) n. 2423/88 (in appresso denominato «regolamento di base»). A sostegno di tale posizione, i suddetti operatori hanno sostenuto che l'inchiesta era già durata troppo a lungo, prolungando l'incertezza e danneggiando i loro interessi. (3) Questa obiezione sembra contraddire la richiesta presentata dagli esportatori in questione che la Commissione esamini in modo più approfondito alcuni aspetti fondamentali dell'inchiesta; è opportuno ricordare che la Commissione aveva già affermato nel considerando (7) del regolamento sui dazi provvisori che questa è stata un'inchiesta particolarmente complessa. Pertanto, si sono dovute ridurre al minimo l'ulteriore analisi approfondita delle argomentazioni esposte da dette parti e le proroghe loro concesse per osservazioni e risposte. (4) Successivamente all'istituzione delle misure antidumping provvisorie, le seguenti parti interessate hanno presentato osservazioni scritte: a) produttori/esportatori giapponesi: - Kobe Match Co. Ltd, Ibo-gun, - Yaka Chemical Industry Co. Ltd, Himeji, - Daiwa Trading & Industrial Co. Ltd, Himeji, - Harima Match Company Co. Ltd, Himeji; b) il rappresentante dell'industria comunitaria per conto dei suoi clienti; c) importatori aventi sede nella Comunità: - Advertising support Werbeträger Vertriebs GmbH. (5) Le parti che ne hanno fatto richiesta hanno ottenuto la possibilità di essere sentite dalla Commissione. (6) La Commissione ha continuato a chiedere e a verificare tutte le informazioni ritenute necessarie ai fini delle risultanze definitive nel periodo utile. (7) Le parti sono state informate dei fatti e delle considerazioni essenziali in base ai quali si intendeva raccomandare l'istituzione di dazi antidumping definitivi e la riscossione definitiva degli importi depositati a titolo di dazi provvisori. È stato inoltre concesso loro un lasso di tempo entro il quale comunicare le loro osservazioni dopo aver ricevuto le informazioni in questione. (8) Le osservazioni comunicate dalle parti interessate sono state esaminate e, se del caso, prese in considerazione ai fini delle risultanze definitive nella misura in cui erano esaurientemente documentate. 2. Richiesta di chiusura del procedimento (9) Alcuni esportatori giapponesi hanno chiesto che il procedimento fosse immediatamente chiuso sostenendo che la Commissione aveva violato l'articolo 7, paragrafo 9 lettera a) del regolamento di base. A loro dire, infatti, si trattava di un'inchiesta ordinaria che con tutta probabilità si sarebbe potuta concludere entro il termine previsto dal regolamento di base. (10) Come già indicato nel considerando (7) del regolamento sui dazi provvisori, la lunghezza dell'inchiesta è stata dovuta soprattutto alla sua complessità, in particolare all'esame dettagliato delle numerose cifre e argomentazioni presentate, nonché alle diverse questioni e ai diversi problemi sorti nel corso dell'inchiesta stessa. A questo proposito, data la richiesta degli esportatori giapponesi e i pareri espressi da altre parti interessate sulla durata dell'inchiesta, pare opportuno spiegare in modo particolareggiato in principali avvenimenti che hanno avuto un impatto significativo sulla sua durata. (11) Dopo l'apertura dell'inchiesta nell'agosto del 1994, sono stati inviati tre diversi tipi di questionari a circa 15 imprese comunitarie e giapponesi. Si sono effettuate visite di verifica e nella prima metà del 1995 si sono raggiunte le conclusioni preliminari. (12) Come indicato nel considerando (39) del regolamento sui dazi provvisori, l'inchiesta aveva allora dimostrato che le vendite effettuate dagli esportatori giapponesi nella Comunità non erano allo stesso stadio commerciale della grande maggioranza delle vendite dell'industria comunitaria. Si è pertanto dovuto calcolare un livello di adeguamento dello stadio commerciale. Data l'importanza dell'adeguamento, in particolare il suo impatto diretto sui margini di sottoquotazione e di vendita a prezzi inferiori, e quindi sul livello degli eventuali dazi antidumping, questo aspetto è stato attentamente valutato prima di prendere una decisione provvisoria. Già questo indica come, contrariamente a quanto sostenuto da alcuni esportatori giapponesi, in questa inchiesta si siano dovuti affrontare aspetti complessi. La valutazione del livello di adeguamento dello stadio commerciale ha richiesto parecchio tempo e solo alla fine del 1995 si è potuti giungere a una conclusione preliminare a questo proposito. (13) Nella prima metà del 1996, il rappresentante dell'industria comunitaria ha sottolineato il peso e l'importanza della segmentazione del mercato in tre principali categorie di clienti. A questo proposito, l'industria comunitaria ha fornito informazioni complementari sul rapporto esistente tra la segmentazione del mercato e il livello dei prezzi e dei costi relativi, elaborando quindi i dati già forniti in risposta al questionario. A norma dell'articolo 7, paragrafo 2, lettera a) del regolamento di base, la Commissione ha verificato e analizzato tutte le informazioni complementari documentate fornite ed ha proceduto alla necessaria riconciliazione con le risposte verificate al questionario fornite dall'industria comunitaria e dagli esportatori giapponesi. Queste ulteriori attività sono durate fino alla fine del 1996. (14) Si deve quindi rilevare che, contrariamente a quanto sostenuto da alcuni esportatori giapponesi, la Commissione non ha accettato alcuna nuova risposta al questionario da parte dell'industria comunitaria anni dopo il termine fissato, ma ha ritenuto opportuno svolgere indagini più approfondite su informazioni documentate che integravano le risposte già ricevute. (15) Nel corso del 1996, si sono dovuti risolvere alcuni altri problemi. Alcuni importatori non collegati e un produttore comunitario che importava a sua volta dal Giappone fiammiferi recanti messaggi pubblicitari oggetto di dumping, i quali inizialmente non si erano opposti al procedimento, hanno presentato le loro osservazioni ed esposto argomentazioni in merito alla valutazione dell'interesse comunitario. Si sono pertanto dovute esaminare tutte le osservazioni presentate, alcune delle quali sono pervenute alla fine del 1996. (16) Nel 1997 la Commissione si è resa conto che un esportatore giapponese poteva aver fornito informazioni