31997R1874

Regolamento (CE) n. 1874/97 della Commissione del 26 settembre 1997 che modifica il regolamento (CE) n. 1466/95 che stabilisce le modalità particolari di applicazione delle restituzioni all'esportazione nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari

Gazzetta ufficiale n. L 265 del 27/09/1997 pag. 0025 - 0025


REGOLAMENTO (CE) N. 1874/97 DELLA COMMISSIONE del 26 settembre 1997 che modifica il regolamento (CE) n. 1466/95 che stabilisce le modalità particolari di applicazione delle restituzioni all'esportazione nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CEE) n. 804/68 del Consiglio, del 27 giugno 1968, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari (1), modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1587/96 (2), in particolare l'articolo 17, paragrafo 14,

considerando che il regolamento (CE) n. 1466/95 della Commissione (3), modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1811/97 (4), ha stabilito le modalità particolari di applicazione delle restituzioni nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari; che a norma dell'articolo 9 bis di tale regolamento i titoli di esportazione per i formaggi esportati negli Stati Uniti nel quadro del contingente supplementare concordato nel quadro dei negoziati commerciali multilaterali dell'Uruguay Round possono essere assegnati attraverso una procedura particolare, che permette di designare gli importi preferenziali negli Stati Uniti; che dall'esperienza è emersa la necessità di apportare alcune modifiche di carattere tecnico per il corretto funzionamento di tale procedura;

considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per il latte e i prodotti lattiero-caseari,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

L'articolo 9 bis del regolamento (CE) n. 1466/95 è modificato come segue:

1) Al paragrafo 2, lettere a) e b), l'anno «1996» è sostituito dai termini «ultima versione»;

2) È inserito il seguente paragrafo:

«3 bis. Qualora vengano richiesti titoli provvisori per quantitativi non superiori al contingente di cui al paragrafo 1 per l'anno considerato, la Commissione può assegnare le quantità restanti agli interessati, proporzionalmente ai quantitativi indicati nelle domande presentate.»

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 26 settembre 1997.

Per la Commissione

Franz FISCHLER

Membro della Commissione

(1) GU L 148 del 28. 6. 1968, pag. 13.

(2) GU L 206 del 16. 8. 1996, pag. 21.

(3) GU L 144 del 28. 6. 1995, pag. 22.

(4) GU L 257 del 20. 9. 1997, pag. 4.