Regolamento (CE) n. 1863/97 del Consiglio del 22 settembre 1997 che stabilisce talune misure relative all'importazione di prodotti agricoli trasformati dalla Svizzera per tener conto dei risultati dei negoziati dell'Uruguay Round nel settore agricolo
Gazzetta ufficiale n. L 265 del 27/09/1997 pag. 0001 - 0003
REGOLAMENTO (CE) N. 1863/97 DEL CONSIGLIO del 22 settembre 1997 che stabilisce talune misure relative all'importazione di prodotti agricoli trasformati dalla Svizzera per tener conto dei risultati dei negoziati dell'Uruguay Round nel settore agricolo IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA, visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l'articolo 113, vista la proposta della Commissione, considerando che nel quadro dell'accordo preferenziale della Comunità e della Svizzera sono state accordate su base di reciprocità alcune concessioni relative a determinati prodotti agricoli trasformati; considerando che a seguito della decisione 94/800/CE del Consiglio, del 22 dicembre 1994, relativa alla conclusione a nome della Comunità europea, per le materie di sua competenza, degli accordi dei negoziati multilaterali dell'Uruguay Round (1986-1994) (1), alcune concessioni relative ai prodotti agricoli trasformati sono state modificate a decorrere dal 1° luglio 1995; considerando che di conseguenza alcuni aspetti dell'accordo concluso con la Svizzera, in particolare il protocollo relativo ai prodotti agricoli trasformati allegato all'accordo medesimo, necessitano di adattamenti per mantenere l'attuale livello delle preferenze reciproche; considerando che a tale scopo sono ancora in corso con la Svizzera negoziati per giungere a un accordo sulle modifiche al protocollo; che tuttavia non è possibile concludere tali negoziati e porre in vigore gli adattamenti necessari entro il 1° luglio 1997; considerando che in tale situazione è opportuno che la Comunità adotti misure autonome per salvaguardare l'attuale livello delle preferenze reciproche finché non saranno conclusi i negoziati, HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO: Articolo 1 1. Dal 1° luglio 1997 al 30 giugno 1998 gli importi di base presi in considerazione nel calcolo degli elementi agricoli e dei dazi addizionali applicabili all'importazione nella Comunità dei prodotti originari della Svizzera sono quelli menzionati all'allegato del presente regolamento. 2. Se la Svizzera non applicasse più le misure reciproche in favore della Comunità, la Commissione può, assistita dal comitato di cui all'articolo 15 del regolamento (CE) n. 3448/93 (2) e conformemente alla procedura istituita dall'articolo 16 di detto regolamento, sospendere l'applicazione delle misure previste al paragrafo 1. Articolo 2 Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee. Esso è applicabile a decorrere dal 1° luglio 1997. Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri. Fatto a Bruxelles, addì 22 settembre 1997. Per il Consiglio Il presidente F. BODEN (1) GU L 336 del 23. 12. 1994, pag. 1. (2) GU L 318 del 20. 12. 1993, pag. 18. ANEXO - BILAG - ANHANG - ÐÁÑÁÑÔÇÌÁ - ANNEX - ANNEXE - ALLEGATO - BIJLAGE - ANEXO - LIITE - BILAGA Importes de base, considerados para calcular los elementos agrícolas reducidos y derechos adicionales, aplicables a la importación en la Comunidad Basisbeløb taget i betragtning ved beregningen af de nedsatte landbrugselementer og tillægstold som anvendes ved indførsel i Fællesskabet Grundbeträge, die bei der Berechnung der ermäßigten Agrarteilbeträge und Zusatzzölle bei der Einfuhr in die Gemeinschaft berücksichtigt worden sind ÂáóéêÜ ðïóÜ ðïõ åëÞöèçóáí õðüøç ãéá ôïí õðïëïãéóìü ôùí ìåôáâëçôþí óôïé÷åßùí êáé ðñüóèåôùí äáóìþí ðïõ åöáñìüæïíôáé óôá áãñïôéêÜ óôïé÷åßá êáôÜ ôçí åéóáãùãÞ óôçí Êïéíüôçôá Basic amounts taken into consideration in calculating the reduced agricultural components and additional duties, applicable on importation into the Community Montants de base pris en considération pour le calcul des éléments agricoles réduits et droits additionnels applicables à l'importation dans la Communauté Importi di base, presi in considerazione per il calcolo degli elementi agricoli e dei dazi addizionali applicabili all'importazione nella Comunità Basisbedragen, in aanmerking genomen bij de berekening van de verlaagde agrarische elementen en aanvullende invoerrechten, geldend bij invoer in de Gemeenschap Montantes de base tomados em consideração aquando do cálculo dos elementos agrícolas reduzidos e dos direitos adicionais aplicáveis à importação na Comunidade Yhteisöön tulevaan tuontiin sovellettavia alennettuja maatalousosia ja lisätulleja laskettaessa huomioon otettavat perusmäärät Grundpriser som beaktas vid beräkning av minskade jordbrukskomponenter och tilläggstull som skall utgå på import till gemenskapen >SPAZIO PER TABELLA>