ingannevoli nel corso dell'inchiesta e ha chiesto di fornirle ulteriori informazioni per poter prendere una decisione definitiva in materia. Gli elementi di prova conclusivi sono pervenuti alla Commissione solo recentemente. (17) Alla luce dei fatti e delle considerazioni di cui sopra, sebbene l'inchiesta sia durata a lungo, il Consiglio rimanda a quanto affermato nel considerando (7) del regolamento sui dazi provvisori, e cioè che la lunghezza dell'inchiesta si può imputare soprattutto alla sua complessità, e pertanto ritiene che ciò non costituisca motivo sufficiente per chiudere l'inchiesta. C. PRODOTTO IN ESAME E PRODOTTO SIMILE (18) Ai fini delle sue risultanze preliminari, la Commissione ha considerato i fiammiferi recanti messaggi pubblicitari prodotti e venduti nella Comunità, quelli prodotti e venduti in Giappone e quelli esportati dal Giappone nella Comunità «prodotti simili» a norma dell'articolo 2, paragrafo 12 del regolamento di base, trattandosi di prodotti identici o con caratteristiche molto simili. (19) Un importatore ha fornito un elenco di circa 50 modelli che gli esportatori giapponesi possono offrire ai loro clienti comunitari, sostenendo che l'industria comunitaria può offrire solo pochi modelli. (20) Va notato che non tutti questi modelli giapponesi sono venduti anche nella Comunità; essi figurano semplicemente in un campionario di modelli che gli esportatori giapponesi offrono ai loro clienti comunitari. L'inchiesta ha inoltre contraddetto quanto dichiarato da un altro importatore, e cioè che l'industria comunitaria, a differenza degli esportatori giapponesi, non offre una vasta gamma di modelli di fiammiferi recanti messaggi pubblicitari. Si è riscontrato anzi che l'industria comunitaria vendeva ai suoi clienti più di 30 modelli diversi e che erano stati prodotti numerosi altri modelli personalizzati sulla base delle richieste dei clienti. (21) Poiché non sono state ricevute altre osservazioni sul prodotto in esame e sulla definizione di «prodotto simile», sono confermate le conclusioni raggiunte al riguardo, esposte nel considerando (9) del regolamento provvisorio. D. DUMPING 1. Valore normale (22) Prima dell'istituzione delle misure provvisorie, la Commissione è stata informata della possibilità che il rapporto tra il produttore/esportatore YAKA e la Nittosha Match Company Ltd, un altro produttore giapponese che non si era manifestato nel corso del procedimento, non si limitasse ad una partecipazione azionaria relativamente modesta. Secondo la Commissione, non si poteva escludere che i prezzi all'esportazione della YAKA siano stati influenzati dal suo collegamento con la Nittosha, il che renderebbe la risposta della YAKA al questionario non attendibile ai fini della presente inchiesta. La Commissione ha informato immediatamente la YAKA delle gravi implicazioni che ne potrebbero conseguire. La Nittosha ha poi comunicato alla Commissione che, durante il periodo dell'inchiesta relativa al dumping, aveva esportato il prodotto in questione nella Comunità, ma in quantitativi irrilevanti rispetto alle esportazioni effettuate dalla YAKA nello stesso periodo. Le esportazioni della Nittosha, quindi, non possono aver influito su quelle della YAKA. La YAKA, inoltre, ha dimostrato, basandosi su informazioni verificate, che le transazioni tra le due società non erano state influenzate dall'esistenza della modesta partecipazione azionaria. Si è pertanto concluso che non vi era motivo di modificare le conclusioni relative alla YAKA, considerata un esportatore giapponese indipendente. (23) Un produttore giapponese ha sostenuto che per le ordinazioni di esportazione di 5 000 unità il valore normale dovrebbe basarsi esclusivamente su tali quantitativi e non anche sulle ordinazioni per quantitativi inferiori, dato che generalmente ordinazioni per 1 000 o 2 000 unità, ad esempio, sono vendute a prezzi superiori. Anzitutto, va notato che il produttore in questione, rispondendo al questionario, ha definito ai fini del presente procedimento una categoria di ordinazioni fino a 5 000 unità. In secondo luogo, si è rilevato che, nel caso di questa industria, per ordinazioni fino a 5 000 unità non esistono differenze di prezzo significative e che le ordinazioni nettamente inferiori a 5 000 unità non rappresentano che una piccola parte della categoria fino a 5 000 unità. In terzo luogo, il valore normale e il prezzo all'esportazione sono stati entrambi stabiliti sulla base delle stesse categorie di prodotti, cosicché il confronto tiene conto delle dimensioni delle ordinazioni nella misura in cui si considerano significative per gli standard del settore. L'obiezione deve essere pertanto respinta. (24) Non essendo state ricevute altre osservazioni sulla determinazione del valore normale, il Consiglio ritiene che le conclusioni esposte nei considerando da (10) a (17) del regolamento sui dazi provvisori debbano essere confermate. 2. Prezzo all'esportazione (25) Non essendo state ricevute osservazioni sulla determinazione del prezzo all'esportazione, il Consiglio ritiene che le conclusioni esposte nel considerando (18) del regolamento sui dazi provvisori debbano essere confermate. 3. Confronto (26) Un produttore giapponese ha sostenuto che non si dovrebbe apportare alcun adeguamento per le retribuzioni dei venditori in quanto nelle vendite per l'esportazione non interveniva alcun venditore. Nel corso delle verifiche in loco presso la sede dell'impresa in questione si è però stabilito che le esportazioni di fiammiferi recanti messaggi pubblicitari coinvolgevano invece dei venditori. Di conseguenza, per consentire un confronto equo, si è apportato un adeguamento al prezzo all'esportazione sulla base del costo corrispondente sostenuto nelle vendite all'esportazione del prodotto in esame. (27) La stessa impresa giapponese ha ribadito la sua richiesta, già avanzata nel corso dell'inchiesta provvisoria, che si stabilisse il valore normale unicamente sulla base delle vendite a distributori non collegati, in quanto, a detta dell'impresa, le vendite all'esportazione avvenivano esclusivamente a questo stadio commerciale. Il considerando (20) del regolamento provvisorio indica i motivi per cui tale richiesta non può essere accolta. Poiché l'impresa non ha presentato nuove argomentazioni a