Regolamento (CE) n. 1976/97 della Commissione del 10 ottobre 1997 che fissa, per la campagna di commercializzazione 1996/97, l'ammontare che i fabbricanti di zucchero devono versare ai venditori di barbabietole in ragione della differenza tra l'importo massimo del contributo B e l'importo del contributo stesso
Gazzetta ufficiale n. L 278 del 11/10/1997 pag. 0004 - 0004
REGOLAMENTO (CE) N. 1976/97 DELLA COMMISSIONE del 10 ottobre 1997 che fissa, per la campagna di commercializzazione 1996/97, l'ammontare che i fabbricanti di zucchero devono versare ai venditori di barbabietole in ragione della differenza tra l'importo massimo del contributo B e l'importo del contributo stesso LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE, visto il trattato che istituisce la Comunità europea, visto il regolamento (CEE) n. 1785/81 del Consiglio, del 30 giugno 1981, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dello zucchero (1), modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1599/96 (2), in particolare l'articolo 29, paragrafo 5, considerando che l'articolo 29, paragrafo 2 del regolamento (CEE) n. 1785/81 dispone in particolare che se l'ammontare del contributo B è inferiore all'importo massimo di cui all'articolo 28, paragrafo 4 di detto regolamento, riveduto all'occorrenza secondo il suo paragrafo 5, i fabbricanti di zucchero hanno l'obbligo di versare ai venditori di barbabietole la differenza tra l'importo massimo del contributo B e l'ammontare del contributo da riscuotere, nella misura del 60 % di tale differenza; che l'articolo 8, paragrafo 1 del regolamento (CEE) n. 1443/82 della Commissione, dell'8 giugno 1982, che stabilisce modalità d'applicazione del regime delle quote nel settore dello zucchero (3), modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 392/94 (4), prevede che tale ammontare di cui all'articolo 29, paragrafo 2 del regolamento (CEE) n. 1785/81, viene fissato contemporaneamente alla fissazione dei contributi alla produzione e secondo la stessa procedura; considerando che per la campagna di commercializzazione 1996/97 l'importo massimo del contributo B è stato fissato per lo zucchero al 37,5 % del prezzo d'intervento dello zucchero bianco; che per quanto riguarda lo zucchero, l'importo del contributo B da riscuotere per detta campagna, sarà limitato al 36,5345 % del prezzo d'intervento dello zucchero bianco; che, in conseguenza di ciò, in ragione di tale differenza, si deve fissare, conformemente all'articolo 29, paragrafo 2 del regolamento (CEE) n. 1785/81, l'ammontare che i fabbricanti di zucchero devono versare ai venditori di barbabietole per tonnellata di barbabietole della qualità tipo e nella misura del 60 % della detta differenza; considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per lo zucchero, HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO: Articolo 1 L'ammontare di cui all'articolo 29, paragrafo 2 del regolamento (CEE) n. 1785/81 relativo al contributo B, che i fabbricanti di zucchero devono versare ai venditori di barbabietole è fissato per la campagna di commercializzazione 1996/97 a 0,48 ECU per tonnellata di barbabietole della qualità tipo. Articolo 2 Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee. Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri. Fatto a Bruxelles, il 10 ottobre 1997. Per la Commissione Franz FISCHLER Membro della Commissione (1) GU L 177 dell'1. 7. 1981, pag. 4. (2) GU L 206 del 16. 8. 1996, pag. 43. (3) GU L 158 del 9. 6. 1982, pag. 17. (4) GU L 53 del 24. 2. 1994, pag. 7.