Regolamento (CE) n. 1986/97 della Commissione del 13 ottobre 1997 che modifica il regolamento (CE) n. 1218/96 relativo all'esonero parziale dal dazio all'importazione, per alcuni prodotti del settore cerealicolo, previsto dagli accordi tra la Comunità europea e la Repubblica di Polonia, la Repubblica di Ungheria, la Repubblica ceca, la Repubblica slovacca, la Repubblica di Bulgaria e la Romania
Gazzetta ufficiale n. L 280 del 14/10/1997 pag. 0001 - 0003
REGOLAMENTO (CE) N. 1986/97 DELLA COMMISSIONE del 13 ottobre 1997 che modifica il regolamento (CE) n. 1218/96 relativo all'esonero parziale dal dazio all'importazione, per alcuni prodotti del settore cerealicolo, previsto dagli accordi tra la Comunità europea e la Repubblica di Polonia, la Repubblica di Ungheria, la Repubblica ceca, la Repubblica slovacca, la Repubblica di Bulgaria e la Romania LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE, visto il trattato che istituisce la Comunità europea, visto il regolamento (CE) n. 3066/95 del Consiglio, del 22 dicembre 1995, che stabilisce talune concessioni sotto forma di contingenti tariffari comunitari per taluni prodotti agricoli e prevede l'adeguamento autonomo e transitorio di talune concessioni agricole previste dagli accordi europei, al fine di tener conto dell'accordo sull'agricoltura concluso nel quadro dei negoziati commerciali multilaterali dell'Uruguay Round (1), modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1595/97 (2), in particolare l'articolo 8, considerando che il regolamento (CE) n. 3066/95 ha stabilito concessioni per il periodo dal 1° gennaio 1996 al 30 giugno 2001; considerando che il regolamento (CE) n. 1218/96 della Commissione (3), modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1356/97 (4), ha previsto che tali concessioni assumano la forma di contingenti tariffari fino al 31 dicembre 1997; che è quindi opportuno stabilire le quantità relative al periodo rimanente; che è quindi necessario adattare l'allegato del regolamento (CE) n. 1218/96; considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per i cereali, HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO: Articolo 1 L'allegato del regolamento (CE) n. 1218/96 è sostituito dall'allegato del presente regolamento. Articolo 2 Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee. Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri. Fatto a Bruxelles, il 13 ottobre 1997. Per la Commissione Franz FISCHLER Membro della Commissione (1) GU L 328 del 30. 12. 1995, pag. 31. (2) GU L 216 dell'8. 8. 1997, pag. 1. (3) GU L 161 del 29. 6. 1996, pag. 51. (4) GU L 186 del 16. 7. 1997, pag. 13. ALLEGATO «ALLEGATO I. Prodotti originari della Repubblica di Ungheria >SPAZIO PER TABELLA> II. Prodotti originari della Repubblica ceca >SPAZIO PER TABELLA> III. Prodotti originari della Repubblica slovacca >SPAZIO PER TABELLA> IV. Prodotti originari della Repubblica di Polonia >SPAZIO PER TABELLA> V. Prodotti originari della Repubblica di Bulgaria >SPAZIO PER TABELLA> VI. Prodotti originari della Repubblica di Romania >SPAZIO PER TABELLA>