sostegno di tale richiesta, il Consiglio conferma che la richiesta è respinta. (28) Due produttori giapponesi hanno ribadito la loro richiesta che fosse apportato un adeguamento per la preparazione della pellicola di stampa e la grafica. Tale richiesta si basava sul fatto che, in generale, per le vendite nella Comunità la pellicola di stampa era fornita dal cliente, mentre per le vendite sul mercato giapponese era di norma il produttore a fornire la grafica e la pellicola di stampa. Un produttore giapponese ha inoltre sostenuto anche che si doveva apportare un adeguamento per le ordinazioni nazionali per le quali si utilizzava un tipo particolare di carta, la cosiddetta «carta giapponese», perché questo tipo di finitura del prodotto non era offerto in vendita nella Comunità. Entrambe le richieste sono state respinte all'epoca del regolamento sui dazi provvisori in quanto l'impresa in questione non era in grado di quantificare il valore di mercato dell'adeguamento richiesto in modo soddisfacente per la Commissione. Successivamente alla divulgazione dei fatti essenziali che hanno portato all'istituzione delle misure provvisorie, i produttori giapponesi hanno presentato ulteriori informazioni e spiegazioni in base alle quali è stato possibile stabilire il valore di mercato degli adeguamenti richiesti. Uno dei produttori giapponesi non è stato in grado di dimostrare il valore di mercato dell'adeguamento richiesto. Poiché la richiesta in sé è stata considerata giustificata, l'adeguamento per questo produttore è stato effettuato facendo riferimento a un altro produttore giapponese. La richiesta è stata dunque accolta nella misura in cui era giustificata. (29) Un produttore giapponese ha ribadito la richiesta, già avanzata nella fase provvisoria, che si apportasse un adeguamento per tener conto dei diversi tempi di consegna. Tale richiesta si basava sul ragionamento che, in generale, i tempi di consegna a livello nazionale sono di molto inferiori a quelli relativi alle operazioni di esportazione e che ai clienti della Comunità si applicano prezzi inferiori a causa dei tempi di consegna più lunghi. A questo proposito l'impresa in questione non ha documentato la sua obiezione, in particolare dimostrando che i clienti pagano sistematicamente prezzi diversi sui mercati interno e/o di esportazione in funzione dei diversi tempi di consegna. La richiesta deve essere pertanto respinta. 4. Margini di dumping (30) Il denunziante ha sostenuto che, dato che i prezzi all'esportazione dei produttori giapponesi sono generalmente allo stesso livello e il mercato interno giapponese è omogeneo, i singoli margini di dumping riscontrati non dovrebbero mostrare tali differenze. Il denunziante ha chiesto pertanto alla Commissione di riesaminare le sue conclusioni relative al dumping, in particolare per quanto riguarda la Kobe e la Yaka. Si ricordi che il margine di dumping viene determinato singolarmente per ciascun esportatore mettendo a confronto il suo valore normale con il suo prezzo all'esportazione, come illustrato nei considerando da (10) a (24) del regolamento sui dazi provvisori. A questo proposito, la Commissione può confermare che i prezzi all'esportazione praticati dagli esportatori giapponesi per tipi di prodotti comparabili sono, generalmente, ad un livello simile per tutti gli esportatori. Dall'inchiesta tuttavia è emerso che i prezzi interni dei diversi produttori giapponesi registrano notevoli variazioni, e costituiscono pertanto il principale motivo delle differenze dei margini di dumping accertati. Il denunziante ha inoltre sostenuto, a questo riguardo, che i canali di vendita dei produttori giapponesi sul loro mercato interno sono simili. Tale affermazione però non trova riscontro nella verifica delle informazioni presentate dai produttori giapponesi. Altre osservazioni presentate dal denunziante in relazione alle conclusioni provvisorie relative ai margini di dumping si riferivano alla struttura dei costi, all'età dei lavoratori, alla bassa produttività, al fatto che in Giappone non ci sono più produttori di macchine per produrre fiammiferi e all'utilizzo di macchinari vecchi e insufficienti. Di conseguenza, poiché le prove addotte dal denunziante a sostegno delle sue tesi sono puramente circostanziali o non sono suffragate dalle conclusioni cui si è giunti nel corso dell'inchiesta, si conclude che tali osservazioni devono essere respinte. (31) Dopo aver considerato le osservazioni presentate dalle parti e aver modificato, se opportuno, le conclusioni provvisorie, i margini di dumping definitivi per i produttori/esportatori che hanno collaborato, espressi in percentuale dei prezzi franco frontiera comunitaria, sono i seguenti: >SPAZIO PER TABELLA> (32) L'impostazione seguita nel considerando (24) del regolamento sui dazi provvisori per stabilire il margine di dumping applicabile alle imprese che non hanno collaborato in Giappone, che si basa sui dati disponibili e verificati nel corso dell'inchiesta, è confermata dal Consiglio. Poste queste premesse, si ritiene che il margine di dumping più elevato riscontrato per un produttore giapponese che ha collaborato all'inchiesta, e cioè il 63,5 %, debba applicarsi anche ai produttori giapponesi che non hanno collaborato. E. L'INDUSTRIA COMUNITARIA (33) La grande maggioranza dei produttori comunitari di fiammiferi recanti messaggi pubblicitari appartiene alla FEFA (Féderation européenne des fabricants d'allumettes), l'associazione europea che ha sporto denuncia per conto dei suoi membri. Questi produttori, che hanno sede in Francia, in Spagna, in Italia, in Belgio, in Portogallo e nel Regno Unito, sono generalmente piccole e medie imprese con risorse limitate. Di conseguenza, sebbene tutti abbiano sostenuto la denuncia, solo i principali produttori, che rappresentano il 78 % del totale della produzione comunitaria del prodotto in esame, e che dunque soddisfano indiscutibilmente i criteri di cui all'articolo 4, paragrafo 5 del regolamento di base, hanno attivamente cooperato con la Commissione nell'inchiesta. (34) Un esportatore giapponese ha contestato l'esclusione dalle decisioni provvisorie pubblicate di un produttore comunitario che ha sede in Francia, e che ha risposto al questionario della Commissione. (35) Ciò è dovuto al fatto che tale