31997R1938

Regolamento (CE) n. 1938/97 della Commissione del 3 ottobre 1997 che modifica il regolamento (CE) n. 2511/96 della Commissione che stabilisce modalità di applicazione, per il 1997, di un contingente tariffario di animali vivi della specie bovina, dai 160 ai 300 chilogrammi originari di taluni paesi terzi

Gazzetta ufficiale n. L 272 del 04/10/1997 pag. 0021 - 0022


REGOLAMENTO (CE) N. 1938/97 DELLA COMMISSIONE del 3 ottobre 1997 che modifica il regolamento (CE) n. 2511/96 della Commissione che stabilisce modalità di applicazione, per il 1997, di un contingente tariffario di animali vivi della specie bovina, dai 160 ai 300 chilogrammi originari di taluni paesi terzi

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 3066/95 del Consiglio, del 22 dicembre 1995, riguardante talune concessioni sotto forma di contingenti tariffari comunitari per determinati prodotti agricoli e l'adeguamento autonomo e transitorio di alcune concessioni agricole previste dagli accordi europei al fine di tener conto dell'accordo sull'agricoltura concluso nel quadro dei negoziati commerciali multilaterali dell'Uruguay Round (1), modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1595/97 (2), in particolare l'articolo 8,

visto il regolamento (CE) n. 1926/96 del Consiglio, del 7 ottobre 1996, che stabilisce talune concessioni sotto forma di contingenti tariffari comunitari per taluni prodotti agricoli e prevede l'adeguamento autonomo e transitorio di talune concessioni agricole previste dagli accordi con l'Estonia, la Lettonia e la Lituania sul libero scambio e sull'istituzione di misure di accompagnamento, al fine di tener conto dell'accordo sull'agricoltura concluso nel quadro dei negoziati commerciali multilaterali dell'Uruguay Round (3), in particolare l'articolo 5,

considerando che il regolamento (CE) n. 3066/95 prevede, negli allegati, l'apertura di un contingente tariffario annuo di 153 000 capi vivi della specie bovina, di peso compreso tra 80 e 300 chilogrammi, originari dell'Ungheria, della Polonia, della Repubblica ceca, della Slovacchia, della Romania, della Bulgaria, dell'Estonia, della Lettonia e della Lituania, a partire dal 1° luglio 1997; che il regolamento (CE) n. 2511/96 della Commissione ha stabilito le modalità di applicazione per l'importazione dello stesso numero di capi originari degli stessi paesi terzi, con un peso compreso tra 160 e 300 chilogrammi (4); che di conseguenza è necessario adattare il limite inferiore di peso per i capi per i quali, nel quadro del succitato regolamento, non sono ancora stati rilasciati titoli di importazione oppure per i quali i titoli sono stati eventualmente rilasciati a partire dal 1° luglio 1997, ma non sono stati ancora utilizzati;

considerando che il protocollo n. 4 allegato agli accordi europei e il protocollo n. 3 allegato agli accordi sulla liberalizzazione degli scambi sono stati modificati; che i nuovi protocolli prevedono che la prova dell'origine degli animali importati nella Comunità può essere costituita da una dichiarazione dell'esportatore, da compilarsi nel rispetto di talune condizioni o dalla presentazione del certificato EUR.1; che di conseguenza, occorre adattare le disposizioni del regolamento (CE) n. 2511/96 sull'immissione in libera pratica degli animali importati;

considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per le carni bovine,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Il regolamento (CE) n. 2511/96 è modificato come segue:

1. Nel titolo, la cifra «160» è sostituita dalla cifra «80»;

2. All'articolo 1, il testo del paragrafo 1 è sostituito dal seguente:

«1. Nel quadro dei contingenti tariffari previsti dai regolamenti (CE) n. 3066/95 e (CE) n. 1626/96, 153 000 capi di animali vivi della specie bovina dei codici NC 0102 90 21, 0102 90 29, 0102 90 41 o 0102 90 49, originari dei paesi terzi elencati nell'allegato II, possono essere importati per il 1997 conformemente alle disposizioni del presente regolamento.»

3. Il testo dell'articolo 7 è sostituito dal seguente:

«Articolo 7

Gli animali beneficiano dei dazi di cui all'articolo 1 su presentazione di un certificato di circolazione EUR.1 rilasciato dal paese esportatore, conformemente alle disposizioni del protocollo n. 4 allegato agli accordi europei e del protocollo n. 3 allegato agli accordi sulla liberalizzazione degli scambi, oppure di una dichiarazione dell'esportatore redatta conformemente alle disposizioni dei citati protocolli.»

Articolo 2

Per quanto riguarda i titoli di importazione non utilizzati, emessi a partire dal 1° luglio 1997 nel quadro del regolamento (CE) n. 2511/96, gli Stati membri sono tenuti, su richiesta dell'operatore e su presentazione dell'originale del titolo di importazione, a modificare le indicazioni ivi figuranti conformemente alle disposizioni dell'articolo 1 del presente regolamento.

Articolo 3

Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.

Esso si applica a partire dal 1° luglio 1997.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 3 ottobre 1997.

Per la Commissione

Franz FISCHLER

Membro della Commissione

(1) GU L 328 del 30. 12. 1995, pag. 31.

(2) GU L 216 dell'8. 8. 1997, pag. 1.

(3) GU L 254 dell'8. 10. 1996, pag. 1.

(4) GU L 345 del 31. 12. 1996, pag. 21.