31997R2006

Regolamento (CE) n. 2006/97 del Consiglio del 9 ottobre 1997 che stabilisce talune norme di applicazione per il regime speciale all'importazione di olio d'oliva originario del Marocco

Gazzetta ufficiale n. L 284 del 16/10/1997 pag. 0013 - 0014


REGOLAMENTO (CE) N. 2006/97 DEL CONSIGLIO del 9 ottobre 1997 che stabilisce talune norme di applicazione per il regime speciale all'importazione di olio d'oliva originario del Marocco

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l'articolo 113,

vista la proposta della Commissione,

considerando che gli articoli 17 e 18 nonché l'allegato B dell'accordo di cooperazione tra la Comunità economica europea e il Regno del Marocco (1), in appresso denominato «accordo di cooperazione», prevedono un regime speciale all'importazione di olio d'oliva dei codici NC 1509 e 1510, interamente ottenuto in Marocco e direttamente trasportato da tale paese nella Comunità;

considerando che, per l'olio d'oliva dei codici NC 1509 10 10, 1509 10 90 e 1510 00 10, il regime speciale prevede una riduzione forfettaria del prelievo applicabile di 0,7245 ecu per 100 kg a titolo della riduzione disposta all'articolo 17, paragrafo 1, lettera a) dell'accordo di cooperazione; che, a condizione che il Marocco riscuota una tassa all'esportazione, detto regime prevede inoltre una diminuzione del prelievo stesso pari all'importo della tassa speciale nei limiti di 14,60 ecu per 100 kg a titolo della riduzione disposta all'articolo 17, paragrafo 1, lettera b) dell'accordo, nonché una diminuzione di 14,60 ecu per 100 kg a titolo dell'importo aggiuntivo previsto all'allegato B dell'accordo di cooperazione;

considerando che la Comunità ha concluso un accordo sotto forma di scambio di lettere con il Regno del Marocco avente come obiettivo la proroga del regime speciale oltre il 1° gennaio 1994 e per tutta la durata dell'accordo di cooperazione, sulla base di una riduzione forfettaria dei dazi doganali (2);

considerando che l'accordo sull'agricoltura concluso nel quadro dei negoziati commerciali multilaterali dell'Uruguay Round (3) prevede che i prelievi variabili applicati alle importazioni dei prodotti agricoli sono sostituiti da dazi doganali fissi a partire dal 1° luglio 1995;

considerando che il proseguimento del regime richiede l'adozione di nuove norme di applicazione e l'abrogazione del regolamento (CEE) n. 1521/76 del Consiglio, del 24 giugno 1976, relativo alle importazioni di olio d'oliva originario del Marocco (4);

considerando che occorre provvedere affinché, conformemente all'accordo di cooperazione, la tassa speciale all'esportazione si trasferisca sul prezzo dell'olio d'oliva all'atto dell'importazione nella Comunità; che, al fine di assicurare la corretta applicazione del regime in causa, occorre adottare le misure necessarie perché tale tassa venga versata al più tardi all'atto dell'importazione dell'olio;

considerando che, in caso di modifica delle attuali condizioni del regime speciale previsto nell'accordo di cooperazione, in particolare per quanto concerne gli importi, nonché qualora venga concluso un nuovo accordo, occorrerà adeguare il presente regolamento al fine di includervi tali cambiamenti; che è opportuno stabilire che tali adeguamenti vengano adottati dalla Commissione secondo la procedura di cui all'articolo 38 del regolamento n. 136/66/CEE del Consiglio, del 22 settembre 1966, relativo all'attuazione di un'organizzazione comune dei mercati nel settore dei grassi (5);

considerando che la Commissione, mediante il regolamento (CE) n. 2146/95 (6), ha introdotto a titolo transitorio un regime autonomo che scade il 30 giugno 1997; che occorre pertanto disporre che il presente regolamento si applichi a partire dal 1° luglio 1997,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Il presente regolamento stabilisce talune norme di applicazione per il regime speciale all'importazione di olio d'oliva originario del Marocco.

Articolo 2

1. L'aliquota del dazio doganale applicabile all'importazione nella Comunità di olio d'oliva che non ha subito un processo di raffinazione, di cui ai codici NC 1509 10 10, 1509 10 90 e 1510 00 10, interamente ottenuto in Marocco e direttamente trasportato da questo paese nella Comunità, è diminuita di 0,7245 ecu per 100 kg.

2. Qualora il Marocco applichi una tassa speciale all'esportazione sull'olio d'oliva di cui al paragrafo 1, interamente ottenuto in Marocco e direttamente trasportato da questo paese nella Comunità, l'aliquota del dazio applicabile viene inoltre diminuita di un importo pari alla tassa speciale, ma entro il limite di 14,60 ecu per 100 kg, oltre ad un importo di 14,60 ecu per 100 kg.

3. La riduzione dell'aliquota del dazio doganale di cui al paragrafo 2 si applica a tutte le importazioni di olio d'oliva per le quali l'importatore, al momento dell'importazione, fornisca la prova che la tassa speciale all'esportazione è stata trasferita sul prezzo all'importazione.

Articolo 3

1. L'aliquota del dazio doganale applicabile all'importazione nella Comunità di olio d'oliva che ha subito un processo di raffinazione, di cui al codice NC 1509 90 00, interamente ottenuto in Marocco e direttamente trasportato da questo paese nella Comunità, è diminuita di 4,661 ecu per 100 kg.

2. L'aliquota del dazio doganale applicabile all'importazione nella Comunità di olio d'oliva che ha subito un processo di raffinazione, di cui al codice NC 1510 00 90, interamente attenuto in Marocco e direttamente trasportato da questo paese nella Comunità, è diminuita di 8,754 ecu per 100 kg.

Articolo 4

Le modalità di applicazione del presente regolamento sono adottate dalla Commissione secondo la procedura prevista all'articolo 38 del regolamento n. 136/66/CEE.

Articolo 5

In caso di modifica delle attuali condizioni del regime speciale previsto nell'accordo di cooperazione, in particolare per quanto concerne gli importi, nonché qualora venga concluso un nuovo accordo, la Commissione adotterà secondo la procedura prevista all'articolo 38 del regolamento n. 136/66/CEE gli adeguamenti necessari risultanti per il presente regolamento.

Articolo 6

Il regolamento (CEE) n. 1521/76 è abrogato.

Articolo 7

Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.

Esso si applica a decorrere dal 1° luglio 1997.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Lussemburgo, addì 9 ottobre 1997.

Per il Consiglio

Il presidente

M. DELVAUX-STEHRES

(1) GU L 264 del 27. 9. 1978, pag. 2.

(2) GU L 277 del 30. 10. 1996, pag. 35.

(3) GU L 336 del 23. 12. 1994, pag. 1.

(4) GU L 169 del 28. 6. 1976, pag. 43. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 2062/96 (GU L 277 del 30. 10. 1996, pag. 3).

(5) GU 172 del 30. 9. 1966, pag. 3025/66. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1581/96 (GU L 206 del 16. 8. 1996, pag. 11).

(6) GU L 215 del 9. 9. 1995, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1235/96 (GU 161 del 29. 6. 1996, pag. 105).