produttore, pur sostenendo la denuncia, non era in grado di rispettare i requisiti della Commissione relativi all'inchiesta sul posto a causa di gravi difficoltà interne. Si è pertanto deciso che non si poteva considerare che detto produttore collaborasse attivamente al procedimento, e di non includerlo nella definizione di industria comunitaria. (36) Tale decisione trova riscontro nel contenuto del considerando (25) del regolamento sui dazi provvisori, in cui si specifica che per «industria comunitaria» si intendono i produttori comunitari del prodotto simile la cui produzione collettiva rappresenta una quota rilevante della produzione comunitaria totale, che hanno appoggiato la denuncia e che hanno collaborato attivamente al procedimento. (37) Nonostante la spiegazione fornita nel considerando (26) del regolamento sui dazi provvisori, un importatore di fiammiferi recanti messaggi pubblicitari giapponesi nella Comunità ha sostenuto che il principale produttore comunitario denunziante non dovrebbe essere considerato parte dell'industria comunitaria in quanto importava direttamente o tramite le imprese collegate fiammiferi recanti messaggi pubblicitari oggetto di dumping dal Giappone in quantità di gran lunga superiori al 4 % della sua produzione. A sostegno di questa affermazione, si è fornito un elenco delle consociate del suddetto denunziante che avrebbero importato dal Giappone i fiammiferi recanti messaggi pubblicitari oggetto di dumping. (38) La Commissione ha riesaminato il livello delle importazioni effettuate da questo produttore comunitario ed ha confermato le sue conclusioni provvisorie, e cioè che i quantitativi importati da questo produttore rappresentavano circa il 4 % della sua produzione complessiva di fiammiferi recanti messaggi pubblicitari. (39) Un altro esportatore ha sostenuto che due dei produttori comunitari denunzianti non producevano più fiammiferi recanti messaggi pubblicitari. Benché questo esportatore si riferisse ad avvenimenti che si sarebbero verificati dopo il periodo d'inchiesta, e di cui quindi non si dovrebbe di norma tener conto, si rileva che non esiste alcuna indicazione che alcuno dei produttori comunitari denunzianti abbia smesso di fabbricare il prodotto oggetto dell'inchiesta. (40) In conclusione, la definizione di «industria comunitaria» ai fini del presente procedimento e le conclusioni provvisorie cui è giunta al riguardo la Commissione sono confermate. F. PREGIUDIZIO 1. Periodo di esame del pregiudizio e fattori pregiudizievoli (41) Alcuni esportatori hanno sostenuto che la Commissione non era stata coerente per quanto riguarda il periodo dell'inchiesta per la valutazione del pregiudizio. (42) Il periodo coperto dall'esame del pregiudizio va dal 1° gennaio 1990 al 30 giugno 1994, come indicato nel considerando (7) del regolamento sui dazi provvisori. Il «periodo dell'inchiesta» per l'analisi del dumping copriva un periodo di un anno, dal 1° luglio 1993 al 30 giugno 1994. I principali indicatori del pregiudizio sono stati stimati per l'intero periodo di esame del pregiudizio. Nei casi in cui le informazioni presentate non erano totalmente documentate o non erano attendibili e non consentivano pertanto un'analisi precisa di un determinato fattore di pregiudizio nel periodo di esame del pregiudizio, tuttavia, la Commissione ha ritenuto opportuno ignorare tali informazioni ed ha basato le sue conclusioni sulle informazioni comprovate disponibili. (43) Su richiesta di alcuni esportatori la Commissione ha inoltre verificato le informazioni disponibili per completare la sua analisi di alcuni fattori di pregiudizio, i cui risultati sono riportati in appresso: a) Prezzi (44) Con riferimento al considerando (45) del regolamento sui dazi provvisori, nell'operazione di calcolo del prezzo si è tenuto conto dell'80 % delle vendite di fiammiferi in scatola e in bustina considerate nel loro insieme effettuate dall'industria comunitaria sul mercato comunitario. Si è riscontrato che dal 1990 al periodo dell'inchiesta i prezzi di vendita praticati dall'industria comunitaria sono aumentati in media del 4 %. (45) Si è eseguita un'altra analisi separata per i fiammiferi in bustina e in scatola. Questi ultimi rappresentano circa il 60 % del totale delle vendite dell'industria comunitaria e circa l'80 % del totale delle vendite degli esportatori giapponesi nella Comunità. Da questa nuova analisi è emerso che dal 1990 al periodo dell'inchiesta i prezzi di vendita dei fiammiferi in scatola praticati dall'industria comunitaria sono diminuiti del 2 %, mentre i prezzi di vendita dei fiammiferi in bustina di questo settore, che rappresentano la minoranza delle vendite giapponesi nella Comunità, erano aumentati nello stesso periodo del 10 %. b) Capacità produttiva e utilizzo della capacità produttiva (46) Su richiesta di un esportatore giapponese, e nonostante le difficoltà di cui al considerando (44) del regolamento sui dazi provvisori, la Commissione ha effettuato la migliore stima possibile della capacità di produzione di fiammiferi recanti messaggi pubblicitari e dell'utilizzo relativo di tale capacità da parte dell'industria comunitaria. Ne è emerso che in media l'industria comunitaria lavorava 222 giorni all'anno di due turni giornalieri. Date queste promesse, mentre un ragionevole rapporto medio di utilizzo della capacità sarebbe attorno al 75 % per il tipo di attività in questione, l'utilizzo stimato della capacità produttiva dell'industria comunitaria dal 1990 al periodo dell'inchiesta è stato sistematicamente basso, attorno al 56 %, con un picco del 59 % nel 1991. c) Flusso di cassa (47) In aggiunta alle risultanze provvisorie di cui al considerando (51) del regolamento sui dazi provvisori, il flusso di cassa operativo dell'industria comunitaria stabilito a livello aziendale per la divisione pubblicitaria la cui attività principale sono i fiammiferi recanti messaggi pubblicitari, vale a dire il prodotto in esame, è diminuito del 7 % dal 1990 al periodo dell'inchiesta. d) Redditività (48) Per il 1990, il primo anno del periodo di pregiudizio in esame, si è rilevato che le vendite del prodotto in esame da parte dell'industria comunitaria erano ancora remunerative, con un tasso di rendimento sul fatturato del 2,5 % circa. 2. Segmentazione del mercato (49) Successivamente alla pubblicazione del regolamento sui dazi provvisori, le parti interessate non hanno sollevato obiezioni alla conclusione provvisoria esposta nel considerando (36) del regolamento sui dazi provvisori, e cioè che i fiammiferi recanti messaggi pubblicitari erano venduti nella Comunità a categorie diverse di clienti a seconda dell'entità delle ordinazioni. Si noti anzi che anche il mercato giapponese era stato diviso in categorie analoghe per la valutazione del dumping. L'inchiesta ha dimostrato che tale divisione in categorie costituisce un aspetto fondamentale, dato il suo impatto sui prezzi e sui costi. (50) Un esportatore giapponese ha osservato che l'industria comunitaria aveva chiesto l'esclusione dal calcolo del pregiudizio di un cliente a causa dell'altissimo volume di acquisti, che non consentiva di considerarlo direttamente comparabile nell'ambito delle altre categorie di clienti. La Commissione ha stabilito che il cliente in questione era rilevante per il volume dei suoi acquisti. Queste caratteristiche, tuttavia, con costituivano motivo sufficiente per escluderlo dalla valutazione complessiva del pregiudizio. 3. Metodologia di ripartizione dei costi (51) Alcuni esportatori hanno contestato il metodo di ripartizione dei costi applicato dall'industria comunitaria e provvisoriamente accettato dalla Commissione, sostenendo che le spese generali, amministrative e di vendita (SGAV), che l'industria comunitaria ripartiva in base al numero di ordinazioni o al numero di scatole di fiammiferi, dovevano invece essere ripartite in base al fatturato. (52) L'articolo 2, paragrafo 11 del regolamento di base specifica, per l'esame del dumping, che in generale tutte le ripartizioni dei costi devono basarsi sui dati contabili disponibili, normalmente ripartiti, se necessario, in proporzione al fatturato per ciascun prodotto e mercato in esame. Nella fattispecie sembra indicata un'impostazione analoga. Tale impostazione presuppone che l'adeguatezza del metodo di ripartizione dei costi sia esaminata e valutata sulla base della coerenza del suo impiego, e che solo in assenza di un metodo adeguato la ripartizione dei costi debba essere effettuata in base al fatturato. (53) Successivamente alla pubblicazione del regolamento sui dazi provvisori, la Commissione ha continuato a ricercare le informazioni che riteneva necessarie. Alla luce delle osservazioni ricevute si è deciso di effettuare un'inchiesta in loco molto particolareggiata presso la sede del principale produttore comunitario che faceva parte dell'industria comunitaria per verificare ancora una volta il suo metodo di ripartizione dei costi. Tale verifica ha confermato che il metodo di ripartizione dei costi accettato dalla Commissione nella fase provvisoria dell'inchiesta era sistematicamente applicato dal produttore in questione e rispecchiava ragionevolmente i costi connessi alla produzione e alla vendita del prodotto in esame. È pertanto confermato il contenuto dei considerando (49) e (50) del regolamento sui dazi provvisori. 4. Sottoquotazione dei prezzi e vendite sottocosto (54) Alcuni esportatori giapponesi hanno chiesto che nel confronto dei prezzi si tenesse conto dei diversi tempi di consegna sostenendo che, soprattutto per le piccole ordinazioni, i tempi di consegna incidevano sulle scelte dei clienti e quindi sulla comparabilità dei prezzi. Detti esportatori hanno spiegato che i tempi di consegna più lunghi dipendevano dal fatto che i fiammiferi giapponesi sono generalmente inviati nella Comunità tramite navi da carico, il che riduce notevolmente il costo di trasporto e i prezzi per i clienti disposti ad aspettare alcuni mesi per le consegne. Dato che i tempi di consegna dell'industria comunitaria sono molto più brevi, gli esportatori giapponesi non avrebbero altra scelta che quella di ridurre i prezzi per compensare i termini di consegna più lunghi. Questi esportatori giapponesi ritengono che i tempi di consegna più lunghi giustifichino un prezzo inferiore a quello praticato dall'industria comunitaria e stimano vicino al 5 % tale differenza di prezzo, pari quindi alla sottoquotazione media dei prezzi riscontrata. Per i motivi esposti nel considerando (29) questa obiezione non ha potuto essere accolta. (55) Un esportatore giapponese ha contestato i suoi margini di sottoquotazione dei prezzi e vendita sottocosto sostenendo che erano stati calcolati sulla base dei prezzi di alcuni modelli di base dell'industria comunitaria che non erano identici da tutti i punti di vista ai modelli esportati nella Comunità dall'impresa in questione. A detta dell'esportatore, infatti, tre modelli di base dell'industria comunitaria erano fiammiferi in bustina con lo stelo di legno, mentre i fiammiferi in bustina corrispondenti esportati dall'impresa giapponese erano fatti di cartone (fiammiferi a stelo di cartone). Poiché il primo materiale è più costoso del secondo, l'esportatore chiedeva un adeguamento che rispecchiasse il valore di mercato delle diverse caratteristiche fisiche tra i suddetti modelli. (56) In assenza di elementi di prova che documentassero, l'obiezione dell'esportatore, la Commissione ha esaminato questo aspetto sulla base delle informazioni disponibili. È emerso che le vendite di modelli paragonabili di fiammiferi in bustina a stelo di legno e a stelo di cartone non venivano necessariamente effettuate a prezzi diversi. Per un determinato modello, ad esempio, sebbene esso contenesse circa il 20 % in più di fiammiferi di legno, il prezzo di vendita era uguale a quello del modello a stelo di cartone. Questo sembra indicare che eventuali adeguamenti dei prezzi giapponesi dovrebbero essere fatti in senso negativo, anziché, in senso positivo. In conclusione, sulla base delle informazioni disponibili e dato che l'esportatore in questione non ha fornito alcun elemento di prova per documentare la sua obiezione, la Commissione non ha potuto prenderla in considerazione. (57) Lo stesso esportatore ha contestato la metodologia applicata dalla Commissione per calcolare l'ammontare delle sottoquotazioni dei prezzi e delle vendite sottocosto, chiedendo che per calcolare i suoi margini si applicasse la stessa metodologia applicata in un altro procedimento antidumping. Nel procedimento antidumping cui faceva riferimento l'esportatore erano stati calcolati un prezzo medio di vendita e un prezzo medio non pregiudizievole per tutti i diversi modelli del prodotto oggetto dell'inchiesta, mentre nel presente procedimento la Commissione ha confrontato i prezzi modello per modello. (58) Nei casi in cui il prodotto interessato non è venduto in forma o configurazione omogenea e non vi sono sul mercato interno modelli standard direttamente comparabili ai modelli standard importati del prodotto simile, è necessario definire l'unità di misura più adeguata per consentire un confronto dei prezzi. Come si spiega nei considerando da (36) a (41) del regolamento sui dazi provvisori, è emerso che nel mercato comunitario esistono modelli base standard di fiammiferi recanti messaggi pubblicitari e diverse categorie di clienti. Tali modelli rappresentavano anzi la grande maggioranza delle transazioni commerciali in questione. I prezzi di vendita dei diversi modelli standard del prodotto simile venduto dall'industria comunitaria potevano dunque essere messi a confronto con quelli degli esportatori giapponesi modello per modello separatamente per le principali categorie di acquirenti. Poiché il metodo utilizzato nel presente procedimento è il più preciso per determinare i margini di sottoquotazione dei prezzi e di vendita sottocosto, il Consiglio appoggia la decisione della Commissione di respingere la richiesta presentata dall'esportatore in questione di calcolare i suoi margini sulla base dei prezzi medi ponderati complessivi. 5. Pregiudizio subito dall'industria comunitaria (59) Pur ammettendo che l'industria comunitaria poteva aver subito un certo pregiudizio, numerosi esportatori giapponesi hanno sostenuto che tale pregiudizio non si poteva definire grave, anzitutto perché solo le ordinazioni medie e piccole, che costituivano una piccola percentuale del mercato dei fiammiferi recanti messaggi pubblicitari, registravano un utile sulle vendite negativo, in secondo luogo perché la Commissione sosteneva l'esistenza di un pregiudizio grave esclusivamente in base all'andamento negativo di un singolo fattore di pregiudizio, e cioè la redditività, e in terzo luogo perché alcuni fattori indicavano che non vi era alcun pregiudizio. (60) Per quanto riguarda la prima obiezione sollevata da questi esportatori, le ordinazioni medie e piccole costituiscono una notevole quota del mercato complessivo comunitario, pari al 59 % circa in termini di volume e vicino al 67 % in termini di valore. Si può pertanto concludere che questi segmenti costituiscono le principali fonti di reddito dell'industria comunitaria. Di conseguenza, anche se tale industria registrava ancora dei buoni risultati nel segmento delle grandi ordinazioni, la sua competitività in tale segmento dipende dal mantenimento della vitalità finanziaria globale. Il deterioramento della situazione finanziaria dell'industria comunitaria, che è risultata complessivamente negativa nel periodo dell'inchiesta, rappresenta dunque una minaccia per l'intero settore dei fiammiferi recanti messaggi pubblicitari della Comunità. (61) Gli esportatori di cui sopra hanno dichiarato che alcuni fattori di pregiudizio segnalavano una situazione di assenza di pregiudizio, ma non hanno specificato a quali indicatori facessero riferimento. Inoltre non risponde a verità l'affermazione che la Commissione avrebbe basato le sue conclusioni su un singolo fattore di pregiudizio. Per tutto il periodo dell'inchiesta, si è rilevato che l'occupazione nel settore dei fiammiferi recanti messaggi pubblicitari è diminuita del 13 %, che la quota del mercato comunitario detenuta dall'industria comunitaria in termini di valore si è ridotta del 10 % circa, che il flusso di cassa è sceso del 7 % e che la redditività è diventata negativa dopo aver registrato utili del 2,5 % nel 1990. Inoltre non si deve trascurare il fatto che i prezzi dell'industria comunitaria sono stati compressi per i fiammiferi in scatola, che rappresentano il 60 % del totale delle sue vendite e che il modesto incremento dei prezzi di vendita generali dei fiammiferi, del 4,3 % nel periodo dell'inchiesta, non ha potuto nemmeno compensare gli effetti dell'inflazione. Questa compressione dei prezzi ha indubbiamente svolto un ruolo significativo nel deterioramento della situazione finanziaria dell'industria comunitaria. (62) I suddetti esportatori hanno fornito dei bilanci annuali relativi al principale produttore comunitario denunziante ed hanno calcolato un utile sul capitale investito del 28,65 % per tale produttore nel 1995, e cioè dopo la fine del periodo dell'inchiesta. A detta di tali esportatori, un rendimento così alto dimostrerebbe che la situazione finanziaria del produttore comunitario in questione è eccellente. Per calcolare il suddetto utile sul capitale investito, gli esportatori hanno applicato gli utili delle grandi ordinazioni, come indicato nel considerando (50) del regolamento sui dazi provvisori, al fatturato complessivo che figura nei bilanci da loro forniti ed hanno quindi stabilito il rapporto tra detti utili estrapolati e il capitale netto che figura nei bilanci. (63) Ne risulta dunque che i suddetti esportatori abbiano confuso gli utili sul capitale investito con il rendimento del capitale netto. Quel che più conta, tuttavia, è che i bilanci annuali da loro forniti erano a livello consolidato, e comprendevano pertanto numerose attività non contemplate dalla presente inchiesta. Rispetto al fatturato figurante nei bilanci annuali consolidati, il valore commerciale del segmento delle grandi ordinazioni rappresenta soltanto lo 0,4 %. Tale stima dell'utile sul capitale investito, di conseguenza, non deve essere tenuta in considerazione e va considerata erronea e fuoriviante. 6. Conclusioni relative al pregiudizio (64) In base ai dati e alle considerazioni di cui sopra e tenuto conto del deterioramento di svariati indicatori di pregiudizio, quali la redditività, la quota di mercato in termini di valore, il flusso di cassa e l'occupazione, combinati con il modesto utilizzo della capacità produttiva e con gli effetti di un andamento dei prezzi insoddisfacente, il Consiglio conferma che l'industria comunitaria ha subito un pregiudizio grave a norma dell'articolo 4, paragrafo 1 del regolamento di base. G. CAUSA DEL PREGIUDIZIO (65) La Commissione aveva provvisoriamente esaminato in che misura il pregiudizio grave subito dall'industria comunitaria era stato causato dall'impatto delle importazioni giapponesi oggetto di dumping e se altri fattori avevano causato o contribuito a causare tale pregiudizio al fine di garantire che il pregiudizio provocato da questi altri fattori non fosse attribuito alle importazioni oggetto di dumping in questione. Gli altri fattori presi in considerazione sono stati l'andamento dei consumi, la concorrenza di altri produttori comunitari, le altre importazioni, l'andamento delle esportazioni dell'industria comunitaria e il comportamento dei principali operatori economici nel periodo dell'inchiesta. (66) Nonostante questa analisi dettagliata sulle cause del pregiudizio, alcuni esportatori hanno sostenuto che non si è stabilito alcun nesso di causalità tra le pretese importazioni oggetto di dumping e il pregiudizio grave subito dall'industria comunitaria. A loro avviso, infatti, gli esportatori giapponesi non avevano aumentato il volume della loro quota del mercato comunitario sebbene i loro prezzi all'importazione fossero aumentati del 40 %. Inoltre non riuscivano a capire perché nel segmento delle grandi ordinazioni, in cui erano stati riscontrati i maggiori margini di sottoquotazione dei prezzi da parte degli esportatori giapponesi, non si erano rilevati effetti di causalità, ed era anzi emersa una situazione redditizia. (67) Si dovrebbe tuttavia tenere presente, come indicato nei considerando da (58) a (62) del regolamento sui dazi provvisori, che le importazioni a basso prezzo di prodotti oggetto di dumping dal Giappone hanno aumentato la loro quota di mercato comunitario in termini di valore del 24 %, mentre l'industria comunitaria ha perso il 10 % di tale quota. Dal 1990 al periodo dell'inchiesta i prezzi dell'industria comunitaria sono stati costantemente compressi e nonostante un significativo aumento dei prezzi i prodotti giapponesi sottoquotavano ancora i prezzi comunitari di un margine medio del 6,2 %. Nel corso degli anni, tale situazione ha provocato notevoli difficoltà all'industria comunitaria, la cui redditività è divenuta negativa nel periodo dell'inchiesta. Un ulteriore collegamento tra la situazione negativa dell'industria comunitaria e le importazioni giapponesi oggetto di dumping è stato stabilito in base al fatto che gli utili sulle vendite dell'industria comunitaria sono risultati significativamente peggiori nei segmenti commerciali in cui i prodotti giapponesi erano più presenti, e cioè nei segmenti delle piccole e medie ordinazioni. (68) La Commissione ha analizzato più a fondo separatamente la quota di mercato dei fiammiferi recanti messaggi pubblicitari per ciascuna categoria di clienti in base alle dimensioni delle ordinazioni in termini di volume e di valore, come indicato nella tabella seguente. Questa tabella è stata elaborata per il periodo dell'inchiesta relativa al dumping (1° luglio 1993-30 giugno 1994) sulla base di più dell'80 % delle vendite effettuate dall'industria comunitaria e dell'80 % circa delle vendite giapponesi sul mercato comunitario: >SPAZIO PER TABELLA> (69) Questa analisi dimostra che mentre il volume del mercato delle grandi ordinazioni rappresenta circa il 41 % del totale del mercato dei fiammiferi recanti messaggi pubblicitari, la quota detenuta dall'industria comunitaria per le grandi ordinazioni ammonta a quasi dieci volte quella degli esportatori giapponesi. Il volume limitato delle vendite degli esportatori giapponesi in questo segmento spiega perché gli effetti rilevati siano modesti. (70) Gli altri due segmenti dei mercati rappresentano circa il 60 % del volume e circa il 67 % del valore della quota di mercato complessiva, a dimostrazione del fatto che sono questi i segmenti chiave del settore dei fiammiferi recanti messaggi pubblicitari. (71) Ne deriva che le importazioni a basso prezzo di prodotti giapponesi oggetto di dumping puntano dunque a questi segmenti chiave del mercato comunitario, dato che il volume della loro quota del mercato in questi segmenti (47 %) è paragonabile a quello dell'industria comunitaria (53 %). Di conseguenza, i grandi quantitativi venduti dagli esportatori giapponesi, combinati con le loro costanti pressioni sui prezzi a partire dal 1990 in questi segmenti chiave del mercato, hanno chiaramente provocato un pregiudizio grave all'industria comunitaria. (72) Per quanto riguarda l'andamento dei prezzi, e come già illustrato in precedenza nel considerando (45), i prezzi di vendita dei fiammiferi in scatola e in bustina dell'industria comunitaria hanno avuto un andamento diverso dal 1990 al periodo dell'inchiesta. I prezzi dei fiammiferi in scatola sono diminuiti del 2 %, mentre quelli dei fiammiferi in bustina sono aumentati del 10 %. Considerando il fatto che i fiammiferi in scatola costituiscono la stragrande maggioranza delle vendite giapponesi (circa l'80 %) nel periodo di cui sopra, si può chiaramente accertare il collegamento tra l'andamento negativo dei prezzi dei fiammiferi in scatola e la presenza sul mercato comunitario delle importazioni giapponesi oggetto di dumping. (73) In conclusione, in base alle risultanze illustrate e sviluppate nei considerando precedenti, il Consiglio conferma che le importazioni oggetto di dumping a basso prezzo dal Giappone, indipendentemente da altri fattori, hanno provocato un pregiudizio grave all'industria comunitaria. H. INTERESSE DELLA COMUNITÀ (74) Nel suo regolamento sui dazi provvisori, la Commissione ha indicato i motivi per cui l'interesse della Comunità richiede un intervento. Si ricorda a questo proposito che gli altri produttori della Comunità consistono in piccole e medie imprese che rappresentano fino al 22 % della produzione totale comunitaria del prodotto interessato. Il fatto che la stragrande maggioranza (90 %) di questi produttori abbia continuato a sostenere la denuncia dimostra come ritengano loro interesse ripristinare una prassi commerciale leale nel mercato comunitario con l'istituzione di misure antidumping. (75) Per quanto riguarda le indagini nel quadro della legge sulla concorrenza in relazione al principale produttore comunitario nel mercato comunitario, la Commissione è consapevole del fatto che è stata sporta una denuncia presso i servizi competenti della Commissione, secondo la quale la Swedish Match avrebbe fatto e farebbe un uso abusivo della sua posizione dominante praticando una politica di acquisizioni e di prezzi predatori. Tale denuncia è stata archiviata, senza ricorso da parte del denunziante, in quanto non sono state fornite né trovate prove dell'esistenza dei presunti abusi. (76) Per quanto riguarda l'accusa mossa al principale produttore comunitario di voler adottare o avere già adottato una strategia a lungo termine di vendite in perdita, oltre a confermare quanto già esposto nel considerando (94) del regolamento sui dazi provvisori, si può aggiungere che le denunce presentate a tale proposito si basavano su poche quotazioni relative a un periodo molto breve successivo al periodo dell'inchiesta. Tali denunce non possono essere prese in considerazione perché il numero di quotazioni (tre) è estremamente limitato e si riferisce a un periodo successivo al periodo dell'inchiesta. (77) Ricapitolando, il Consiglio, dopo aver valutato tutti i vari interessi nel loro complesso e per i motivi esposti nel regolamento sui dazi provvisori conclude che, in generale, è nell'interesse della Comunità istituire misure definitive. I. MISURE ANTIDUMPING (78) In base alle conclusioni di cui sopra relative al dumping, al pregiudizio, al nesso di causalità e all'interesse della Comunità, si è esaminato quali dovessero essere il livello e la tipologia delle misure antidumping da adottare per eliminare gli effetti di distorsione degli scambi del dumping pregiudizievole e per ripristinare efficaci condizioni di concorrenza nel mercato comunitario. (79) Successivamente alla pubblicazione del regolamento sui dazi provvisori, la Commissione si è resa conto che il livello di adeguamento commerciale calcolato per stabilire il livello di eliminazione del pregiudizio era stato applicato ai prezzi di rivendita degli importatori non collegati, mentre detto adeguamento doveva essere applicato ai prezzi di vendita degli esportatori giapponesi nella Comunità. I margini di pregiudizio sono stati pertanto ricalcolati. (80) Dato che il margine di pregiudizio, vale a dire il livello dei prezzi al quale gli effetti pregiudizievoli delle importazioni oggetto di dumping sarebbero eliminati, è risultato inferiore al margine di dumping riscontrato per tre degli esportatori coinvolti nell'inchiesta, per determinare il livello delle misure da applicare a tali esportatori si è utilizzato il margine di pregiudizio. Per un esportatore si è utilizzato il margine di dumping, che era inferiore al margine di pregiudizio riscontrato, per determinare il livello delle misure applicabili. (81) In base a quanto sopra esposto, si dovrebbero imporre dazi definitivi, sotto forma di dazi ad valorem. (82) Il denunziante ha sostenuto che, per evitare che i dazi possano essere elusi, si dovrebbe imporre lo stesso dazio a tutti i produttori esportatori che hanno collaborato. Tale richiesta si basava su una relazione di un istituto giapponese di ricerca economica in base alla quale vi sarebbe una stretta collaborazione in rapporto ai prezzi interni e all'esportazione dell'industria giapponese. Dalle informazioni raccolte dalla Commissione e verificate in loco non è emerso alcun elemento di prova di una strategia comune dei prezzi dell'industria giapponese, quantomeno per quanto riguarda i prezzi sul mercato interno e dunque il valore normale [cfr. i considerando (22) e (23)]. Inoltre, l'istituzione dello stesso dazio per tutti i produttori esportatori, indipendentemente dai loro diversi valori normali, costituirebbe un trattamento arbitrario che non potrebbe essere giustificato dalla semplice possibilità, non documentata, di un'elusione dei dazi. Tale richiesta è pertanto respinta. J. RISCOSSIONE DEI DAZI PROVVISORI (83) Data l'entità dei margini di dumping accertati per i produttori e i paesi esportatori e in considerazione della gravità del pregiudizio arrecato all'industria comunitaria, si ritiene necessario che gli importi depositati a titolo di dazi antidumping provvisori siano definitivamente riscossi in ragione del livello dei dazi definitivi. HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO: Articolo 1 1. Sono istituiti dazi antidumping definitivi sulle importazioni di fiammiferi recanti messaggi pubblicitari originari del Giappone. Il prodotto in questione rientra nel codice NC ex 3605 00 00 (codice Taric 3605 00 00*10). Ai fini del presente regolamento, per fiammiferi recanti messaggi pubblicitari si intendono quelli recanti un messaggio pubblicitario invece del logo o della denominazione dettagliata del fabbricante oppure in aggiunta a detto logo o a detta denominazione. 2. Ai fini del presente regolamento, l'aliquota di dazio applicabile al prezzo netto franco frontiera comunitaria, dazio non corrisposto, è del 43,2 % (codice addizionale Taric 8900), fatta eccezione per le importazioni fabbricate ed esportate dalle seguenti imprese, che sono soggette alle aliquote di dazio specificate in appresso: a) 27,8 % per i prodotti fabbricati ed esportati dalla Daiwa Trading & Industrial Match Co. Ltd (codice addizionale Taric 8022) b) 9,8 % per i prodotti fabbricati ed esportati dalla Kobe Match Co. Ltd (codice addizionale Taric 8023) c) 10,3 % per i prodotti fabbricati ed esportati dalla Yaka Chemical Industrial Co. Ltd (codice addizionale Taric 8024) 3. Salvo diversa indicazione, si applicano le norme vigenti in materia di dazi doganali. Articolo 2 Gli importi depositati a titolo di dazi antidumping provvisori a norma del regolamento (CE) n. 1092/97 sono riscossi definitivamente all'aliquota di dazio imposta in via definitiva. Gli importi depositati in eccesso rispetto all'aliquota del dazio antidumping definitivo sono svincolati. Articolo 3 Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee. Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri. Fatto a Bruxelles, addì 15 ottobre 1997. Per il Consiglio Il presidente J. POOS (1) GU L 56 del 6. 3. 1996, pag. 1. Regolamento modificato dal regolamento (CE) n. 2331/96 (GU L 317 del 6. 12. 1996, pag. 1). (2) GU L 209 del 2. 8. 1988, pag. 1. Regolamento modificato dal regolamento (CE) n. 522/94 (GU L 66 del 10. 3. 1994, pag. 10) (3) GU L 158 del 17. 6. 1997, pag. 8.